Cassazione Civile, Sentenza n. 3494/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato le loro opposizioni all'esecuzione promosse contro la BCC e contro l'intervento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER). Principalmente contestano: (1) l'inefficacia del pignoramento per il mancato rispetto del termine di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c. (in particolare lamentano che il termine dovesse decorrere non dal ritiro/consegna dell'atto ma dalla comunicazione del rifiuto della cancelleria di concedere la visibilità del fascicolo telematico del 17.6.2015); (2) la possibilità di far valere davanti al giudice ordinario, mediante opposizione (art. 615 e 617 c.p.c.), la prescrizione dei crediti tributari o la mancata notifica delle cartelle esattoriali, contestando l'intervento dell'AdER.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (a) deciso sul primo motivo cassando senza rinvio la parte della sentenza relativa alla doglianza di 'inefficacia del pignoramento', perché la domanda non poteva essere proposta nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) essendo l'ipotesi disciplinata dall'art. 557, comma 2, c.p.c. qualificata come estinzione tipica del processo di esecuzione; la Corte ha altresì osservato che la doglianza sarebbe stata comunque inammissibile per difetto di interesse ove esaminata nel merito; (b) rigettato il secondo motivo di ricorso, confermando che le questioni relative ai crediti tributari (prescrizione) attengono alla giurisdizione tributaria e che l'impugnazione basata sulla mancata notifica della cartella esattoriale va in ogni caso considerata, se proposta, come opposizione agli atti esecutivi e deve essere introdotta tempestivamente; (c) condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore della BCC (spese liquidate in euro 12.935 oltre 200 per spese vive, oltre IVA, cassa forense e spese forfettarie), ed ha dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 557 c.p.c.
"inefficacia del pignoramento"; decorre "dalla consegna dell'atto di pignoramento"
La violazione del termine di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo previsto dall'art.557, comma 2, configura un'ipotesi di estinzione tipica del processo di esecuzione (inefficacia del pignoramento), non sindacabile mediante opposizione agli atti; il rimedio corretto contro un diniego di estinzione è il reclamo ex art.630 c.p.c.
art. 617 c.p.c.
Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ha ritenuto che questa forma non fosse idonea per dedurre l'inefficacia del pignoramento derivante dall'art.557.
art. 630 c.p.c.
Il rimedio esperibile avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che rifiuta l'estinzione ex art.557 è il reclamo ex art.630, non l'opposizione ex art.617.
art. 497 c.p.c.
"inefficacia del pignoramento"
L'uso della stessa espressione 'inefficacia del pignoramento' in art.497 supporta la qualificazione dell'inefficacia prevista dall'art.557 come caso di estinzione tipica.
art. 615 c.p.c.
Regola l'opposizione all'esecuzione; la Corte ricorda che alcune questioni relative ai crediti tributari (es. prescrizione) spettano alla giurisdizione tributaria e non sempre sono decidibili con l'opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario.
art. 555 c.p.c.
ultimo comma: ritiro dell'atto 'senza ritardo'
Il termine di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo decorre dalla consegna/ritiro dell'atto da parte del creditore; la legge non fissa un termine per il ritiro ma richiede che avvenga senza ritardo; il ritardo del creditore non è di per sé idoneo a pregiudicare la posizione del debitore salvo prova del concreto danno.
art. 100 c.p.c.
Principio sull'interesse ad agire: la Corte ha osservato che alcune doglianze avrebbero potuto essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.
d.l. 22.10.2016 n.193
Norma citata per il mutamento di denominazione di Equitalia Sud S.p.A. in Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER).
Sez. U, Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021
Giurisprudenza richiamata secondo cui l'opposizione fondata sulla tardiva notifica di cartelle esattoriali si qualifica come opposizione agli atti esecutivi.
art. 385 c.p.c.
Norma richiamata per la ripartizione delle spese di lite: la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte dei ricorrenti.
d.m. 10.3.2014 n.55, art.2 comma 2
Norme tecniche usate per la liquidazione delle spese e per la maggiorazione percentuale applicata nella liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- La violazione del termine di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo previsto dall'art.557, comma 2, c.p.c. determina 'inefficacia del pignoramento' come estinzione tipica del processo esecutivo; tale questione non si propone con l'opposizione agli atti (art.617) ma, se il giudice dell'esecuzione ne nega il riconoscimento, con reclamo ex art.630 c.p.c.
- La scelta del rimedio processuale è cruciale: usare la forma procedurale errata (es. opposizione agli atti per far valere un'ipotesi di estinzione tipica) può determinare l'inammissibilità o la cassazione della decisione senza rinvio.
- Il termine di 15 giorni decorre dalla consegna/ritiro dell'atto di pignoramento da parte del creditore; il ritardo del creditore nel ritirare una copia è, di norma, irrilevante rispetto alla posizione del debitore salvo che sia dimostrato un pregiudizio concreto.
- Le questioni relative alla prescrizione dei crediti tributari sono normalmente riservate alla giurisdizione tributaria; contestazioni sulla notifica della cartella esattoriale possono costituire opposizione agli atti esecutivi e devono essere tempestivamente provate.
- Chi propone l'opposizione deve dimostrare l'effettivo interesse e il pregiudizio subito; argomentazioni generiche e prive di specificità probatoria possono essere definite inammissibili.
- In situazioni analoghe: verificare subito la forma di impugnazione corretta (reclamo ex art.630 per diniego di estinzione ex art.557; opposizione agli atti entro 20 giorni per vizi di notificazione), raccogliere e documentare il pregiudizio concreto e, se si contestano crediti tributari, valutare l'opportunità di agire davanti al giudice tributario.
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