Risoluzione n. 9 del 15/01/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le ricevute rilasciate agli assistiti per il pagamento del ticket sanitario sono esenti dall’imposta di bollo, anche se l’importo complessivo supera 77,47 euro, perché il ticket costituisce contributo obbligatorio alla spesa sanitaria e rientra nell’esenzione prevista dalla Tabella B del DPR 642/1972.
Esenzione bollo sulle ricevute di pagamento del ticket sanitario
Esenzione dall’imposta di bollo sulle ricevute del ticket sanitario
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle ricevute rilasciate per il pagamento del ticket relativo a prestazioni ambulatoriali. L’Amministrazione conclude che tali ricevute non sono soggette a bollo, anche quando l’importo complessivo supera il limite ordinario di euro 77,47 previsto dalla tariffa del DPR 642/1972.
Quesito posto dal contribuente
ALFA chiede chiarimenti sul corretto regime fiscale delle ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali rese all’utenza. Il dubbio nasce dal fatto che, per alcune prestazioni, il medico deve compilare più ricette e il totale del ticket dovuto dall’utente può superare il limite di euro 77,47.
Il documento evidenzia che:
- le richieste di prestazioni specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte;
- ogni ricetta può contenere fino a otto prestazioni della medesima branca;
- per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ogni ricetta non può contenere più di sei tipi di prestazioni;
- l’importo massimo del ticket era stato fissato dalla legge n. 724 del 1994 in euro 36,15 a ricetta, poi richiamato come euro 46,15 con l’aggiunta della quota fissa di euro 10,00.
ALFA segnala anche due prassi adottate dalle Aziende Sanitarie dell’Area Genovese:
- emissione di ricevute distinte per ciascuna ricetta;
- emissione di un’unica ricevuta riepilogativa per più ticket, in base all’unitarietà dell’operazione.
Secondo quanto rappresentato, chi emette ricevute separate e ciascuna non supera euro 46,15 non applica il bollo se il totale non supera euro 77,47, mentre chi emette una ricevuta riepilogativa tende ad applicarlo.
Soluzione interpretativa prospettata
ALFA riferisce di aver adottato la soluzione del raggruppamento delle prestazioni in un’unica ricevuta, ma un utente ha contestato l’applicazione dell’imposta di bollo e ha presentato un esposto al Difensore Civico Regionale.
Inquadramento normativo sull’imposta di bollo
L’Agenzia richiama l’articolo 13, n. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a bollo nella misura di euro 2,00 le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria. La misura dell’imposta è quella risultante dall’art. 7-bis, comma 3, del DL 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decorrenza dal 26 giugno 2013.
La nota 2 all’articolo 13 prevede, tra i casi di non debenza, quello in cui la somma non supera lire 150.000, pari a euro 77,47.
Esenzione prevista dalla Tabella B del DPR 642/1972
In deroga alla disciplina generale della tariffa, la risoluzione richiama le ipotesi di esenzione contenute nella Tabella allegata al DPR 642/1972. Per il caso esaminato, è ritenuto rilevante l’articolo 9 della Tabella B, che esenta gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e le ricevute dei contributi.
Secondo l’Agenzia, le ricevute di pagamento del ticket sanitario rientrano in tale esenzione perché il ticket costituisce un contributo obbligatorio che il cittadino deve versare per ottenere l’assistenza sanitaria.
Qualificazione del ticket come contributo obbligatorio
La risoluzione richiama l’articolo 1 del DL 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, che prevede una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, per le visite specialistiche e per le altre prestazioni specialistiche erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale.
Da tale norma l’Agenzia desume che il versamento del ticket rappresenta una contribuzione obbligatoria richiesta ai cittadini per la partecipazione alla spesa sanitaria.
Richiamo a precedenti interpretativi
L’interpretazione viene dichiarata coerente con precedenti chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, richiamando in particolare:
- risoluzione 21 luglio 1990, n. 390755;
- risoluzione 16 maggio 1986, n. 300788;
- risoluzione 24 giugno 1982, n. 311596.
In quest’ultima si era già affermato che la partecipazione alla spesa per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio a carico degli assistiti costituisce un versamento integrativo dei contributi obbligatori dovuti per ottenere l’assistenza sanitaria e che le ricevute relative a tali pagamenti sono esenti dal bollo in base all’art. 9 della Tabella B del DPR 642/1972.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate conferma che le ricevute rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria previsto dalla legge n. 8 del 1990 e successive modifiche e integrazioni non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, anche se l’importo supera euro 77,47.
La conclusione vale per le ricevute concernenti strettamente i rapporti tra l’ente obbligato a fornire le prestazioni e gli assistiti, anche quando le prestazioni siano rese tramite gabinetti specialistici convenzionati.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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