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Sentenza

Sentenza del 30/03/2016 n. 6100 - Corte di Cassazione

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - Donazione tra parenti in linea retta - Soggezione all'imposta di registro in misura fissa - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in misura fissa relativo a una donazione tra coniugi del 2007, sostenendo che l'atto fosse esente dall'imposta sulle donazioni per effetto della franchigia prevista dal D.L. n. 262/2006 e che, in assenza di una specifica disposizione, non fosse dovuta neppure l'imposta di registro in misura fissa. Deduceva inoltre che la Commissione Tributaria Regionale avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, decidendo sulla base dell'art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, disposizione che, a suo avviso, non era stata invocata dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo processuale, affermando che il giudice può applicare autonomamente la corretta norma di diritto in forza del principio iura novit curia. Ha inoltre stabilito che la donazione, anche quando non sconta l'imposta sulle donazioni per effetto della franchigia, resta soggetta all'imposta di registro in misura fissa. Tale obbligo deriva dal combinato disposto dell'art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 11 della Parte I della Tariffa allegata, indipendentemente dal rinvio contenuto nell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 346/1990. La Corte ha distinto l'imposta di registro, dovuta per il servizio di registrazione dell'atto, dall'imposta sulle donazioni, dovuta sull'incremento patrimoniale gratuito. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 41, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    "quantomeno in misura fissa"

    Per gli atti pubblici soggetti a registrazione, come la donazione, l'imposta di registro deve essere applicata almeno in misura fissa.

  • Art. 11, Parte I, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Costituisce, insieme all'art. 41, comma 2, la base normativa per l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti pubblici di donazione.

  • Art. 55, comma 1, d.lgs. n. 346/1990

    Prevede la registrazione in misura fissa degli atti contenenti negozi di liberalità; secondo la Corte, tale disposizione è sostanzialmente confermativa, poiché l'obbligo discende comunque dalla disciplina generale dell'imposta di registro.

  • Art. 55, comma 2, d.lgs. n. 346/1990

    Prevede un'eccezione per gli atti di donazione a favore dello Stato e delle sue articolazioni.

  • Art. 2, commi 47-53, e comma 49, D.L. n. 262/2006, convertito dalla L. n. 286/2006

    Disciplina l'imposta sulle donazioni e le relative franchigie; la franchigia può escludere o neutralizzare l'imposta sul trasferimento gratuito, ma non elimina l'autonomo obbligo di registrazione dell'atto con imposta fissa.

  • Art. 25 d.P.R. n. 131/1986

    Conferma la distinzione fiscale tra la componente onerosa e quella gratuita di un atto, assoggettando ciascuna al relativo regime.

  • Art. 21 d.P.R. n. 131/1986

    Prevede, in presenza di più disposizioni nello stesso atto, la tassazione delle singole disposizioni come se fossero contenute in atti separati, salvo le specifiche regole applicabili.

  • Art. 112 c.p.c. e art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Le norme sono state invocate per sostenere che il giudice tributario avesse deciso su una questione non proposta; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo legittima l'applicazione d'ufficio della norma pertinente.

Massime di principio

  • L'eventuale esenzione o franchigia dall'imposta sulle donazioni riguarda l'imposizione sull'incremento patrimoniale gratuito e non elimina automaticamente l'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'atto.
  • Imposta di registro e imposta sulle donazioni hanno presupposti distinti: la prima colpisce, in questo contesto, l'obbligo e il servizio di registrazione dell'atto; la seconda colpisce il trasferimento gratuito di ricchezza.
  • Per una donazione formalizzata con atto pubblico, occorre normalmente verificare separatamente sia l'eventuale imposta sulle donazioni sia l'imposta di registro in misura fissa.
  • Il giudice può fondare la decisione su una diversa qualificazione giuridica o su una norma non espressamente invocata dalle parti, purché non modifichi i fatti dedotti né introduca una domanda nuova.
  • La presenza di una franchigia fiscale non rende necessariamente l'atto fiscalmente irrilevante: possono restare dovuti gli adempimenti formali e le imposte collegate alla registrazione.

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