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Parere

Parere del Garante n. 285 del 21/05/2025

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di modifica del decreto del MEF 19 ottobre 2020, che disciplina le modalità tecniche per l’accesso ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie delle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall’Agenzia delle entrate per il controllo formale - 21 maggio 2025

Garante Privacy285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del MEF che aggiorna il decreto 19 ottobre 2020 per consentire, dal 2025, l’accesso da parte dell’Agenzia delle entrate ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie, limitatamente alle dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata per il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. L’intervento recepisce le modifiche normative che hanno ristretto i poteri di controllo dell’Agenzia, circoscrivendo la consultazione ai soli dati relativi a spese sanitarie integrate o modificate rispetto al precompilato e introducendo l’esclusione dei dati oggetto di opposizione del contribuente. Il Garante rileva che il nuovo assetto mantiene inalterate le garanzie già previste e non formula osservazioni.

Parere favorevole sullo schema di decreto MEF che modifica il DM 19 ottobre 2020 sulle modalità tecniche di accesso dell’Agenzia delle entrate ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie per il controllo formale delle dichiarazioni selezionate centralmente

Parere sullo schema di decreto MEF di modifica del DM 19 ottobre 2020 per l’accesso ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato interpellato dal Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di decreto che modifica il DM 19 ottobre 2020, anche con riguardo al relativo Allegato B, per aggiornare le modalità tecniche di accesso dell’Agenzia delle entrate ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, e dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama innanzitutto il GDPR e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175. In particolare, viene considerato l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 175/2014, che prevede l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni erogate da diversi soggetti sanitari per la predisposizione della dichiarazione dei redditi, e l’art. 3, comma 4, che demanda a un decreto ministeriale la definizione di termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad altre spese detraibili o deducibili.

Viene inoltre richiamato l’art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione. Il parere tiene conto anche dei limiti ai poteri di controllo introdotti dall’art. 5-ter del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, e dall’art. 6 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, che circoscrivono le richieste di esibizione ai soli documenti relativi alle spese sanitarie integrate o modificate rispetto al dato precompilato, incluso il caso di dichiarazione precompilata presentata con modifiche tramite CAF o professionista.

Contenuto dello schema di decreto

Lo schema di modifica interviene sul DM 19 ottobre 2020, già adottato per adeguare il tracciato del Sistema TS in materia di spese sanitarie e veterinarie. In particolare, viene introdotto il comma 4-bis all’art. 4, prevedendo che, a partire dall’anno 2025, il Sistema TS renda disponibili ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate, incardinati nell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo, le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie riferite al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati sulla base della dichiarazione presentata.

L’accesso è limitato alle sole dichiarazioni selezionate in via centralizzata dall’Agenzia delle entrate per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. Restano esclusi dalla consultazione i dati per i quali il contribuente abbia esercitato l’opposizione prevista dall’art. 3 del decreto.

Disciplina tecnica dell’Allegato B

La nuova versione dell’Allegato B, denominato "Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS", prevede che il Sistema TS metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate:

  • un servizio di consultazione dei dati di spesa sanitaria e veterinaria acquisiti dal Sistema TS su invio degli erogatori;
  • un servizio di consultazione dei dati di spesa sanitaria e veterinaria risultanti da rettifica o integrazione effettuata dal contribuente nell’ambito della compilazione semplificata;
  • la tracciatura dell’utente dell’Agenzia delle entrate autenticato e autorizzato dall’applicativo dedicato ai controlli formali.

È inoltre previsto che i file di log delle operazioni di consultazione siano conservati per un periodo di 5 anni.

Interlocuzioni con l’Ufficio e integrazioni apportate

Il Garante evidenzia che, a seguito di interlocuzioni informali con l’Ufficio, lo schema è stato integrato per esplicitare l’esclusione, dai dati messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali il contribuente abbia manifestato opposizione alla messa a disposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Inoltre, il parere prende atto dello schema di provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate richiamato dal decreto, sul quale il Garante si era già espresso favorevolmente con il provvedimento n. 62 del 13 febbraio 2025, relativo al trattamento dei dati personali in questo ambito e alla consultazione, da parte dei soli dipendenti incaricati del controllo formale, dell’elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie riferite al contribuente e ai familiari a carico.

Valutazione del Garante e esito del parere

Il Garante ritiene che lo schema di decreto, insieme al relativo Allegato B, lasci inalterato il quadro di garanzie già previsto per i trattamenti disciplinati. Secondo l’Autorità, le modifiche si limitano a individuare misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, in conformità al GDPR e al Codice privacy, nell’accesso ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973.

Non essendovi ulteriori criticità, il Garante conclude che non ci sono osservazioni da formulare e rende parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Punti principali

Oggetto dello schema e finalità del parere

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Garante sullo schema di decreto di modifica del DM 19 ottobre 2020 e del relativo Allegato B, per adeguare le modalità tecniche di accesso ai dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie da parte dell’Agenzia delle entrate ai fini del controllo formale delle dichiarazioni selezionate centralmente.

Quadro normativo di riferimento

Il parere richiama il GDPR, il Codice privacy, l’art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2014 sul Sistema Tessera Sanitaria e sulla trasmissione dei dati delle spese agevolabili, nonché l’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 sul controllo formale. Sono richiamati anche i limiti ai poteri di controllo introdotti dall’art. 5-ter del d.l. n. 146/2021 e dall’art. 6 del d.l. n. 73/2022, che restringono le richieste al contribuente ai soli documenti relativi alle spese sanitarie integrate o modificate rispetto al dato precompilato.

Contenuto della modifica normativa

Lo schema introduce il comma 4-bis all’art. 4 del DM 19 ottobre 2020, prevedendo che, a partire dal 2025, il Sistema TS renda disponibili ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate, incardinati nell’ufficio territorialmente competente, le funzionalità di consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie riferite al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico, solo per le dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo formale.

Garanzie e limitazioni previste

La nuova formulazione esclude dalla consultazione i dati per i quali è stata manifestata opposizione ai sensi dell’art. 3 del decreto. Inoltre, la nuova versione dell’Allegato B disciplina il servizio di consultazione del Sistema TS e impone la tracciatura dell’utente autenticato e autorizzato, con conservazione dei log di accesso per 5 anni. Lo schema è stato ulteriormente integrato per esplicitare l’esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi oggetto di opposizione alla messa a disposizione per la dichiarazione precompilata.

Valutazione del Garante e conclusione

Il Garante ritiene che lo schema, unitamente all’Allegato B, lasci inalterato il quadro delle garanzie già previsto per i trattamenti disciplinati e si limiti a individuare misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, in conformità al Regolamento e al Codice. Per questo motivo conclude che non vi sono osservazioni da formulare ed esprime parere favorevole.

Come è indicizzato

Materiefiscalità e tributidati sanitaripubblica amministrazioneinteroperabilità di banche datibasi giuridiche del trattamento

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