L.R. Calabria 19/2026
Modifiche e integrazioni della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Calabria n. 30/2001: amplia a 10 anni la validità dei tesserini, digitalizza e centralizza alcune procedure in capo alla Regione e ad Azienda Calabria Verde, ridefinisce composizione e funzioni degli organi, introduce la comunicazione preventiva e un contributo giornaliero di 5 euro per i raccoglitori extra-regionali di tartufi, aggiorna periodi e limiti di raccolta e inasprisce alcune sanzioni. Vigente dal 12 giugno 2026.
Modifiche alla disciplina calabrese sulla raccolta e commercializzazione dei funghi e dei tartufi
Modifiche alla disciplina regionale sulla raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi
La legge regionale Calabria 12 giugno 2026, n. 19 interviene in modo esteso sulla l.r. 26 novembre 2001, n. 30, aggiornando l’assetto amministrativo, i titoli abilitativi, le regole di raccolta dei tartufi, i soggetti competenti e il sistema sanzionatorio. Le modifiche operano nel territorio della Regione Calabria e ridisegnano numerosi adempimenti a carico di raccoglitori, uffici regionali e Azienda Calabria Verde.
Tesserini per la raccolta dei funghi: durata, modalità e riparto dei proventi
La disciplina della tessera amatoriale e della tessera professionale viene semplificata e resa più lunga nel tempo.
- La tessera amatoriale è rilasciata dalla Regione, anche tramite Comuni e Azienda Calabria Verde, ai residenti in Calabria, e ha validità di dieci anni.
- La tessera professionale è rilasciata dalla Regione con validità di dieci anni solari ed è ammesso il rilascio in modalità digitale.
- L’istanza per il rilascio della tessera professionale è indirizzata alla Regione Calabria.
- Alla domanda deve essere allegata, oltre al documento d’identità, la ricevuta del pagamento della quota annuale di riferimento.
- I proventi dei tesserini sono ripartiti con nuova destinazione del 50% del montante, al raggiungimento di un importo minimo di 100 euro, ai Comuni.
Tenuta dell’Albo regionale e assetto amministrativo
La tenuta dell’Albo regionale delle associazioni micologiche è affidata al dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo termini e modalità da definirsi previa consultazione del Comitato regionale. Sono inoltre sostituiti i riferimenti al Presidente della Giunta regionale con il dipartimento competente in materia di agricoltura, abrogato il comma 5 dell’articolo sull’Albo e sostituito il riferimento alle province con i Comuni.
Comitato regionale: composizione, funzionamento e rimborsi
Viene aggiornata la composizione del Comitato regionale in materia di funghi e tartufi, con sostituzioni e nuove designazioni di enti scientifici e tecnici.
- È abrogata la precedente lettera g) del comma 3.
- Entrano rappresentanti dei dipartimenti universitari di Biologia/Ecologia/Scienze della Terra dell’Università della Calabria e di Agraria dell’Università Mediterranea.
- Il direttore generale di Calabria Verde sostituisce il presidente dell’UNCEM o suo delegato.
- È inserito un rappresentante del CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno.
- Le funzioni di supporto sono ricondotte al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.
- Ai componenti non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI.
Raccolta e commercializzazione dei funghi: nuove competenze di Calabria Verde
Numerosi passaggi di competenza sono trasferiti dalle Comunità montane ad Azienda Calabria Verde o ai Comuni.
- Le autorizzazioni, attestazioni, accertamenti e altre attività operative precedentemente attribuite alle Comunità montane sono ora riferite ad Azienda Calabria Verde.
- In alcuni casi il riferimento passa ai Comuni.
- È abrogato il comma 7 dell’articolo 22.
- Sono aggiornati anche i riferimenti ad ARSAC al posto di ex ARSAA.
Titoli di idoneità e formazione per la raccolta dei tartufi
La procedura per l’abilitazione alla raccolta dei tartufi viene riformata.
- La domanda è presentata ad Azienda Calabria Verde.
- È eliminato l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento per il rinnovo/il rilascio nei termini previsti dal testo previgente.
- L’esame di idoneità è gestito dalla commissione competente presso Calabria Verde.
- Possono partecipare all’esame i soggetti che hanno frequentato un corso di formazione organizzato dalla Regione Calabria, da Azienda Calabria Verde o dalle associazioni micologiche iscritte all’albo.
- Programmi e modalità dei corsi sono rinviati al regolamento attuativo.
Raccolta dei tartufi da parte di soggetti extra-regionali
È introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i soggetti in possesso di tesserino di idoneità rilasciato da un’altra Regione che intendano raccogliere tartufi in Calabria. La comunicazione va trasmessa telematicamente ai Carabinieri forestali territorialmente competenti e deve indicare:
- generalità del raccoglitore;
- estremi del tesserino in corso di validità;
- dati identificativi dei cani, con microchip;
- periodo di permanenza e giornate di raccolta;
- estremi del versamento del contributo giornaliero. Alla comunicazione vanno allegati copia del tesserino e ricevuta del pagamento. Il contributo è di 5 euro per ogni giornata dichiarata; sono ammessi versamenti cumulativi, purché per multipli esatti di 5 euro e con validità della ricevuta entro cinque giorni dal versamento. I proventi sono vincolati alle finalità della tassa regionale sui tesserini per i tartufi.
Regole tecniche e limiti di raccolta dei tartufi
La legge aggiorna le modalità di raccolta.
- L’attività può svolgersi con un massimo di due cani addestrati.
- È ammessa la presenza di un ulteriore cane in addestramento, di età non superiore a dodici mesi.
- L’età del cane in addestramento è verificata secondo la normativa vigente.
- Lo scavo deve avvenire con vanghetto o vanghella di misure massime indicate dalla legge ed è limitato al punto in cui il cane ha iniziato la ricerca.
- Sono ridefiniti i periodi di raccolta per ciascuna specie di tartufo.
- La raccolta giornaliera non può superare 3 kg per persona abilitata, con limite massimo di 500 grammi per Tuber magnatum Pico.
- La Regione può promuovere studi e mappature del patrimonio tartufigeno, anche con università ed enti di ricerca, per aggiornare periodicamente il calendario di raccolta.
Periodi di raccolta dei tartufi
I periodi di raccolta sono fissati come segue:
- Tuber magnatum Pico: dal 20 settembre al 15 gennaio;
- Tuber melanosporum Vitt.: dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber brumale Vitt. e varietà: dal 15 novembre al 15 marzo;
- Tuber aestivum Vitt.: dal 1° maggio al 30 settembre;
- Tuber uncinatum Chatin: dal 1° ottobre al 31 marzo;
- Tuber borchii Vitt.: dal 1° gennaio al 31 marzo;
- Tuber macrosporum Vitt.: dal 1° settembre al 31 dicembre;
- Tuber mesentericum Vitt.: dal 1° settembre al 31 marzo. La Giunta regionale può proporre variazioni dei periodi di raccolta.
Commissione per l’idoneità alla raccolta dei tartufi
La Commissione è rinnovata nella composizione e nelle funzioni.
- La presiede il direttore generale di Azienda Calabria Verde o un suo delegato.
- Ne fanno parte un rappresentante della Regione designato dal dipartimento competente in materia di agricoltura, due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole regionalmente maggiormente rappresentative, un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all’albo, un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari, e un rappresentante del CREA – Centro di ricerca foreste e legno.
- Ai componenti non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI.
Sanzioni amministrative
Vengono aggravate alcune sanzioni e introdotta una specifica sanzione per le violazioni della nuova disciplina sulla comunicazione preventiva dei raccoglitori extra-regionali.
- Le violazioni già punite con euro 100,00 sono sanzionate da euro 200,00.
- Le violazioni già punite con euro 50,00 sono sanzionate da euro 100,00.
- Per le violazioni dell’articolo 25-bis si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
- Le ulteriori sanzioni previste dal comma 2 sono elevate da euro 50,00 a euro 200,00.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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