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Circolare

Circolare numero 174 del 22-11-2021

Con la presente circolare si illustra la nuova disciplina introdotta dall’articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020 circa la restituzione delle somme indebitamente percepiteche, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell’articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito.La norma, inoltre, ha stabilito che ai sostituti d'imposta spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme nette ricevute.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione dell'art.150 del DL 34/2020 che introduce il comma 2-bis all'art.10 del TUIR: le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, vanno restituite al netto della ritenuta e non sono deducibili per il percettore; il sostituto d'imposta riceve un credito d'imposta pari al 30% delle somme recuperate, utilizzabile in compensazione senza limiti. Sono fornite indicazioni sul calcolo dell'importo netto (criterio di proporzionalità), sulla rendicontazione e sulla decorrenza della disciplina, con esclusione dei rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020 e di alcune tipologie di somme esenti.

Modalità operative per la restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti ai sensi dell'art.150 del DL 34/2020 (resto al netto delle ritenute) e credito d'imposta

Punti principali

Normativa introdotta

L'art.150 DL 34/2020 aggiunge il comma 2-bis all'art.10 TUIR: le somme restituite, se soggette a ritenuta, devono essere restituite al netto della ritenuta e non costituiscono oneri deducibili; è previsto inoltre un credito d'imposta pari al 30% per i sostituti d'imposta.

Ambito di applicazione

Si applica alle ripetizioni di somme indebite relative ad anni precedenti che erano state assoggettate a ritenuta a titolo di acconto. Non si applica alle somme esenti per legge o a quelle restituite nello stesso anno del pagamento.

Modalità di restituzione

Il percipiente deve restituire l'indebito al netto delle ritenute subite; tali somme non sono deducibili dal reddito del contribuente. L'INPS, quale sostituto, segue questa modalità operativa per i casi spettanti.

Determinazione dell'importo netto e criterio di proporzionalità

In mancanza di regole tassative si applica il criterio di proporzionalità: va detratta dalla quota di indebito la parte proporzionale delle ritenute operate sull'intero ammontare erogato nell'anno. Esempio: su 28.000 erogati e 6.960 di ritenute, la restituzione di 7.000 implica la detrazione di 1.740 di ritenute, quindi netto 5.260.

Composizione del calcolo delle ritenute

Per il calcolo delle ritenute proporzionali si considerano gli importi complessivamente erogati all'interessato per l'anno e tutte le trattenute erariali, comprese addizionali regionali e comunali riferite agli anni d'imposta interessati.

Credito d'imposta: costituzione, utilizzo e rendicontazione

Il diritto al credito d'imposta del 30% nasce con l'accertamento amministrativo dell'indebito e sussiste anche se il percettore non restituisce effettivamente le somme. Il credito è utilizzabile in compensazione senza limiti (art.17 D.lgs.241/1997) e va riportato nel modello 770 (Quadro SX) e nella Certificazione Unica nei punti indicati.

Decorrenza e rapporti definiti

La nuova disciplina si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020; sono esclusi i rapporti 'già definiti' alla data del 19 maggio 2020 (es. restituzioni già avvenute al lordo, piani di recupero approvati, note di debito notificate con termine decorso). In tali casi si applica il regime previgente (resto al lordo e deducibilità).

Casi particolari e istruzioni operative

La norma non vale per somme esenti come assegni sociali o alcune pensioni; per i casi complessi (indebiti pluriennali, decesso del debitore, gestione informatica) sono forniti criteri generali e si annunciano successivi messaggi con dettagli operativi e adeguamenti dei sistemi informativi.

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