Ordinanza n. 16347/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000795 del 22.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AS2C per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AS2C (scuola secondaria di II grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AM2C (scuola secondaria di I grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AS2C nel Lazio, nella parte in cui ha attribuito 12,50 punti a candidati che avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AM2C
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata il 22 giugno 2026, contestando l'attribuzione del punteggio di 12,50 previsto dal criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023 a candidati della classe AS2C (scuola secondaria di secondo grado) che avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AM2C (scuola secondaria di primo grado). Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né le specifiche censure di legittimità.
La decisione
Il TAR non ha deciso i motivi di ricorso né il merito della contestazione, riservando ogni questione alla successiva udienza. Ha disposto la conversione del rito perché la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e soggetta al rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando la prova della notifica nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati dall'ordinanza n. 836/2019 del TAR Lazio, a pena di improcedibilità. Udienza rinviata al 18 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
La controversia, riguardando una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, è assoggettata al rito previsto dall'art. 12-bis; la disposizione individua inoltre le amministrazioni che devono essere parti necessarie e fonda l'ordine di notifica.
Massime di principio
- Le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR sono sottoposte al rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. 68/2022; nel relativo giudizio devono essere evocate le amministrazioni individuate dalla disposizione come parti necessarie.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione, stabilendo termini e modalità la cui inosservanza comporta l'improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1374/2026 - Brescia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1966/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1121/2026 - Bari, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1971/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1965/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1967/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →