Circolare numero 175 del 22-11-2021
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’articolo 8, comma 4, prevede il riconoscimento ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, di un beneficio addizionale in unica soluzione pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono state stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico, del 12 febbraio 2021. Il beneficio addizionale è volto a favorire percorsi di lavoro autonomo e di autoimprenditorialità dei soggetti beneficiari di Rdc ed è riconosciuto dall’INPS previa richiesta tramite il nuovo modello “Com Esteso”, reso disponibile telematicamente dall’Istituto, da presentare secondo le modalità illustrate con la presente circolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina e le modalità operative per il riconoscimento e l'erogazione del beneficio addizionale previsto per i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano, entro 12 mesi dalla prima mensilità di Rdc, un'attività autonoma, un'impresa individuale o sottoscrivono quota di cooperativa. Definisce i requisiti di accesso, i termini e le modalità di presentazione delle domande, il calcolo e l'erogazione dell'importo (sei mensilità, fino a 780 euro/mese), le ipotesi di revoca, le verifiche d'istruttoria e le relative istruzioni contabili.
Beneficio addizionale per percettori del Reddito di cittadinanza che avviano attività autonoma, impresa individuale o cooperativa - art. 8, comma 4 d.l. 4/2019 e decreto ministeriale 12/02/2021
Punti principali
Premessa
Riferimento normativo: art. 8, comma 4 d.l. 4/2019 convertito e decreto ministeriale 12/02/2021; finalità: riconoscere un incentivo pari a sei mensilità di Rdc (erogate in unica soluzione, fino a 780 euro/mese) ai beneficiari che avviano attività lavorative autonome o imprese/cooperative.
Requisiti di accesso
Il richiedente deve essere componente di un nucleo familiare beneficiario di Rdc alla data di presentazione; l'attività (o la sottoscrizione di quota cooperativa) deve essere iniziata entro 12 mesi dalla prima mensilità di Rdc e non prima dell'accesso al Rdc; non devono esservi cessazioni di attività analoghe nei 12 mesi precedenti, né il nucleo deve aver già beneficiato del medesimo incentivo. Sono ammesse attività professionali, imprese individuali, società unipersonali e partecipazioni nelle società/ cooperative purché non si tratti del mero apporto di capitale.
Termini e modalità di presentazione della domanda
L'avvio dell'attività va comunicato con il modello 'RdC-Com Esteso' entro 30 giorni dall'inizio; la domanda di beneficio si presenta telematicamente tramite il nuovo schema 'Com Esteso' sul sito INPS (SPID/CNS/CIE) o tramite patronati/Caf. È prevista una salvaguardia per il periodo transitorio 15/05/2021 - 30/09/2021 per chi ha già inviato il modello entro 30 giorni.
Importo del beneficio
L'importo corrisponde a sei volte la mensilità di Rdc riferita al mese di inizio attività, con un limite di 780 euro mensili. L'importo è calcolato sulla mensilità effettivamente percepita nel mese di avvio e può essere ridotto al massimale previsto.
Modalità di erogazione
Pagamento in unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, accreditato su IBAN indicato o tramite bonifico domiciliato (nel rispetto dei limiti per pagamenti in contanti). Controlli centralizzati incrociano IBAN e codice fiscale per prevenire indebiti; per bonifici domiciliati superiori ai massimali previsti si provvede a più liquidazioni.
Revoca del beneficio
Revoca e recupero in caso di cessazione dell'attività entro 12 mesi dall'avvio o di cessione della quota cooperativa entro 12 mesi; revoca automatica se il Rdc viene revocato per le ipotesi sanzionatorie previste dal d.l. 4/2019 o in caso di decadenza specifica/ provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 7-ter. L'ordinanza di sospensione nei confronti del richiedente o del titolare Rdc alla base dell'incentivo comporta revoca.
Verifiche dell'attività lavorativa
L'INPS riconosce il beneficio sulla base delle autodichiarazioni e dati negli archivi, ma le strutture territoriali svolgono verifiche istruttorie preliminari e successivi controlli: data effettiva di avvio, congruità della comunicazione e assenza di cessazioni o sottoscrizioni rilevanti nei 12 mesi precedenti, e verifica del mantenimento dell'attività per almeno 12 mesi dopo l'avvio.
Istruzioni contabili
L'onere è rilevato nella Gestione degli oneri per il reddito e la pensione di cittadinanza (GAY). Sono istituiti conti dedicati per rilevazione dell'onere (GAY30105), debito verso beneficiari (GAY10105) e per il recupero di indebiti (GAY24105), con procedure e codici bilancio specifici e indicazioni per la gestione dei riaccrediti e delle partite residue.
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