DECRETO 25 luglio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto aggiorna gli allegati al d.lgs. 118/2011, rivedendo la programmazione del personale in coerenza con il PIAO, disciplinando fasi, ruoli e scadenze per la formazione e l’approvazione dei bilanci degli enti locali e modificando inoltre disposizioni contabili e schemi di bilancio. Le scadenze ordinarie annuali culminano nell’approvazione entro il 31 dicembre; sono previste procedure differenziate e termini riprogrammati in caso di rinvio.
Aggiornamento dei principi contabili armonizzati e del processo di bilancio degli enti territoriali
Aggiornamento dei principi contabili e del processo di bilancio
Il decreto modifica gli allegati al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per aggiornare la programmazione e la contabilità finanziaria degli enti territoriali e definire il processo di formazione e approvazione del bilancio di previsione. Le disposizioni riportate riguardano in particolare la programmazione del personale, il PEG, gli schemi contabili e le scadenze del bilancio.
Programmazione del personale e raccordo con il PIAO
Nel Documento unico di programmazione (DUP), la programmazione del personale viene ricondotta alla previsione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, per tutti gli anni considerati dal DUP e nel rispetto dei limiti di spesa e della capacità assunzionale previsti dalla normativa vigente. La determinazione considera la spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse.
Tale programmazione finanziaria costituisce il presupposto per formulare le previsioni di spesa di personale nel bilancio e per predisporre e approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale nella sezione «Organizzazione e capitale umano» del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Sono conseguentemente adeguati i riferimenti alla programmazione del personale nel DUP e nei relativi esempi applicativi. È inoltre eliminato il richiamo all’unificazione organica del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance nel PEG: gli obiettivi specifici di secondo livello sono indicati nei rispettivi strumenti e assorbiti nel PIAO.
Processo ordinario di bilancio degli enti locali
Per gli enti locali diversi da quelli con procedure specifiche, il processo prende avvio entro il 15 settembre di ciascun esercizio. L’organo esecutivo, con l’assistenza del segretario comunale e, se previsto, del direttore generale, trasmette ai responsabili dei servizi l’atto di indirizzo per le previsioni, coerente con le linee strategiche e operative del DUP, e il responsabile finanziario invia il bilancio tecnico a legislazione vigente e ad amministrazione invariata. Quest’ultimo comprende almeno le previsioni di entrata e spesa per il triennio, il prospetto degli equilibri, gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, l’elenco dei capitoli per centri di responsabilità e, quando necessario, i dati contabili per aggiornare il DUP.
Il responsabile finanziario trasmette il bilancio tecnico anche all’organo esecutivo, al segretario e al direttore generale, ove previsto, e fornisce ai servizi le informazioni contabili necessarie. Se rileva squilibri, ne informa tempestivamente tali soggetti e chiede di individuare interventi correttivi, quali maggiori entrate o riduzioni di spesa. In assenza di indirizzi, predispone comunque un bilancio tecnico in equilibrio, riducendo dapprima le spese non ricorrenti non impegnate e poi le spese ricorrenti non contrattualizzate che non riguardano funzioni fondamentali. I tagli sono illustrati ai servizi, che possono segnalarne le criticità e proporre alternative.
Entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi comunicano le previsioni di propria competenza e le proposte di modifica o integrazione, nonché gli elementi utili all’eventuale aggiornamento del DUP. Se richiesti, indicano le spese riducibili e le misure per incrementare le entrate e la capacità di riscossione. La loro collaborazione riguarda anche le previsioni autorizzatorie di cassa, per evitare ritardi nei pagamenti, debiti pregressi e interessi moratori. La mancata risposta entro il termine equivale alla condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle relative responsabilità.
Entro il 20 ottobre il responsabile finanziario verifica le proposte, determina il risultato di amministrazione presunto e predispone la versione finale del bilancio e degli allegati, trasmettendo all’organo esecutivo la documentazione per la deliberazione, escluso il parere dei revisori. Se le previsioni non assicurano gli equilibri, ne dà tempestiva comunicazione; in assenza di indicazioni, formula comunque una proposta in equilibrio, illustrandone le scelte. L’organo esecutivo predispone e presenta al Consiglio lo schema di bilancio e gli allegati entro il 15 novembre. Le eventuali ulteriori modifiche richieste dalla giunta devono essere condivise dai dirigenti competenti, con applicazione del silenzio-assenso ai fini del rispetto delle scadenze.
Il responsabile finanziario trasmette immediatamente il progetto ai revisori, che rendono il parere entro i successivi quindici giorni, salvo diverso termine regolamentare. Il segretario comunale trasmette tempestivamente al Consiglio la relazione contenente il parere. L’esame consiliare si articola nella valutazione dello schema e della relazione dei revisori e nella successiva approvazione. Gli emendamenti sono presentati nei termini del regolamento di contabilità e corredati dai pareri del dirigente competente, del responsabile finanziario e dell’organo di revisione; in assenza di una disciplina regolamentare, possono essere presentati entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione. Se intervengono variazioni normative durante il procedimento, l’organo esecutivo presenta al Consiglio gli emendamenti necessari allo schema e alla nota di aggiornamento al DUP. Il Consiglio approva entro il 31 dicembre il bilancio, riferito almeno al triennio successivo, e l’eventuale nota di aggiornamento al DUP.
Procedure per specifiche categorie di enti
Per gli enti articolati in circoscrizioni o municipi, i regolamenti possono prevedere forme di partecipazione alla formazione del bilancio, quali segnalazioni dei fabbisogni finanziari e proposte sulle risorse da assegnare, nonché un parere obbligatorio ma non vincolante sullo schema approvato dall’organo esecutivo. Tali attività sono inserite nel calendario ordinario senza ritardare l’approvazione; le proposte seguono, ad esempio, le scadenze previste per i responsabili degli uffici e il parere delle circoscrizioni può essere richiesto contestualmente a quello dei revisori.
Sono considerati di piccole dimensioni gli enti la cui organizzazione non consente di applicare il procedimento basato sulle proposte dei singoli servizi. La procedura semplificata si applica, in particolare, agli enti con meno di cinquanta dipendenti oppure senza distinte figure responsabili per personale, ufficio tecnico ed entrate. Il responsabile finanziario trasmette il bilancio tecnico e la documentazione contabile entro il 30 settembre; l’organo esecutivo definisce le previsioni entro il 15 ottobre, con la collaborazione del responsabile finanziario e, se possibile, degli uffici. Entro il 20 ottobre il responsabile finanziario verifica e completa il bilancio; l’organo esecutivo presenta lo schema al Consiglio entro il 15 novembre. La successiva approvazione segue la procedura ordinaria.
Quando la gestione del servizio finanziario, compresa la predisposizione dei documenti contabili, è affidata a un’unione di comuni, l’unione cura i rapporti con gli enti aderenti e deve assicurare l’approvazione nei termini di legge. Il responsabile finanziario dell’unione predispone il bilancio tecnico entro il 30 settembre sulla base degli indirizzi dell’ente aderente; nei quindici giorni successivi l’organo esecutivo dell’ente determina definitivamente le previsioni, d’intesa con il responsabile finanziario dell’unione. Quest’ultimo predispone la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio definitivo, gli allegati e le proposte di deliberazione e li trasmette entro il 20 ottobre. L’organo esecutivo presenta lo schema al Consiglio entro il 15 novembre; gli atti sono inviati ai revisori per i relativi pareri e il procedimento prosegue secondo le regole ordinarie.
Le disposizioni ordinarie si applicano, in quanto compatibili, anche a province e città metropolitane. Per entrambe, il presidente della provincia o il sindaco metropolitano presenta lo schema e gli allegati entro il 15 novembre e lo schema è sottoposto al parere dell’organo di revisione. Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema; quello provinciale lo sottopone all’Assemblea dei sindaci, quello metropolitano alla Conferenza metropolitana. I rispettivi pareri sono resi entro il 20 dicembre e il Consiglio approva definitivamente il bilancio entro il 31 dicembre.
Rinvio dei termini e riprogrammazione delle fasi
Il rinvio ministeriale del termine di approvazione, disposto ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, non sospende automaticamente il processo per gli enti che non sono effettivamente interessati dalle motivazioni del rinvio. Anche in presenza di autorizzazione legislativa all’esercizio provvisorio, ciascun ente valuta se sia realmente necessario differire l’approvazione.
Gli enti che scelgono di avvalersi dell’esercizio provvisorio riprogrammano le fasi non ancora svolte alla data del provvedimento o della legge di rinvio, calcolando le scadenze a ritroso dal nuovo termine di approvazione:
- i responsabili degli uffici presentano le proposte di modifica al bilancio tecnico almeno 85 giorni prima;
- il responsabile finanziario trasmette all’organo esecutivo lo schema completo degli allegati almeno 60 giorni prima;
- l’organo esecutivo presenta lo schema al Consiglio almeno 45 giorni prima.
Per differimenti brevi, incompatibili con tali intervalli, l’organo esecutivo stabilisce le scadenze in funzione della durata dell’esercizio provvisorio autorizzato.
PEG e contenuto della programmazione gestionale
Il PEG collega la struttura organizzativa, i responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione e le entrate e spese del bilancio, articolate al quarto livello del piano finanziario. Le risorse assegnate ai programmi del SeO del DUP sono attribuite ai dirigenti per la realizzazione degli obiettivi; per ciascun obiettivo di gestione, o gruppo di obiettivi dello stesso programma, la struttura del PEG individua un unico dirigente responsabile.
Gli obiettivi di gestione sono obiettivi generali di primo livello. Gli obiettivi specifici di secondo livello sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi e nel piano della performance, assorbiti nel PIAO. Il PEG collega gli obiettivi al triennio del bilancio e considera anche la gestione dei residui attivi e passivi; dettaglia i contenuti programmatici e contabili, contribuendo alla veridicità e attendibilità delle previsioni.
Ulteriori modifiche contabili riportate
Nel prospetto richiamato dal paragrafo 13.7 sono specificate, tra le altre, due informazioni sui residui attivi: le somme riscosse entro il 31 dicembre e giacenti su conti postali o bancari intestati all’ente in attesa del riversamento alla tesoreria principale, e i residui relativi a entrate tributarie accertate sulla base della stima del Dipartimento delle finanze. La prima voce comprende le giacenze risultanti dagli estratti conto e gli interessi attivi bancari accertati secondo il principio applicato, al lordo delle spese e commissioni impegnate nel rispetto dell’integrità.
Il decreto modifica inoltre altri allegati del d.lgs. n. 118/2011, inclusi quelli relativi alla contabilità finanziaria e agli schemi di bilancio, con finalità di monitoraggio dei conti pubblici e delle disponibilità liquide degli enti territoriali e dei loro organismi. L’estratto disponibile dell’articolo 2 si interrompe durante la prima modifica dell’allegato 4/2; non consente quindi di ricostruire le ulteriori variazioni contabili eventualmente disposte.
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