Ordinanza n. 100/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha presentato domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone il contenuto dell'atto amministrativo originariamente contestato né i motivi specifici dell'appello; risulta soltanto che l'appellante ha dedotto un pregiudizio di natura patrimoniale connesso alla decisione impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e nei limiti della sommaria delibazione propria di tale fase, ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza appellata. Ha ritenuto che l'appello non presentasse sufficiente fumus boni juris e che il danno lamentato non avesse carattere di gravità e irreparabilità, poiché i pregiudizi patrimoniali prospettati sarebbero eventualmente ristorabili in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la proposizione dell'istanza cautelare in appello; nel caso concreto l'istanza è stata esaminata e respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza presuppone una valutazione sommaria favorevole circa il fumus boni juris e la sussistenza di un danno grave e irreparabile; la mancanza di uno di tali presupposti consente il rigetto dell'istanza.
- Il pregiudizio meramente patrimoniale, quando sia suscettibile di ristoro mediante l'eventuale accoglimento della domanda nel merito, non integra di regola un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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