L.R. Calabria 32/2001
Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge calabrese disciplina l’attuazione regionale del collocamento mirato delle persone con disabilità, organizzando servizi di mediazione, formazione, tirocini, convenzioni e sostegni alle imprese. Istituisce inoltre il Fondo regionale per l’occupazione, con organi di programmazione e gestione, e prevede coperture finanziarie per il 2001 e per gli esercizi successivi.
Promozione del diritto al lavoro delle persone con disabilità e istituzione del fondo regionale per l’occupazione
Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità
La legge disciplina, per la Regione Calabria, le misure di promozione del diritto al lavoro delle persone con disabilità e l’organizzazione degli strumenti di collocamento mirato previsti dalla normativa statale. Il provvedimento definisce finalità, strumenti operativi, competenze di Regione e Province, convenzioni, graduatorie e un fondo regionale dedicato.
Finalità e destinatari
La Regione promuove il diritto, l’accesso e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, nel rispetto delle scelte individuali e con il coinvolgimento delle associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni educative e formative e dei servizi interessati. La disciplina si applica alle persone individuate dalla legge statale sul collocamento obbligatorio, ferma restando la tutela prevista per gli altri soggetti esclusi o disciplinati dalla stessa normativa nazionale.
Strumenti di intervento e principi operativi
Gli obiettivi sono perseguiti attraverso un sistema di mediazione al lavoro fondato su professionalità specialistiche e sinergie tra soggetti pubblici e privati. Sono previste iniziative di formazione, orientamento, accompagnamento, tirocinio, transizione al lavoro e riqualificazione, anche con recupero scolastico, oltre a un sistema di incentivi e convenzioni e a servizi di supporto e tutoraggio per aziende pubbliche e private.
La realizzazione degli interventi deve rispettare alcuni principi di fondo:
- partecipazione attiva della persona con disabilità, della famiglia e delle associazioni;
- integrazione tra servizi, compresi quelli educativi, per favorire inserimento e occupazione;
- personalizzazione delle attività formative e verifica dell’efficacia;
- valorizzazione delle cooperative sociali.
Programmazione regionale e provinciale
La Regione elabora le misure di politica attiva e di integrazione lavorativa nel quadro della legge statale e della disciplina sul decentramento amministrativo. Le Province promuovono accordi di programma per coordinare i soggetti coinvolti; se necessario, l’iniziativa può essere assunta dalla Regione.
Gli uffici competenti provinciali predispongono i programmi operativi locali per l’integrazione lavorativa e operano tramite la Commissione prevista dalla normativa di recepimento del decreto legislativo n. 469 del 1997, nel rispetto dei principi della legge quadro sull’handicap.
Uffici competenti, comitato tecnico e coordinamento
Presso gli uffici competenti è istituito un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale, psico-pedagogico e medico-legale, oltre a rappresentanti della concertazione provinciale e delle associazioni che tutelano le persone con disabilità. Il comitato valuta:
- le residue capacità lavorative;
- le abilità prelavorative di base;
- gli strumenti di mediazione verso la persona e verso l’ente ospitante;
- i controlli periodici sulla permanenza della condizione di inabilità;
- l’esito e il processo del progetto di integrazione lavorativa.
La Regione assicura su tutto il territorio regionale il coordinamento di programmazione, organizzazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei processi di integrazione lavorativa e può stipulare convenzioni con strutture pubbliche o private con comprovata esperienza, valorizzando organismi e agenzie gestiti con partecipazione diretta delle persone con disabilità.
Graduatorie e avviamento al lavoro
Le graduatorie previste dalla legge statale sono formate e pubblicate dalle Province, nel rispetto dei criteri regionali. Le Province, avvalendosi degli uffici competenti, gestiscono l’avviamento degli aventi diritto previa verifica della compatibilità tra condizioni di disabilità, competenze professionali richieste e condizioni socio-ambientali del luogo di lavoro.
Compensazione tra diverse unità produttive
La Giunta regionale detta gli indirizzi cui le Province devono attenersi per autorizzare la compensazione tra diverse unità produttive. Se le unità produttive sono in più ambiti provinciali, la richiesta va presentata alla Provincia in cui si intende realizzare l’esubero di assunzioni, con comunicazione alle altre Province interessate; l’autorizzazione richiede il parere favorevole delle Province coinvolte.
Il procedimento sospende gli avviamenti obbligatori verso l’unità interessata e deve concludersi entro 60 giorni. In assenza di diversa e motivata comunicazione, la domanda si intende accolta. L’autorizzazione è subordinata alla difficoltà di mantenere l’equilibrata distribuzione delle persone con disabilità e alla verifica del corretto inserimento di quelle già occupate. Dopo tre mesi, gli uffici competenti controllano la coerenza delle assunzioni effettuate e, in caso di difformità, l’autorizzazione è revocata. Una disciplina analoga è prevista per unità operative fuori dal territorio regionale, salvo diverse disposizioni del regolamento di esecuzione della legge statale.
Collocamento mirato, mediazione al lavoro e formazione
La legge dettaglia il contenuto delle azioni di collocamento mirato e mediazione al lavoro, orientandole all’inserimento subordinato, autonomo e autoimprenditoriale delle persone con disabilità. Gli strumenti indicati comprendono analisi delle capacità professionali, del contesto lavorativo, delle mansioni e degli ambienti di lavoro; formazione; tirocini, stage, contratti di formazione e lavoro, borse lavoro e altri strumenti consentiti; tutoraggio; sensibilizzazione di famiglie, imprese, enti formativi e servizi; incentivi e agevolazioni per le assunzioni; adeguamenti dei posti di lavoro; accordi territoriali; telelavoro; collaborazioni con cooperative sociali e con disabili liberi professionisti.
La Regione può prevedere borse di lavoro, anche in via sperimentale, e disciplina le modalità di autorizzazione alla riqualificazione professionale ai fini del collocamento mirato. Sono inoltre previste iniziative di formazione e aggiornamento per il personale degli uffici competenti o dei soggetti privati convenzionati. Gli uffici competenti devono mantenere costantemente aggiornata la conoscenza dell’organizzazione del lavoro e delle posizioni più diffuse nei processi produttivi locali.
Convenzioni
La Regione promuove le convenzioni previste dalla normativa statale, sostenendone la definizione e l’attuazione in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato. Per le convenzioni relative agli articoli 11 e 12 della legge statale è previsto il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali, dei disabili liberi professionisti e degli altri soggetti richiamati dalla normativa regionale. Ogni anno la Regione predispone un Piano annuale con le modalità di attuazione di tali interventi di promozione e supporto.
Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità
È istituito il Fondo regionale della Calabria per l’occupazione delle persone con disabilità, destinato a finanziare gli interventi previsti dalla legge. La Giunta regionale deve stabilirne il funzionamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, con indirizzi e direttive conformi alla legislazione vigente.
È inoltre istituita una Commissione per la programmazione del Fondo, che si riunisce almeno tre volte l’anno e definisce criteri e priorità per l’azione del Comitato di gestione. La Commissione è composta da rappresentanti politici e amministrativi regionali, del sistema provinciale, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei disabili; si avvale di un Comitato tecnico scientifico di cinque esperti in ambito giuridico, economico e sociologico.
Il Comitato di gestione del Fondo è composto da funzionari delegati dalla Giunta e dagli assessori competenti in materia di lavoro e politiche sociali. La Regione promuove anche accordi con associazioni, enti del terzo settore, fondazioni, soggetti privati e pubblici e altri interessati per favorire, tramite il Fondo, la realizzazione degli interventi.
Copertura finanziaria e attuazione
Gli oneri sono coperti, per l’esercizio 2001, da un fondo di lire 1.000.000.000 disponibile sul capitolo indicato del bilancio regionale; per gli anni successivi, la spesa è determinata con la legge di bilancio e la legge finanziaria annuale. Restano utilizzabili anche il Fondo regionale per l’occupazione, nonché i fondi nazionali e comunitari pertinenti.
La Giunta regionale deve approvare entro 90 giorni dall’entrata in vigore il regolamento attuativo, in conformità alle norme di esecuzione della legge statale sul collocamento mirato.
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