Sentenza del 07/06/2019 n. 25315 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni -Sanzione penale - Omesso versamento IVA - Ammissione al concordato preventivo prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta - Inconfigurabilità del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per l'omesso versamento dell'IVA relativa all'annualità 2011, sostenendo: l'illegittima modifica dell'importo indicato nel capo d'imputazione; l'assenza di dolo o la sussistenza della forza maggiore a causa della grave crisi finanziaria della società; l'impossibilità di pagare il debito tributario dopo il deposito della domanda di concordato preventivo, avvenuto prima della scadenza del termine per il versamento; nonché il mancato riconoscimento della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto valida la gestione processuale della modifica dell'importo dell'imposta, poiché il diritto di difesa era stato comunque garantito. Ha inoltre escluso che la crisi economica, il pagamento degli stipendi o la mera presentazione della domanda di concordato preventivo dimostrassero l'assoluta impossibilità di adempiere. La domanda di concordato, infatti, non impediva il pagamento dei debiti tributari scaduti successivamente alla sua presentazione. È stata confermata la pena di sei mesi di reclusione per l'annualità 2011, mentre l'imputato era stato prosciolto per l'annualità 2010.
Norme richiamate
Art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto
Il reato sussiste quando il soggetto obbligato omette di versare l'IVA dovuta in base alla dichiarazione, entro il termine previsto, superando la soglia di punibilità applicabile.
Articoli 43 e 45 del codice penale
La crisi finanziaria esclude il dolo o integra la forza maggiore soltanto se determina un'impossibilità assoluta, imprevedibile e non imputabile di adempiere, non essendo sufficiente una semplice difficoltà economica.
Art. 51 del codice penale
Il pagamento degli stipendi dei lavoratori non giustifica automaticamente l'omesso versamento dell'IVA; le regole di preferenza tra crediti operano nelle procedure esecutive o concorsuali e non eliminano, di per sé, la responsabilità penale.
Art. 168 della legge fallimentare
La mera presentazione della domanda di concordato preventivo non impedisce il pagamento dei debiti tributari che scadono successivamente e non rende inesigibile l'obbligo di versamento dell'IVA.
Articoli 53 e 58 della legge n. 689 del 1981
La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria può essere negata sulla base della gravità concreta del fatto, inclusa la rilevante entità del debito, soprattutto quando è molto superiore alla soglia di punibilità.
Articoli 516 e 520 del codice di procedura penale
Una variazione dell'importo dell'imposta non comporta necessariamente una lesione del diritto di difesa se l'imputato riceve la notificazione del verbale e può concretamente esercitare le proprie facoltà difensive.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di concordato preventivo, anche se anteriore alla scadenza del termine per pagare l'IVA, non esclude automaticamente il reato di omesso versamento.
- Per invocare la forza maggiore non basta dimostrare la crisi dell'impresa o la mancanza di liquidità: occorre provare l'assoluta impossibilità di reperire le somme, dopo aver adottato tutte le iniziative concretamente esigibili.
- Il pagamento prioritario di dipendenti, fornitori o altri creditori non giustifica automaticamente il mancato pagamento dell'IVA, salvo che ricorrano specifiche condizioni giuridiche riconducibili alla forza maggiore.
- La responsabilità penale può essere esclusa solo se l'omissione non è frutto di una scelta gestionale, ma deriva da eventi imprevedibili, inevitabili e indipendenti dalla volontà dell'amministratore.
- In presenza di un debito IVA molto superiore alla soglia penale, la conversione della reclusione in pena pecuniaria può essere negata per la gravità dell'omissione.
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