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Ordinanza

Ordinanza n. 63/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il decreto del commissario ad acta della Regione Molise per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 20 del 01.03.2024, avente a oggetto “Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Approvazione”; 2) tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti; quanto ai motivi aggiunti del 05.07.2024, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del commissario ad acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 80 del 03.05.2024 avente a oggetto “Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti” e relativo documento allegato; 2) tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti; quanto ai motivi aggiunti del 06.07.2026, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del commissario ad acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario n. 62 del 29.04.2026 avente a oggetto “Programma Operativo 2026-2028. Adozione a norma dell’art. 1, comma 871, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199” e relativo documento allegato; 2) tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti ivi incluse le prescrizioni vincolanti di modifica e integrazione richieste dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il parere acquisito al protocollo della Regione Molise n. 5091/2026 (Invio SiVAS 02/04/2026-86-P);

Giustizia amministrativa202400131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Molise relativi alla programmazione della rete territoriale e al Programma Operativo 2026-2028

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa sociale ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto commissariale n. 20 del 1° marzo 2024, avente a oggetto l'approvazione del Documento di Programmazione della rete territoriale della Regione Molise, nonché gli atti presupposti, conseguenziali e connessi. Con motivi aggiunti del 5 luglio 2024 ha impugnato il successivo decreto commissariale n. 80 del 3 maggio 2024, relativo agli aggiornamenti del medesimo documento. Con ulteriori motivi aggiunti del 6 luglio 2026 ha impugnato il decreto commissariale n. 62 del 29 aprile 2026, avente a oggetto l'adozione del Programma Operativo 2026-2028, unitamente agli atti connessi e alle prescrizioni vincolanti di modifica e integrazione richieste dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso né il merito né eventuali questioni preliminari del ricorso. Ai sensi dell'art. 65 c.p.a. ha disposto un incombente istruttorio-funzionale alla gestione del ruolo: le parti costituite devono depositare entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito oppure sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di perdurante interesse, devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, in primo o secondo grado. La richiesta è motivata dall'esigenza di razionalizzare la fissazione delle cause, evitare la trattazione di giudizi non più attuali e cooperare alla ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'arretrato e delle risorse del Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'incombente istruttorio disposto dal Presidente per acquisire dalle parti elementi utili alla prosecuzione e alla migliore organizzazione della trattazione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Esprime il dovere di cooperazione processuale tra giudice e parti, valorizzato per acquisire tempestivamente informazioni sull'attualità dell'interesse e sulle eventuali ragioni di improcedibilità o cessazione della materia del contendere.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale mediante la fissazione in udienza dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022

    Le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa sono richiamate come quadro organizzativo volto alla riduzione dei giudizi pendenti e alla prioritaria fissazione delle cause effettivamente bisognose di trattazione.

Massime di principio

  • Nell'ambito della gestione del ruolo, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se persista l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, senza che tale richiesta comporti una decisione anticipata sulla controversia.
  • Quando le parti confermano l'interesse alla decisione, il giudice può acquisire contestualmente indicazioni sulle connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e individuare eventuali esigenze di coordinamento.
  • Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo legittima iniziative istruttorie e organizzative dirette a evitare la fissazione di giudizi privi di attualità o non bisognosi di effettiva trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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