Messaggio numero 1231 del 17-03-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, ai fini del tetto aziendale per i finanziamenti di programmi formativi del Fondo di solidarietà del credito, vanno considerate anche le prestazioni di assegno ordinario. Se l’importo richiesto eccede il limite, non si applica la disciplina dell’assegno ordinario richiamata dalla circolare, ma si procede con accoglimento parziale.
Chiarimento sul computo del tetto aziendale per il finanziamento di programmi formativi del Fondo credito
Chiarimento sul tetto aziendale per i finanziamenti di programmi formativi del Fondo credito
La comunicazione fornisce un chiarimento interpretativo in merito alle modalità di accesso al finanziamento di programmi formativi finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale del personale dipendente dalle aziende del settore credito. Il chiarimento riguarda il computo del tetto aziendale e i limiti applicabili alle richieste di finanziamento.
Riferimento normativo e ambito di applicazione
Il documento richiama la Circolare Inps n. 213 del 02/12/2016, che aveva già fornito istruzioni amministrative e operative sulle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.
In particolare, il chiarimento si riferisce al paragrafo 4.1.1 della circolare, relativo alle modalità di accesso al finanziamento dei programmi formativi.
Computo del tetto aziendale
Viene precisato che, in applicazione dell’art. 9, comma 3, del D. Interm. 83486/2014, nel calcolo del tetto aziendale devono essere considerate anche le prestazioni di assegno ordinario.
Pertanto, nei casi di richiesta di finanziamento di programmi formativi, la misura dell’intervento:
- non può superare l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda;
- deve essere calcolata al netto degli oneri di gestione e amministrazione;
- deve tener conto anche delle prestazioni già deliberate per formazione e assegno ordinario.
Limiti alle richieste eccedenti e modalità di gestione
Il documento chiarisce inoltre che la disciplina prevista per l’assegno ordinario nei casi in cui l’importo richiesto risulti eccedente i limiti di cui all’art. 9, comma 3, del D. Interm. n. 83486/2014, come descritta al paragrafo 4.2.11 della Circolare n. 213/2016, non si applica alle richieste di finanziamento di programmi formativi.
In tale ipotesi non è previsto il medesimo meccanismo previsto per l’assegno ordinario, ma si procede con un accoglimento parziale della domanda di finanziamento.
Effetto operativo del chiarimento
L’effetto pratico del chiarimento è quello di ricomprendere espressamente l’assegno ordinario nel calcolo del limite massimo finanziabile per i programmi formativi e di escludere, per tali richieste, l’applicazione della disciplina speciale prevista per l’assegno ordinario in caso di superamento dei limiti. Ne consegue che, ove la domanda ecceda il plafond disponibile, l’ammissione avviene solo per la parte compatibile con i limiti stabiliti.
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