Cassazione Penale, Sentenza n. 24680/2025 del 04/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere già disposta dal GIP per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis, cap. 1) e concorso nella turbativa d'asta aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso e dall'agevolazione dell'associazione (art. 353 e aggravanti). Il ricorrente contestava la mancata valutazione o la superficiale motivazione in relazione alle intercettazioni, al ruolo effettivo (sostenendo di aver solo ascoltato il fratello detenuto), alla devoluzione difensiva e alla rilevanza di profili probatori alternativi, chiedendo che venisse esclusa la gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia dato adeguata e logica motivazione circa la gravità indiziaria, avendo analizzato le captazioni e gli altri elementi che ricostruivano un ruolo operativo e di vertice di Alessandro Messina (alter ego del fratello detenuto) e la procedura mediante la quale si era realizzata la turbativa d'asta con vantaggi economici per la cosca. La Corte ha escluso la possibilità di una nuova valutazione del merito o di un diverso apprezzamento delle intercettazioni in sede di legittimità, salvo illogicità manifesta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di associazione mafiosa; la Corte e i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione, valutando la 'messa a disposizione' e il ruolo di vertice/alter ego del ricorrente sulla base delle captazioni e delle condotte operative descritte.
art. 416‑bis.1 cod. pen. (aggravante)
Utilizzata come aggravante in relazione all'impiego del 'metodo mafioso' e alla finalità di agevolare l'associazione: la decisione ha ritenuto dimostrato, in via indiziaria, sia l'avvalimento del metodo mafioso sia la finalità di agevolazione economica della cosca.
art. 353 cod. pen.
Delitto di turbativa d'asta: la Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale sul percorso che ha determinato l'allontanamento degli altri offerenti e l'aggiudicazione a soggetti funzionali agli interessi della cosca, con accordi per la ripartizione dei benefici.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato, cioè alla partecipazione del ricorrente in concorso con altri soggetti per le condotte contestate.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel contesto delle cause di punibilità e dell'aggravamento per la commessa con modalità mafiose (uso congiunto con le altre norme sostanziali citate).
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la funzione del Tribunale in sede di riesame: la Corte ha osservato che il riesame ha adeguatamente valutato gli elementi indiziari, e la Cassazione verifica soltanto la correttezza e la completezza della motivazione.
artt. 192, 273, 292 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nelle censure sulla motivazione e sul contraddittorio; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e che il Tribunale avesse dato risposta adeguata alle principali emergenze probatorie.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura relativa alla devoluzione difensiva; il giudice ha ritenuto che le critiche fossero in gran parte aspecifiche e che non dimostrassero omissione di confronto decisivo da parte del Tribunale.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione (euro 3.000) a carico del ricorrente per ricorso inammissibile.
art. 94, comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato per imporre la trasmissione dell'ordinanza alla direzione dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi allo stato cautelare del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato a verificare la correttezza e la completezza della motivazione sul profilo della gravità indiziaria; non è consentito un riesame del merito o una diversa rivalutazione delle intercettazioni salvo evidente illogicità.
- Le censure generiche o che si risolvono in una richiesta di diversa valutazione degli elementi indiziari sono inammissibili; il ricorso deve indicare chiaramente la correlazione tra le ragioni del provvedimento impugnato e le censure mosse.
- Il rapporto familiare con esponenti di vertice di un sodalizio mafioso non è di per sé sufficiente a provare la partecipazione mafiosa, ma l'accertamento indiziario può reggere se emergono condotte operative, prese di decisione o atti concreti che dimostrano una stabile assunzione di prerogative di comando ("alter ego").
- Per l'aggravante del "metodo mafioso" e la finalità di agevolazione dell'associazione occorre valutare l'insieme delle circostanze: violenze o pressioni nell'ambito dell'asta, accordi per la ripartizione dei benefici e contatti diretti con esponenti di altre cosche sono elementi che rafforzano la qualificazione mafiosa della condotta.
- Nel considerare la turbativa d'asta aggravata, è rilevante la sequenza fattuale (allontanamento di altri offerenti, riduzione di gara, aggiudicazione e patti successivi) e la ricaduta economica a vantaggio del sodalizio, nonché la prova delle interlocuzioni decisive tra i partecipanti.
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