Ordinanza n. 63/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il decreto del commissario ad acta della Regione Molise per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 20 del 01.03.2024, avente a oggetto “Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Approvazione”; 2) tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti; quanto ai motivi aggiunti del 05.07.2024, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del commissario ad acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 80 del 03.05.2024 avente a oggetto “Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti” e relativo documento allegato; 2) tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti; quanto ai motivi aggiunti del 06.07.2026, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del commissario ad acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 62 del 29.04.2026 avente a oggetto “Programma Operativo 2026-2028. Adozione a norma dell’art. 1, comma 871, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199” e relativo documento allegato; 2) tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti ivi incluse le prescrizioni vincolanti di modifica e integrazione richieste dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il parere acquisito al protocollo della Regione Molise n. 5091/2026 (Invio SiVAS 02/04/2026-86-P);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Molise relativi alla programmazione della rete territoriale e al Programma Operativo 2026-2028
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto commissariale n. 20 del 1° marzo 2024, avente a oggetto l'approvazione del Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise, nonché gli atti presupposti, conseguenziali e connessi. Con motivi aggiunti del 5 luglio 2024 ha impugnato il successivo decreto commissariale n. 80 del 3 maggio 2024, relativo agli aggiornamenti del medesimo documento. Con ulteriori motivi aggiunti del 6 luglio 2026 ha impugnato il decreto commissariale n. 62 del 29 aprile 2026, avente a oggetto l'adozione del Programma Operativo 2026-2028, unitamente agli atti connessi e alle prescrizioni vincolanti di modifica e integrazione richieste dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso né il merito né eventuali questioni preliminari del ricorso. Ai sensi dell'art. 65 c.p.a. ha disposto un incombente istruttorio-funzionale alla gestione del ruolo: le parti costituite devono depositare entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito oppure sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di perdurante interesse, devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, in primo o secondo grado. La richiesta è motivata dall'esigenza di razionalizzare la fissazione delle cause, evitare la trattazione di giudizi non più attuali e cooperare alla ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'arretrato e delle risorse del Tribunale.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'incombente istruttorio disposto dal Presidente per acquisire dalle parti elementi utili alla prosecuzione e alla migliore organizzazione della trattazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Esprime il dovere di cooperazione processuale tra giudice e parti, valorizzato per acquisire tempestivamente informazioni sull'attualità dell'interesse e sulle eventuali ragioni di improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale mediante la fissazione in udienza dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022
Le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa sono richiamate come quadro organizzativo volto alla riduzione dei giudizi pendenti e alla prioritaria fissazione delle cause effettivamente bisognose di trattazione.
Massime di principio
- Nell'ambito della gestione del ruolo, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se persista l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, senza che tale richiesta comporti una decisione anticipata sulla controversia.
- Quando le parti confermano l'interesse alla decisione, il giudice può acquisire contestualmente indicazioni sulle connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e individuare eventuali esigenze di coordinamento.
- Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo legittima iniziative istruttorie e organizzative dirette a evitare la fissazione di giudizi privi di attualità o non bisognosi di effettiva trattazione del merito.
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