Cassazione Penale, Sentenza n. 24697/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 476 e 482 c.p., sostenendo in primo luogo che non vi fosse prova che egli avesse materialmente formato la falsificazione del talloncino applicato sulla carta di circolazione, avendo soltanto consegnato il documento al compratore (Paolo Laferla). Denunziava inoltre violazione dell'art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione rispetto all'attribuzione del fatto. In secondo luogo contestava la commisurazione della pena (un anno di reclusione) ai sensi dell'art. 133 c.p., ritenendola non adeguatamente motivata rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile e generico il motivo d'appello che non contrastava specificamente la ricostruzione probatoria del primo grado secondo cui l'imputato aveva la disponibilità del veicolo, aveva concluso la vendita con Laferla, gli aveva consegnato la carta di circolazione falsificata e una falsa attestazione di presentazione al P.R.A., e aveva incassato il prezzo. Ha altresì confermato la pena di un anno di reclusione, ritenendola congrua (poco superiore al minimo edittale) e adeguatamente giustificata dal complesso motivazionale e dal precedente specifico non contestato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 476 cod. pen.
Applicato al caso come norma punente la falsificazione del talloncino attestante il trasferimento di proprietà; la Corte ha ritenuto provata la falsificazione e l'attribuzione al ricorrente alla luce della disponibilità del veicolo e della consegna del documento al compratore.
art. 482 cod. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 476 c.p.; interpretato come reato collegato alla manipolazione/contraffazione della documentazione relativa al trasferimento di proprietà del veicolo.
art. 477 cod. pen.
La Corte di appello aveva escluso l'applicabilità dell'art. 477 c.p. (ipotesi distinta di falsità), ma la decisione confermata non ne ha ritenuto utile l'applicazione nel caso concreto.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita fosse sufficiente, essendo la pena inflitta soltanto di poco superiore al minimo edittale e compatibile con i criteri di adeguatezza e con i precedenti dell'imputato.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale e di motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la motivazione congiunta delle due decisioni (tribunale e appello) fornisce spiegazione logica sufficiente dell'attribuzione del fatto all'imputato.
Massime di principio
- La disponibilità materiale del bene falsificato, la conclusione di una vendita al soggetto indicato sul documento falso e la consegna del documento al compratore sono elementi che, se provati, possono legittimamente consentire al giudice la presunzione dell'autoria della falsificazione.
- Un motivo d'appello generico che non contesti puntualmente i fatti e le risultanze probatorie del giudice di primo grado è spesso dichiarato inammissibile: l'onere di spiegare specificamente i profili di illegittimità è cruciale.
- La Corte di legittimità interviene per rilevare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione anche d'ufficio; le cause di inammissibilità non sono sanabili in gravame.
- Quanto alla quantificazione della pena, è richiesta motivazione rafforzata solo se la pena si discosta in modo significativo dai parametri normativi; se la pena è di poco superiore al minimo edittale il richiamo ai criteri di adeguatezza e ai precedenti può risultare sufficiente.
- Prove indirette o elementi congiunti (possesso del veicolo, rapporti precedenti con soggetti menzionati nel documento falsificato, incasso del prezzo) possono concorrere a formare un convincimento probatorio solido quando manchi una prova diretta della materialità della falsificazione.
- Nel proporre impugnazioni penali è strategico contestare in modo circostanziato e documentato i passaggi logici della motivazione di merito, indicando errori concreti di valutazione delle prove o di diritto, altrimenti il motivo può essere respinto per genericità.
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