Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24177/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'interessato, già condannato con due diverse sentenze della Corte di appello di Roma e sottoposto a custodia cautelare in uno dei due procedimenti, ha chiesto in sede esecutiva che l'intero periodo di custodia cautelare sofferto nel procedimento più recente venisse detratto dalla pena da eseguire relativa all'altro titolo. Secondo la difesa, la custodia cautelare sarebbe stata integralmente compatibile con l'espiazione di pena detentiva per diverso titolo e il pubblico ministero avrebbe quindi errato nel computare solo il periodo precedente all'inizio dell'esecuzione della pena. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizi motivazionali, richiamando gli artt. 24 Cost., 619, 620, 670, 676 e 657 c.p.p., per sostenere che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla detrazione dell'intero presofferto cautelare, comprensivo anche del periodo successivo all'inizio dell'espiazione della pena per altro titolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale di Roma e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 297, comma 5, c.p.p. prevede la compatibilità tra custodia cautelare e detenzione per esecuzione di pena soltanto ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia, non introducendo una generale compatibilità utile a far decorrere, per l'intero periodo, una detrazione ex art. 657 c.p.p. Ne consegue che, ai fini della pena da eseguire nel primo procedimento, è computabile solo il periodo di custodia cautelare anteriore all'inizio dell'espiazione della pena relativa all'altro titolo; il periodo successivo rileva solo per il diverso profilo della durata massima della misura cautelare. Condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p.

    "il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso"

    consente la detrazione del periodo di custodia cautelare ai fini della determinazione della pena da eseguire, ma solo per il tempo effettivamente rilevante rispetto al titolo esecutivo considerato.

  • art. 297, comma 5, c.p.p.

    "ai soli effetti del computo dei termini di durata massima"

    la compatibilità tra custodia cautelare e detenzione per esecuzione di pena opera esclusivamente per il calcolo dei termini massimi di durata della custodia, non come regola generale di piena cumulabilità/detraibilità ai fini dell'esecuzione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    norma richiamata dal ricorrente a fondamento dei motivi di legittimità per violazione di legge, vizi della motivazione ed altri profili processuali.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla difesa come parametro costituzionale a sostegno delle censure sul computo della custodia cautelare e sulla tutela del diritto di difesa.

  • art. 619 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate in cassazione.

  • art. 620 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate in cassazione.

  • art. 670 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione.

  • art. 676 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'esecuzione e della detrazione del presofferto.

  • art. 303 c.p.p.

    richiamato dalla Corte per affermare che, dopo l'inizio dell'espiazione della pena, la contemporanea custodia cautelare rileva solo ai fini della durata massima della misura.

Massime di principio

  • La custodia cautelare subita per un altro reato può essere detratta dalla pena da eseguire solo per il periodo che precede l'inizio dell'espiazione della pena relativa al diverso titolo; non è consentita una detrazione integrale del presofferto quando, per una parte del periodo, l'interessato stia già espiando una pena detentiva per altro titolo.
  • L'art. 297, comma 5, c.p.p. non introduce una generale compatibilità tra custodia cautelare ed esecuzione penale, ma stabilisce una compatibilità limitata al solo calcolo dei termini massimi di durata della custodia cautelare.
  • In sede di esecuzione, il pubblico ministero deve computare il presofferto cautelare ai sensi dell'art. 657 c.p.p. in modo coerente con la sequenza temporale dei diversi titoli, distinguendo il periodo anteriore e quello successivo all'inizio dell'espiazione della pena.
  • Le censure che postulano una piena cumulabilità tra custodia cautelare ed espiazione di pena, ai fini della detrazione del presofferto, non sono fondate se contrastano con il dato letterale dell'art. 297, comma 5, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.