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Interpello

Risposta n. 144 del 21/03/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che la somma debba rientrare nell'ambito dell'art. 17 Tuir e essere tassata con il regime di tassazione separata, per evitare discriminazioni rispetto a fondi tassati in Italia

Trattamento fiscale dell'importo erogato da uno Schema pensionistico maltese a un soggetto fiscalmente residente in Italia, relativo a benefici pensionistici trasferiti da una pensione aziendale maturata in UK

Il quesito

Se la quota forfettaria (30%) erogata dallo Schema pensionistico maltese e accreditata in Italia sia soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del Tuir

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che la somma mantenga natura pensionistica derivante dal rapporto di lavoro cessato e, essendo percepita in un'unica soluzione, rientri nei redditi assimilati a pensioni (art. 49, comma 2, lett. a) DPR n. 917/1986) e sia assoggettabile al regime di tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lett. a). Non si applicano le norme del d.lgs. n. 252/2005; inoltre, ai sensi della Convenzione Italia-Malta (art. 18), la prestazione è imponibile esclusivamente in Italia, presupposta la residenza fiscale dell'istante in Italia

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