L.R. Campania 39/2018
Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania esercizio, manutenzione, controlli e ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici, istituendo il Catasto energetico regionale e i relativi elenchi di soggetti abilitati. Prevede contributi, controlli a campione, obblighi per distributori e certificatori, e misure transitorie per l’avvio dei sistemi telematici.
Impianti termici e certificazione energetica degli edifici in Campania
Norme in materia di impianti termici e certificazione energetica degli edifici
La legge disciplina, nel territorio della Regione Campania, la gestione degli impianti termici e della certificazione energetica degli edifici, istituendo un sistema regionale di catasti, controlli e accreditamenti. La disciplina mira al miglioramento dell’efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni e alla tutela di utenti, cittadini e consumatori.
Ambito di applicazione e finalità
La normativa si applica agli impianti per climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria installati in Campania. Regola esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, oltre alle modalità di tenuta del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.
La Regione istituisce inoltre:
- il Catasto Energetico Regionale;
- l’elenco regionale degli ispettori degli impianti termici;
- l’elenco regionale dei soggetti ed enti per qualificazione e aggiornamento professionale;
- l’elenco regionale dei certificatori energetici.
Autorità competenti e governance
Nella fase iniziale, le funzioni di controllo, accertamento e ispezione sono svolte dagli enti individuati dalla normativa statale richiamata. Per i Comuni con meno di 40.000 abitanti, le competenze possono essere individuate dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno secondo le rispettive competenze.
La Regione Campania esercita funzioni regolamentari e di coordinamento generale. In caso di inadempienza delle Autorità competenti territoriali, la Regione può intervenire previa diffida, anche con poteri sostitutivi e nomina di un commissario ad acta.
Le Autorità competenti possono svolgere le attività anche mediante soggetti esterni qualificati, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale. Devono inoltre trasmettere ogni anno una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
Catasto Energetico Regionale e gestione telematica
È istituito il Catasto Energetico Regionale, articolato in:
- Catasto Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.);
- Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.
Il Catasto ha funzioni di coordinamento, supporto tecnico alle Autorità competenti, gestione telematica della documentazione, elaborazione dei dati, monitoraggio del flusso informativo e messa a disposizione delle informazioni per la programmazione territoriale, energetica, ambientale, paesaggistica e urbanistica.
La Regione può realizzare e mantenere in esercizio il sistema anche tramite società in house.
Soggetti coinvolti e accesso al Catasto
La legge individua i soggetti che interagiscono con il Catasto, sia per gli impianti termici sia per gli Attestati di Prestazione Energetica: proprietari, occupanti, amministratori, manutentori, installatori, terzi responsabili, ispettori, tecnici certificatori, notai, enti locali e, per gli impianti termici, anche distributori di combustibile, conduttori, progettisti e costruttori.
L’accesso ai servizi qualificati del Catasto richiede registrazione al portale web e sottoscrizione delle condizioni d’uso, con eventuale documentazione o autocertificazioni attestanti i requisiti e il rispetto della normativa vigente.
Responsabile dell’impianto, manutenzione e libretto
La responsabilità dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell’impianto termico ricade sul responsabile dell’impianto:
- proprietario o utilizzatore per gli impianti autonomi;
- amministratore di condominio per gli impianti centralizzati;
- terzo responsabile, solo nei casi consentiti dalla normativa statale e se formalmente delegato.
Il terzo responsabile deve comunicare la delega all’Autorità competente entro 10 giorni. Il cambio di responsabile va comunicato entro 10 giorni per gli impianti condominiali e entro 30 giorni per gli impianti singoli in caso di subentro del proprietario/utilizzatore/occupante. Revoca, rinuncia o decadenza del terzo responsabile devono essere comunicate entro 2 giorni lavorativi.
Il responsabile si avvale di un manutentore abilitato, che esegue manutenzione, controlli e supporta le comunicazioni e il pagamento dei contributi. Per impianti nuovi l’installatore, e per quelli esistenti il manutentore, devono indicare per iscritto le operazioni di controllo/manutenzione necessarie e la relativa frequenza.
Manutenzione, controlli e documentazione obbligatoria
Il responsabile deve far svolgere le operazioni di controllo e manutenzione secondo le cadenze previste dalla normativa statale e aggiornare il libretto d’impianto tramite il manutentore.
Le operazioni devono essere effettuate da imprese abilitate e iscritte al registro imprese; per gli impianti con macchine frigorifere valgono anche i requisiti specifici in materia di gas fluorurati.
Al termine di ogni intervento il manutentore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico; copia del rapporto è consegnata al responsabile, che la conserva e la allega al libretto. La documentazione va conservata per 5 anni ed esibita in caso di controllo.
Controlli di efficienza energetica
Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per:
- impianti di climatizzazione invernale con potenza utile nominale superiore a 10 kW;
- impianti di climatizzazione estiva con potenza utile nominale superiore a 12 kW.
Sono esclusi, tra gli altri, piccoli impianti a pompa di calore e solare termico sotto 10 kW, impianti estivi sotto 12 kW, radiatori individuali, cucine economiche, termo-cucine, caminetti aperti e sistemi dedicati solo ad acqua calda sanitaria di singole unità residenziali.
Tutti gli impianti devono disporre di libretto d’impianto, libretto d’uso e manutenzione, libretti dei componenti, eventuali autorizzazioni amministrative, dichiarazione di conformità e rapporti di controllo, oltre al codice impianto assegnato in sede di accatastamento.
Il controllo comporta la compilazione del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, trasmesso telematicamente al Catasto entro 60 giorni dal controllo e comunque entro il termine fissato dall’Autorità competente. La trasmissione è valida solo se è stato versato il contributo previsto.
Se il rapporto evidenzia rendimento di combustione inferiore ai limiti o anomalie di sicurezza, scatta la visita ispettiva con addebito dei costi. Il controllo di efficienza energetica è inoltre dovuto alla prima messa in esercizio, alla sostituzione del generatore e negli interventi idonei a incidere sull’efficienza.
Per gli impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il responsabile deve adempiere anche agli obblighi di conduzione e individuare il conduttore.
Per i generatori a biomassa, la Giunta regionale deve definire valori minimi di rendimento, modalità, procedure e soggetti abilitati al controllo, e un modello specifico di RCEE; per tali impianti il contributo è ridotto del 50 per cento.
Ispezioni e accertamenti sugli impianti termici
L’Autorità competente accerta i rapporti di controllo ricevuti e, se necessario, avvia le procedure per adeguamenti tecnici e documentali.
Le ispezioni devono essere almeno pari al 5% degli impianti esistenti sul territorio di competenza. Sono soggetti a ispezione gli impianti:
- di climatizzazione invernale sopra 10 kW;
- di climatizzazione estiva sopra 12 kW;
- di produzione acqua calda sanitaria sopra 10 kW, con esclusione dei servizi alle singole unità residenziali.
L’ispezione è prioritaria in caso di:
- rendimenti non conformi o anomalie di sicurezza;
- mancata o tardiva trasmissione del RCEE o assenza della prova di pagamento del contributo;
- mancato riscontro alle richieste di integrazioni documentali o tecniche;
- impianti con anzianità superiore a 15 anni;
- richiesta del responsabile;
- mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione.
Una quota dei controlli è effettuata a campione: almeno il 3% dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti più anziani, e per gli impianti civili oltre 35 kW anche ai fini del rispetto della normativa ambientale. I piani di verifica a campione sono trasmessi alla Regione e si intendono approvati dopo 30 giorni senza osservazioni.
Sono previste anche periodicità ispettive specifiche per impianti di grande potenza:
- combustibile liquido o solido sopra 100 kW: una volta l’anno;
- gas sopra 100 kW: almeno una volta ogni due anni;
- macchine frigorifere sopra 100 kW: almeno una volta ogni quattro anni.
I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile, salvo i casi di controllo a campione e quelli periodici previsti.
Impianti disattivati e riattivazione
Sono considerati disattivati gli impianti o generatori privi di parti essenziali, non collegati a una fonte di energia o formalmente disattivati dal manutentore.
La disattivazione deve essere dichiarata all’Autorità competente entro 30 giorni, con dichiarazione sostitutiva e modello regionale; copia va allegata al libretto d’impianto.
La riattivazione è possibile solo dopo manutenzione e controllo di efficienza energetica, con trasmissione del relativo rapporto. La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti o generatori disattivati presenti in Campania.
Bollino verde e contributi per gli impianti termici
Il “bollino verde” è il segno identificativo con cui la Regione valida i RCEE trasmessi tramite Catasto. Riporta anno di emissione, tipologia di impianto, numero progressivo e dati dell’Autorità emittente.
La periodicità del bollino è:
- annuale per alcuni impianti a combustibile solido non rinnovabile o liquido fino a 10 kW, per impianti a gas fino a 100 kW e per pompe di calore/macchine frigorifere fino a 100 kW;
- biennale per le altre tipologie.
È ammessa una tolleranza massima di 60 giorni. Il bollino attesta anche il pagamento del contributo impianti termici e viene acquisito dai manutentori secondo modalità informatiche definite dalla Regione.
Impianti centralizzati e contabilizzazione del calore
Dal 1° luglio 2019, le Autorità competenti verificano, in concomitanza con i controlli periodici, il rispetto degli obblighi in materia di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore previsti dalla normativa statale sugli edifici serviti da impianti centralizzati.
Informazione, formazione e qualificazione degli ispettori
La Regione promuove campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, programmi di qualificazione e aggiornamento professionale degli ispettori e programmi annuali di verifica della conformità dei rapporti di ispezione.
Può inoltre promuovere accordi volontari con associazioni di categoria e dei consumatori per favorire la riqualificazione degli operatori e calmierare i prezzi delle attività di controllo e manutenzione.
La Regione redige un rapporto periodico annuale sui consumi medi e sugli indicatori utili a valutare l’efficientamento energetico degli edifici. Ogni impianto è classificato, a fini divulgativi, in livelli di efficienza e i risultati possono essere comunicati ai titolari via e-mail o pubblicati sul portale.
Contributi di gestione del sistema regionale
I costi di gestione del Ca.R.I.T., dei servizi connessi, degli accertamenti e delle ispezioni sono a carico dei responsabili degli impianti.
Sono istituiti:
- il Contributo degli Impianti Termici, per gli impianti per i quali il RCEE è trasmesso nei termini;
- il Contributo dell’Attività Ispettiva, per gli impianti oggetto di ispezione onerosa.
Le Autorità competenti riscuotono i contributi e determinano le quote in funzione di tipologia e potenza, nei limiti dell’allegato B. La quota annua regionale del contributo impianti termici è calcolata sulla potenza dell’impianto e, in prima applicazione, la costante è pari a 0,010 euro per kW, con possibilità di variazione fino a 0,015 euro.
Sono previste forme di sgravio o esenzione per i soggetti in regola per più anni consecutivi.
Certificazione energetica degli edifici e APE
I soggetti in possesso dei requisiti del d.p.r. 75/2013 rilasciano e trasmettono l’Attestato di Prestazione Energetica esclusivamente tramite il Catasto regionale degli APE, parte del Catasto Energetico Regionale.
L’APE è richiesto per:
- edifici di nuova costruzione;
- edifici oggetto di ristrutturazione importante;
- edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento gratuito o nuova locazione;
- edifici oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.
La Regione richiama le regole nazionali e tecniche per il calcolo della prestazione energetica.
Controlli sugli APE e verifiche dei certificatori
I controlli sugli APE riguardano congruità, completezza e veridicità dei dati e avvengono a campione secondo la normativa nazionale richiamata. Possono essere svolti anche su richiesta di terzi con addebito dei costi.
La Regione si avvale di società in house o enti strumentali; se ciò non è possibile o non è conveniente, può stipulare accordi con le Autorità competenti territoriali.
Le verifiche sui soggetti certificatori riguardano sia profili gestionali sia tecnici, tra cui:
- possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- indipendenza e imparzialità;
- completezza e correttezza dei dati dell’APE;
- correttezza del metodo di calcolo e degli algoritmi usati;
- attendibilità delle raccomandazioni di miglioramento energetico.
Registrazione e accreditamento dei certificatori
L’accreditamento è la modalità con cui la Regione registra i richiedenti nell’elenco regionale dei certificatori. La procedura è esclusivamente telematica e comporta verifica della documentazione, registrazione, assegnazione del codice di accreditamento e abilitazione alla trasmissione degli APE.
Contributi per l’accreditamento APE
Per accedere al sistema di accreditamento è previsto un contributo di 50 euro all’atto della domanda. Per ciascun APE inserito dai soggetti accreditati è previsto un contributo di 10 euro al momento del rilascio o della trasmissione.
Le risorse sono destinate per il 25% al coordinamento e gestione del Catasto APE e per il 75% ai controlli a campione. La Giunta può variare gli importi.
Distributori di combustibile
I distributori di combustibile, inclusi i gestori delle reti di teleriscaldamento, devono trasmettere telematicamente al Catasto Energetico Regionale i dati delle utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il codice fiscale del cliente è obbligatorio.
L’invio tramite Catasto equivale alla trasmissione all’Autorità competente, ferma restando la possibilità di richiedere ulteriori informazioni.
Sanzioni e regime sanzionatorio
Per le violazioni della legge e per l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme statali richiamate si applicano i principi della legge 689/1981.
Per le violazioni degli obblighi del Titolo II, l’accertamento e la riscossione delle sanzioni amministrative sono affidati all’Autorità competente mediante personale abilitato. Per i controlli sugli APE, l’accertamento delle sanzioni è svolto dai soggetti incaricati delle verifiche.
Norme transitorie
Fino all’attivazione delle procedure telematiche si applicano le procedure stabilite dalle Autorità competenti.
Fino all’attivazione del Ca.R.I.T., impianti e documenti sono gestiti con le modalità locali previste dalle Autorità competenti o dai soggetti esecutori da esse individuati.
Fino all’implementazione del Catasto APE, i certificatori trasmettono gli attestati alla Regione con le modalità già vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore la struttura regionale competente deve approvare la modulistica e le linee guida previste; entro 180 giorni le Autorità competenti devono adeguare le proprie disposizioni. La data di avvio del Catasto energetico telematico è fissata con determinazione regionale successiva alle concertazioni tecniche.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Gli oneri per l’Amministrazione regionale sono coperti mediante incremento di entrate e di spesa per euro 1.560.000,00 per ciascuna annualità del bilancio 2018-2020.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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