L.R. Calabria 30/2001
Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria disciplina raccolta, autorizzazioni, limiti quantitativi, divieti, controlli e sanzioni per funghi epigei e tartufi freschi e conservati, oltre a formazione e vigilanza. Prevede tessere/permessi regionali, calendari di raccolta e regole commerciali. Alcune norme economiche e transitorie richiamano esercizi ormai conclusi, ma la disciplina sostanziale è ancora attuale.
Disciplina calabrese della raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi
Disciplina regionale di funghi e tartufi in Calabria
La legge detta, per il territorio della Calabria, regole sulla raccolta, commercializzazione, trasformazione, vigilanza e sanzioni relative ai funghi spontanei epigei e ai tartufi. Il provvedimento si coordina con la normativa statale di settore e introduce autorizzazioni, limiti quantitativi, divieti territoriali e temporali, oltre a meccanismi di controllo sanitario e micologico.
Funghi spontanei epigei: finalità, tutela ambientale e divieti generali
La disciplina sui funghi mira alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e della salute pubblica. È vietato danneggiare o distruggere la flora fungina e la flora spontanea di rilevante interesse floristico, ecologico e monumentale. È inoltre vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere o commerciare la flora spontanea a protezione assoluta indicata negli allegati e intervenire su biotopi protetti se non per urgenze o finalità di tutela e conservazione.
È vietata la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, per ragioni ecologiche e sanitarie.
Funghi: soggetti legittimati, requisiti e limiti di raccolta
La raccolta è consentita solo di funghi epigei spontanei commestibili e maturi, con dimensioni minime fissate per specie; per gli esemplari concresciuti è sufficiente che almeno uno del gruppo raggiunga la misura minima. La raccolta dei funghi non commestibili è ammessa solo per comprovati fini didattici e scientifici.
La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati non soggetti a divieti, esclusivamente di giorno. Nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristiche venatorie è ammessa nei soli giorni di silenzio venatorio.
Possono raccogliere i soggetti di età superiore ai 14 anni muniti di documento d’identità valido e della tessera o del permesso previsto. I minori di 14 anni possono raccogliere solo se accompagnati da un adulto munito del titolo abilitativo; i funghi da essi raccolti si computano nel quantitativo giornaliero del titolare.
Funghi: modalità di raccolta e conservazione del prodotto
Nella raccolta è vietato l’uso di uncini, rastrelli o altri strumenti che possano danneggiare micelio o apparato radicale. Il raccoglitore deve pulire sommariamente i funghi sul posto e trasportarli in contenitori rigidi e forati, idonei alla diffusione delle spore e alla conservazione del corpo fruttifero. È vietato l’uso di buste di plastica o di contenitori non rigidi o non fessurati. È inoltre vietata la distruzione volontaria dei carpofori di qualsiasi specie.
Funghi: quantitativi, tessere e permessi
La disciplina prevede un limite ordinario di raccolta di 3 kg al giorno, salvo esemplari singoli o cespi che superino da soli tale limite. Sono previste autorizzazioni regionali differenziate:
- tessera amatoriale per residenti in Calabria, con validità decennale, raccolta su tutto il territorio regionale e limite di 3 kg giornalieri;
- tessera professionale per maggiorenni residenti in Calabria, con validità decennale anche in modalità digitale, raccolta su tutto il territorio regionale e limite di 10 kg giornalieri;
- tessera scientifica per soggetti pubblici o privati che raccolgano per studio, ricerca o manifestazioni scientifiche;
- permesso micologico turistico per non residenti di età superiore ai 14 anni, valido per 3, 7 o 30 giorni, con limite di 3 kg giornalieri.
I coltivatori diretti, i conduttori a qualsiasi titolo, gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive, i soci di cooperative agricolo-forestali e i titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi possono raccogliere senza limiti quantitativi nei terreni di loro titolo; se raccolgono per fini commerciali devono comunque possedere la tessera professionale. La Giunta regionale può imporre limiti o divieti più restrittivi, anche per specie e periodi temporali, rendendoli pubblici con apposita cartellonistica.
Funghi: divieti territoriali e limitazioni temporali
La raccolta è vietata, salvo diversa disposizione dei competenti enti gestori:
- nelle riserve naturali integrali;
- nelle aree individuate dalla Giunta per motivi selvicolturali;
- nelle aree di particolare valore naturalistico e वैज्ञानिक, individuate dalla Giunta su proposta del Comitato tecnico.
Nelle aree protette regionali la raccolta è autorizzata dagli enti gestori nelle zone individuate dagli strumenti di pianificazione ambientale. È vietata anche nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.
La Giunta regionale può disporre limitazioni temporali alla raccolta nelle zone in cui vi siano alterazioni sfavorevoli dell’ecosistema o pericolo per piante e funghi. La raccolta dello strame o terriccio nei boschi è subordinata ad autorizzazione dell’Assessorato all’Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di cinque anni.
Funghi: associazioni micologiche, albo regionale e formazione
È istituito l’albo regionale delle associazioni micologiche con sede in Calabria. Possono iscriversi associazioni senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, con finalità formative, tecniche e ricreative, referenze scientifiche, ordinamento stabile e democratico, almeno 40 iscritti, almeno un anno di attività e adesione a organismi micologici nazionali. La Confederazione micologica calabrese è iscritta d’ufficio se in possesso dei requisiti.
Le associazioni collaborano con i Comuni nella formazione professionale dei richiedenti la tessera professionale.
Funghi: commercializzazione e controllo sanitario
Possono essere commercializzati solo funghi epigei spontanei freschi appartenenti alle specie ammesse dagli allegati del DPR 376/1995 o dall’allegato regionale integrativo. I funghi freschi posti in commercio devono essere suddivisi per specie, indicare la provenienza, essere in contenitori aerati, in singolo strato, integri, freschi, sani e non infestati.
La vendita è soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata agli esercenti riconosciuti idonei dalle commissioni istituite presso gli Ispettorati micologici. I funghi freschi e conservati sono sottoposti a controllo dell’Ispettorato micologico competente, che rilascia certificato di commestibilità. È consentita la commercializzazione di funghi provenienti da altri Paesi se riconosciuti commestibili dall’autorità competente del Paese di origine, con verifiche a campione.
La vendita è consentita solo in sede fissa su aree private o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione della vendita itinerante. Per vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento è richiesta l’autorizzazione sanitaria.
Funghi: preparazione e somministrazione negli esercizi pubblici
Gli esercizi che preparano e somministrano alimenti a base di funghi devono usare solo specie consentite dalla normativa statale e dall’allegato regionale. Se utilizzano prodotti non preconfezionati, i titolari devono essere in possesso dell’attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine; in alternativa devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate o usare prodotti certificati da un micologo.
Funghi: Comitato tecnico e Ispettorati micologici
È istituito un Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria, con autonomia di indagine e proposta. Il Comitato è composto da rappresentanti regionali, di enti di ricerca, dell’azienda regionale Calabria Verde, del mondo micologico e dell’università; il segretario è un funzionario del dipartimento competente in materia di agricoltura. I componenti non percepiscono compensi, ma solo il rimborso chilometrico secondo tabelle ACI.
Ciascuna Azienda sanitaria istituisce un unico Ispettorato micologico, articolato in centri di controllo, con personale tecnico della prevenzione e micologi. L’Ispettorato svolge educazione sanitaria, corsi ed esami per l’attestato di idoneità, rilascio dei certificati di commestibilità, consulenza gratuita ai privati, vigilanza sulla filiera, consulenza mico-tossicologica e supervisione dei corsi per la tessera professionale.
Funghi: vigilanza e sanzioni
La vigilanza è affidata a una pluralità di soggetti, tra cui forze di polizia, tecnici e micologi delle Aziende sanitarie con funzioni di polizia giudiziaria, NAS, guardie giurate micologiche volontarie, guardie ecologiche, guardie venatorie provinciali, polizia urbana e rurale, guardie campestri e altri organi di controllo. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è coordinata dagli enti gestori.
La violazione delle norme comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, la confisca dei funghi e il ritiro immediato dell’autorizzazione per l’anno in corso, salvo recidiva. Per le violazioni sulla commercializzazione si applica la sanzione prevista dalla normativa statale. Le funzioni sanzionatorie sono delegate ai sindaci dei Comuni interessati; i proventi spettano alla Regione.
Tartufi: finalità, specie commercializzabili e raccolta libera
La disciplina sui tartufi promuove tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno calabrese, in attuazione della legge quadro statale. Possono essere commercializzati come freschi solo i tartufi delle specie ammesse dalla legge statale. In caso di dubbio sulla specie, l’accertamento può avvenire con esame microscopico da parte di commissione o laboratori universitari convenzionati.
La raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo il rispetto delle procedure per la raccolta riservata. Nei terreni soggetti ad attività faunistico-venatoria o agro-turistico-venatoria la ricerca e raccolta sono consentite solo nei giorni di silenzio venatorio.
Tartufi: tartufaie controllate, coltivate e raccolta riservata
La legge distingue le tartufaie controllate, cioè tartufaie naturali migliorate con pratiche colturali e incrementate con piante micorrizate, e le tartufaie coltivate, costituite da impianti ex novo con almeno 100 piante per ettaro.
Il diritto di raccolta riservata nelle tartufaie coltivate o controllate segue una procedura tecnico-amministrativa: presentazione del progetto all’Azienda Calabria Verde, istruttoria entro 60 giorni, autorizzazione dei lavori da ultimare entro 18 mesi, verifica finale e rilascio dell’attestato entro 60 giorni. L’attestato ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Le attestazioni vengono revocate se vengono meno i presupposti.
Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non rispetti il provvedimento di revoca o gli altri vincoli territoriali è soggetto alle sanzioni previste e deve eseguire i lavori imposti; in caso di inerzia, l’Azienda Calabria Verde può eseguirli a spese dell’obbligato. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta riservata spetta esclusivamente ai titolari del diritto.
Tartufi: consorzi volontari e idoneità del raccoglitore
I titolari di aziende agricole e forestali, o chi le conduca a qualsiasi titolo, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta, la commercializzazione e l’impianto di nuove tartufaie. L’Azienda Calabria Verde approva il progetto e rilascia l’attestazione con la procedura prevista per la raccolta riservata.
Per raccogliere tartufi è necessario aver compiuto 14 anni e superare un esame di idoneità davanti a una commissione nominata dall’Azienda Calabria Verde. La commissione resta in carica cinque anni, è composta da rappresentanti regionali, agricoli, micologici, forestali e di ricerca, e non percepisce compensi ma solo rimborso chilometrico. L’esame verifica conoscenze su specie, tecniche di raccolta, miglioramento e tutela degli ecosistemi tartufigeni, normativa e nozioni di base di micologia, botanica e selvicoltura. Sono esentati i titolari di tesserino già abilitati alla data di entrata in vigore della legge.
Tartufi: tesserino, comunicazione preventiva e contributi per extra-regionali
Ottenuta l’idoneità, il raccoglitore richiede all’Azienda Calabria Verde il tesserino che abilita alla ricerca e raccolta del tartufo. Il tesserino, con generalità e fotografia, ha validità quinquennale, consente la raccolta su tutto il territorio nazionale ed è rinnovabile. Gli obblighi non si applicano a chi raccoglie nei propri fondi o in quelli da lui condotti.
I soggetti muniti di tesserino valido rilasciato da altra Regione, se intendono operare in Calabria, devono inviare preventiva comunicazione telematica ai Carabinieri forestali territorialmente competenti, indicando dati personali, estremi del tesserino, cani impiegati, periodo di permanenza, giornate dichiarate ed estremi del versamento del contributo giornaliero. Devono allegare copia del tesserino e della ricevuta di pagamento.
Il contributo giornaliero è di 5 euro per ciascuna giornata dichiarata; sono ammessi versamenti cumulativi per più giorni, con ricevuta valida entro cinque giorni dal versamento. I proventi confluiscono in un capitolo regionale vincolato alle finalità della tassa per rilascio e rinnovo dei tesserini.
Tartufi: modalità di ricerca, calendario e limiti quantitativi
La ricerca e raccolta devono evitare danni alla tartufaia e si svolgono con massimo due cani addestrati; è consentito un ulteriore cane in addestramento di età non superiore a dodici mesi. Lo scavo va compiuto solo nel punto indicato dal cane, con vanghetto o vanghella di dimensioni limitate, e le buche devono essere subito richiuse.
È vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno, la raccolta di tartufi immaturi o fuori stagione e la ricerca notturna.
La raccolta è consentita nei seguenti periodi: Tuber magnatum Pico dal 20 settembre al 15 gennaio; Tuber melanosporum dal 15 novembre al 15 marzo; Tuber brumale dal 15 novembre al 15 marzo; Tuber aestivum dal 1° maggio al 30 settembre; Tuber uncinatum dal 1° ottobre al 31 marzo; Tuber borchii dal 1° gennaio al 31 marzo; Tuber macrosporum dal 1° settembre al 31 dicembre; Tuber mesentericum dal 1° settembre al 31 marzo.
La Giunta regionale può promuovere studi e mappature per aggiornare periodicamente il calendario in base ai cicli biologici e alle condizioni climatiche e territoriali. Può inoltre vietare temporaneamente la raccolta in aree determinate per tutelare suolo e patrimonio boschivo. È vietato commerciare tartufi freschi fuori periodo, salvo la settimana successiva alla chiusura della raccolta. Per studio e sperimentazione possono essere autorizzati prelievi fuori calendario.
Il quantitativo giornaliero massimo è di 3 kg a persona abilitata, con limite di 500 grammi per il Tuber magnatum Pico.
Tartufi: vendita, conservazione e lavorazione
I tartufi freschi venduti al consumatore devono essere distinti per specie e varietà, maturi, sani e privi di impurità. I tartufi interi vanno separati dai tartufi spezzati; “pezzi” e “tritume” devono essere venduti separatamente. Sui tartufi esposti alla vendita va indicato, con cartellino, il nome scientifico e italiano, se previsto, della specie e varietà e la zona geografica di raccolta.
La lavorazione per conservazione e successiva vendita è consentita a imprese iscritte alla Camera di commercio nel settore conserve alimentari, ai consorzi e alle cooperative di conservazione e commercializzazione. I tartufi conservati devono essere confezionati in recipienti ermetici con etichetta completa di dati della ditta, data di confezione, termine minimo di conservazione, sede dello stabilimento, specie, provenienza, classifica, peso netto e indicazione di “pelati” se del caso. È vietato l’uso di sostanze coloranti e devono essere rispettate le regole igieniche generali.
Tartufi: vigilanza, sanzioni e norme finali
Per i tartufi la vigilanza segue le regole previste per i funghi e, nelle aree protette, è coordinata dagli enti di gestione. Le sanzioni variano in base alle violazioni: importi più elevati per infrazioni su calendario, raccolta e raccolta riservata, importi intermedi per violazioni del tesserino, e una sanzione specifica per la mancata esibizione del titolo autorizzativo, con obbligo di esibirlo entro una settimana.
In caso di gravi e reiterate violazioni, gli enti che rilasciano il tesserino possono sospenderlo o ritirarlo. Si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 e i poteri sanzionatori sono delegati ai sindaci dei Comuni dove si verificano le violazioni.
Formazione, regolamento attuativo e copertura finanziaria
La Regione promuove iniziative di ricerca, corsi di formazione professionale, convegni e progetti di studio sulla tutela micologica e tartufigena. È prevista l’emanazione di un regolamento attuativo, su proposta del Comitato tecnico, per definire procedure omogenee e dettagli applicativi.
Le norme finanziarie originarie erano riferite all’esercizio 2001 e risultano superate; una successiva copertura è stata prevista per l’esercizio 2009. Tali disposizioni hanno rilievo prevalentemente storico-contabile e non incidono sulla disciplina sostanziale oggi applicabile.
Allegati
Gli allegati individuano:
- specie vegetali protette e biotopi protetti ai fini dei divieti di raccolta dei funghi;
- specie fungine commercializzabili in Calabria in aggiunta a quelle statali;
- specie fungine protette, la cui raccolta è vietata salvo specifiche eccezioni.
Gli allegati sono parte integrante della disciplina sostanziale e rilevano per l’individuazione concreta di specie raccoltabili, protette o commercializzabili.
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