L.R. Umbria 9/2026
Interventi in materia di tributi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina in Umbria alcune agevolazioni IRAP per gli enti del Terzo settore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, aggiorna le esenzioni della tassa automobilistica regionale e disciplina un fondo per il contrasto all’evasione fiscale dei tributi regionali, con coperture e stanziamenti per il triennio 2026-2028.
Interventi su IRAP, tassa automobilistica regionale e contrasto all’evasione dei tributi regionali
Interventi in materia di tributi regionali
La legge regionale dell’Umbria riordina il trattamento agevolato in materia di IRAP e tassa automobilistica regionale, coordinandolo con l’operatività del RUNTS dal 1° gennaio 2026. Introduce inoltre un Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale dei tributi regionali, con disciplina finanziaria e attuativa per il triennio 2026-2028.
Agevolazioni IRAP per gli enti del Terzo settore
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, qualunque sia la sezione di iscrizione, si applicano aliquote IRAP agevolate per determinate attività istituzionali esercitate in via esclusiva e principale:
- aliquota del 1,5% per le attività di interesse generale ricomprese nei codici ATECO 86, 87 e 88, limitatamente alle attività istituzionali esercitate;
- aliquota del 2,98% per le attività di cui al codice ATECO 94.99, limitatamente alle attività istituzionali esercitate. Restano ferme le disposizioni regionali già vigenti per le cooperative sociali. La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dell’agevolazione dal periodo d’imposta in corso. Le misure operano nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato in regime de minimis.
Tassa automobilistica regionale: aggiornamento delle esenzioni
La legge aggiorna i riferimenti normativi sulle esenzioni dal bollo auto regionale, sostituendo i richiami ai registri regionali con il RUNTS. Per l’esenzione su istanza di parte viene introdotta una regola generale di decorrenza:
- se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, l’esenzione decorre dal periodo d’imposta in corso;
- se la domanda è presentata oltre tale termine, decorre dal periodo tributario successivo.
Esenzione per i veicoli degli enti del volontariato di protezione civile
A partire dal 1° gennaio 2026 sono esenti dalla tassa automobilistica regionale i veicoli di cui risultino soggetti passivi gli enti del Terzo settore con sede legale in Umbria, iscritti nell’elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso la Regione Umbria. La disposizione opera in attuazione dell’articolo 82, comma 7, del Codice del Terzo settore.
Archivio tributario della tassa automobilistica regionale
La legge disciplina l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento del tributo in base alle risultanze del PRA e, nei casi di mancata trascrizione dei trasferimenti, in base al documento unico di circolazione e di proprietà o alla carta di circolazione. Gli atti traslativi o estintivi della proprietà devono essere trascritti o annotati nel PRA per rilevare ai fini del tributo; in mancanza, resta obbligato il soggetto risultante intestatario. La perdita di possesso annotata al PRA fa cessare l’obbligo dal periodo d’imposta successivo. Per atti di data certa non trascrivibili o annotabili al PRA è consentito l’aggiornamento dell’archivio secondo il Codice della strada.
Fondo per il contrasto dell’evasione fiscale dei tributi regionali
Dal bilancio 2026-2028, annualità 2027, è istituito il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale dei tributi regionali, in attuazione della normativa statale e del PNRR. Il Fondo è finalizzato a incrementare il gettito da recupero fiscale e a rafforzare le strutture tributarie regionali. La sua alimentazione, la destinazione delle risorse e l’incremento della quota dei compensi correlata alla performance del personale sono rinviati alla disciplina statale richiamata.
Disposizioni attuative e copertura finanziaria
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve definire con deliberazione obiettivi, limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo, criteri di attribuzione e priorità di finanziamento. Il dirigente competente quantifica annualmente le somme da destinare alle finalità previste. Sul piano finanziario:
- la minore entrata IRAP è coperta con riduzione di stanziamenti del bilancio 2026-2028 per euro 275.000 annui;
- il Fondo è quantificato in euro 375.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
- per gli anni successivi, l’entità del Fondo è determinata secondo la disciplina statale richiamata.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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