Cassazione Civile, Sentenza n. 3442/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava l'omesso versamento di ritenute per complessivi euro 426.916,97 (violazione dell'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 e della legge n. 747/1982) e, nel corso della verifica, rilevava altresì discordanze sugli interessi passivi imputati a conto economico relativi a operazioni di cash pooling e factoring con la consociata Dolpa Sarl Branch Swiss (importi individuati: 399.707,99 e 876.022,15 sui conti cash pooling; differenze risultanti: euro 918,83 recuperati a tassazione ai fini IRES ex art. 109, comma 5 TUIR e euro 17.281,07 non giustificati nel factoring). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente per il 2006; in appello la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia ma, secondo il ricorso per cassazione, non si sarebbe pronunciata né motivata in relazione al motivo di appello concernente l'omesso versamento delle ritenute (violazione dell'art. 112 c.p.c.).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 112 c.p.c.) perché la sentenza di secondo grado non ha trattato né deciso il motivo di appello relativo all'omesso versamento delle ritenute. Per tale omessa pronuncia la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché si pronunci specificamente sulla questione omessa e regoli le spese del presente giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata come base per contestare l'omesso versamento delle ritenute; la Corte non è entrata nel merito della qualificazione sostanziale delle ritenute ma ha disposto la cassazione per omissione di pronuncia affinché la CTR si pronunci anche su questo profilo.
legge n. 747 del 1982
Richiamata a supporto della contestazione sulle ritenute; interpretazione consequenziale alla contestazione tributaria originaria.
art. 109, comma 5, TUIR
Usata per il recupero a tassazione di importi corrispondenti a interessi passivi non deducibili: dalla verifica è scaturita la rettifica di euro 918,83 assoggettata a IRES ex questa norma.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha applicato questa norma per ritenere che l'omessa motivazione/redazione di una pronuncia su un motivo di appello costituisce omessa pronuncia e legittima la cassazione con rinvio: il processo è rimandato alla CTR per decidere la questione non trattata.
art. 332 c.p.c.
La Corte ha rilevato che la notificazione del ricorso anche a Dow Italia s.r.l. (pur non parte del ricorso) va intesa come litis denuntiatio ai sensi di questa norma, ammissibile nelle cause scindibili.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Fondamento giuridico del ricorso per cassazione invocato dall'Agenzia (violazione di norme processuali): la Corte ha accolto la doglianza relativa all'omessa pronuncia ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello omette di decidere o motivare su un motivo di impugnazione che gli era stato devoluto, si configura un'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. che legittima la cassazione per violazione di norme processuali e il rinvio per nuovo esame.
- La contestazione dell'omesso versamento di ritenute richiede che il giudice di merito si pronunci esplicitamente e motivi sul punto; in mancanza la parte favorevole all'impugnazione può ottenere la cassazione e il rinvio per decisione specifica.
- Nelle operazioni di cash pooling e factoring infragruppo, la deducibilità degli interessi passivi e la rilevanza ai fini delle ritenute devono essere supportate da documentazione che dimostri flussi finanziari e caratteristiche economiche: differenze non giustificate possono essere recuperate a tassazione (ex art. 109 TUIR).
- La notifica a società collegate non destinataria diretta del ricorso può valere come litis denuntiatio ai sensi dell'art. 332 c.p.c., soprattutto in cause scindibili; ciò non impedisce che il ricorso sia valido solo nei confronti della parte indicata come ricorrente.
- La decisione della Corte di cassazione che accoglie per omessa pronuncia non decide il merito sostanziale della contestazione fiscale: il rinvio obbliga il giudice di merito a esaminare e motivare quella specifica questione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 3450/2025 del 11/02/2025
- Sentenza civile · 11 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 3458/2025 del 11/02/2025
- Sentenza civile · 11 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 3494/2025 del 11/02/2025
- Sentenza civile · 11 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 3519/2025 del 11/02/2025
- Sentenza civile · 11 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 3520/2025 del 11/02/2025
- Sentenza civile · 11 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 3526/2025 del 11/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →