Sentenza del 14/07/2015 n. 1243 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
CONSORZI IN GENERE - CONTRIBUTI CONSORTILI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'obbligo di pagare i contributi consortili richiesti per le attività istituzionali dell'ente. La questione riguardava se il semplice inserimento dell'immobile nel perimetro consortile fosse sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo previsto dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, oppure se fosse necessario un ulteriore adempimento relativo alla quantificazione e al riparto delle spese.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il solo inserimento del terreno nel perimetro consortile non è sufficiente a determinare l'obbligo del consorziato di contribuire alle spese istituzionali. È necessario che l'importo delle spese sia indicato nel piano annuale di riparto delle spese previsto dal comma 1 dell'art. 23, piano che deve essere allegato al bilancio di previsione e approvato contestualmente. In assenza di tale presupposto, la pretesa contributiva non risulta validamente fondata.
Norme richiamate
Art. 23, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
Piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato
Il piano annuale di riparto costituisce l'atto necessario per determinare e distribuire tra i consorziati le spese istituzionali dell'ente.
Art. 23, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
L'obbligo del consorziato di contribuire alle spese non deriva automaticamente dalla mera inclusione del terreno nel perimetro consortile, ma presuppone che l'ammontare delle spese sia stato determinato mediante il piano annuale di riparto approvato secondo le modalità previste dalla legge.
Massime di principio
- L'inclusione di un immobile nel perimetro di un consorzio non è, da sola, sufficiente a giustificare la richiesta di contributi consortili.
- L'ente deve dimostrare l'esistenza e la corretta approvazione del piano annuale di riparto delle spese, nonché la determinazione dell'importo richiesto al contribuente.
- Gli atti presupposti previsti dalla legge devono essere adottati secondo le forme e i tempi prescritti; la loro mancanza può rendere illegittima la pretesa contributiva.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare non solo la propria inclusione nel perimetro consortile, ma anche il bilancio di previsione, il piano annuale di riparto e la relativa approvazione contestuale.
- La richiesta contributiva deve essere collegata a una quantificazione formalmente valida delle spese; il mero riferimento generale alle attività istituzionali dell'ente non è sufficiente.
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