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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 396 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana relativa a una cartella esattoriale IVA e IRPEF 1996. Ha contestato la validità della notificazione dell'avviso di accertamento e della cartella, sostenendo che, essendo stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mancassero la ricevuta di spedizione e la cartolina di ritorno della raccomandata informativa, necessarie a perfezionare la procedura di compiuta giacenza. Ha inoltre censurato la distinzione operata dalla CTR tra irreperibilità temporanea e irreperibilità assoluta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il quesito di diritto formulato dalla contribuente non indicava in modo specifico i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e quella alternativa ritenuta corretta, risultando quindi generico e inidoneo ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. Inoltre, la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta, sulla base degli accertamenti compiuti, l'applicazione dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, poiché la contribuente era stata cancellata dall'anagrafe per irreperibilità e risultava trasferita in luogo sconosciuto. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità temporanea del destinatario presso una residenza o un indirizzo conosciuto. Presuppone che il destinatario sia domiciliato nel comune in cui la notifica deve essere eseguita e richiede specifiche formalità, tra cui il deposito dell'atto e l'invio della raccomandata informativa.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60, lett. e)

    Si applica quando il contribuente non viene reperito perché trasferitosi in luogo sconosciuto, salvo il caso di semplice cambio di indirizzo nello stesso comune del domicilio fiscale. Tale procedura non richiede le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per l'irreperibilità temporanea.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 17 e 25

    La CTR ha ritenuto applicabili i termini relativi alla notificazione della cartella successiva alla definitività dell'accertamento, anziché i termini previsti per gli atti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La disciplina dei termini collegati al controllo formale delle dichiarazioni non è stata ritenuta applicabile al caso, poiché la cartella derivava da accertamenti divenuti definitivi.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nel regime temporale applicabile, imponeva che i motivi di ricorso per violazione di legge fossero accompagnati da un quesito di diritto specifico, autosufficiente e collegato alla concreta fattispecie, a pena di inammissibilità; per i vizi motivazionali richiedeva inoltre un distinto e chiaro momento di sintesi.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha distinto tra violazione o falsa applicazione di legge, errori processuali e vizi della motivazione, rilevando che il ricorso non aveva correttamente individuato né articolato il vizio denunciato e non poteva essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti.

Massime di principio

  • Per stabilire quale procedura di notificazione si applichi, occorre distinguere tra irreperibilità temporanea presso un indirizzo noto, disciplinata dall'art. 140 c.p.c., e irreperibilità assoluta per trasferimento in luogo sconosciuto, disciplinata dall'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973.
  • La cancellazione anagrafica per irreperibilità e l'assenza di un nuovo indirizzo conosciuto possono legittimare la notificazione per irreperibilità assoluta; in tal caso non è necessario svolgere tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle circostanze di fatto già accertate dai giudici di merito, salvo specifici e correttamente formulati vizi nei limiti consentiti dalla legge processuale.
  • Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione il fatto rilevante, la norma applicata dal giudice, l'errore denunciato e la regola alternativa proposta; quesiti generici o astratti comportano l'inammissibilità.
  • Quando si contesta una notificazione, è essenziale qualificare correttamente il tipo di irreperibilità e indicare concretamente quale formalità sarebbe stata omessa e perché quella formalità era applicabile alla situazione specifica.

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