DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 2026, n. 82
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto recepisce l’accordo sindacale 2022-2024 per la carriera diplomatica, limitatamente al servizio prestato in Italia. Disciplina decorrenze, trattamenti economici e alcune modifiche organizzative e di lavoro agile, con effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, salvo diversa previsione. Prevede anche copertura finanziaria e il richiamo alle norme precedenti non incompatibili.
Accordo sindacale 2022-2024 per il personale della carriera diplomatica in servizio in Italia
Accordo sindacale per la carriera diplomatica in servizio in Italia
Il provvedimento recepisce l’ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, limitatamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024. Interviene sia sul trattamento economico sia su alcuni aspetti organizzativi del rapporto di impiego, con rinvii a precedenti discipline di settore.
Ambito di applicazione e decorrenza
Il decreto si applica al personale della carriera diplomatica per il servizio prestato in Italia. La disciplina riguarda il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici.
Salvo diversa previsione espressa, le disposizioni giuridiche ed economiche decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto.
Modifiche alla disciplina del personale diplomatico
Le norme del precedente decreto di recepimento del 24 maggio 2018, n. 85, continuano ad applicarsi, ma con alcuni aggiornamenti.
In materia di organizzazione del lavoro e reperibilità, viene valorizzata l’attenzione verso il funzionario che usufruisce dei benefici in materia di genitorialità. Nella distribuzione dei carichi di lavoro deve essere assicurato l’equilibrio delle attività, il rispetto dei tempi di riposo e la tutela dell’equilibrio psico-fisico del personale. Durante il turno di reperibilità, il personale deve essere contattabile sull’utenza assegnata o su quella comunicata all’ufficio; se l’attività non è utilmente svolgibile da remoto, il funzionario deve raggiungere la sede per le attività urgenti in presenza fino a cessate esigenze.
Congedi, assenze e lavoro agile
Tra i motivi personali o familiari che possono rilevare ai fini dell’assenza viene espressamente ricompreso anche il trasferimento da e per l’estero, eliminando il requisito della documentazione di tali motivi.
Quanto al lavoro agile, l’Amministrazione deve favorirne l’accesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, e valutare per i genitori di figli entro il primo anno di vita l’estensione del numero di giorni di lavoro agile rispetto al restante personale.
Trattamento economico: stipendio tabellare
Per il 2022 e il 2023 gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione del rinnovo contrattuale già erogata ai sensi della normativa generale sul pubblico impiego.
Dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, è rideterminato per tredici mensilità nei seguenti importi annui lordi:
- Ambasciatore: 118.524,04 euro
- Ministro Plenipotenziario: 101.736,57 euro
- Consigliere d’Ambasciata: 80.270,22 euro
- Consigliere di Legazione: 63.155,13 euro
- Segretario di Legazione: 48.314,87 euro
Gli importi comprendono e assorbono le somme già corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024. Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale non modifica la base di calcolo pensionistica già in uso e non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo del personale in servizio all’estero.
Vacanza contrattuale ed elemento provvisorio della retribuzione
Dopo tre mesi dalla scadenza del decreto che recepisce l’accordo, e a partire dal mese successivo, è riconosciuta una copertura economica provvisoria entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge di bilancio. Tale importo vale come anticipazione dei benefici del successivo rinnovo ed è pari al 30% della previsione ISTAT dell’inflazione IPCA al netto dei beni energetici importati; dopo sei mesi di vacanza contrattuale sale al 50%.
Per l’erogazione di tale elemento provvisorio si applica la procedura negoziale prevista dall’articolo 112 del DPR n. 18 del 1967. La procedura deve essere attivata entro 30 giorni dalla richiesta dell’organizzazione sindacale firmataria del decreto.
Retribuzione di posizione e fondi finanziari
Le misure della retribuzione di posizione per le posizioni funzionali individuate dal decreto ministeriale 17 dicembre 2021, n. 2754, sono rideterminate dal 1° gennaio 2024 in valori annui lordi per tredici mensilità, con importi differenziati per le varie posizioni, tra cui Segretario generale, capo di Gabinetto, capo del Cerimoniale diplomatico, vice capo di Gabinetto, capi di ufficio, funzionari vicari, capi di sezione e funzionari addetti ad ufficio.
Per i funzionari diplomatici alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale, con incarichi di consulenza, ricerca, studio o trattazione di particolari materie, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte secondo le misure previste per le corrispondenti posizioni funzionali dal decreto ministeriale n. 2754 del 2021.
Il fondo relativo è alimentato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, da ulteriori risorse finanziarie pari a 2.083.261,80 euro al lordo delle ritenute a carico del dipendente.
Incentivi per funzioni tecniche
Ai funzionari diplomatici possono essere erogati gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dal codice dei contratti pubblici, secondo criteri definiti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Rapporti con la normativa previgente
Restano applicabili, per il personale interessato, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi, purché non incompatibili con il nuovo decreto.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione del decreto sono quantificati in 6.476.662 euro annui a decorrere dal 2024. La copertura è assicurata mediante utilizzo di risorse già disponibili per gli anni 2024 e 2025 e, dal 2026, mediante riduzione delle risorse di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
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