Risoluzione n. 7 del 14/01/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’atto ricognitivo può sostituire la denuncia ex art. 19 DPR 131/1986 se presentato entro 20 giorni, presso l’ufficio che ha registrato il primo atto, e se collegato espressamente a quest’ultimo. In tal caso è registrato in misura fissa e consente all’Ufficio di liquidare l’imposta complementare dovuta.
Tassazione degli atti ricognitivi di avveramento della condizione sospensiva o di eventi che comportano ulteriore liquidazione
Tassazione degli atti ricognitivi ai fini dell’imposta di registro
La risoluzione affronta il problema della corretta tassazione degli atti cosiddetti "ricognitivi", ossia degli atti con cui si dà conto all’Ufficio del verificarsi di eventi successivi alla registrazione di un atto originario che determinano una nuova liquidazione dell’imposta di registro. Il documento chiarisce quando tali atti possano sostituire la denuncia prevista dall’art. 19 del DPR n. 131/1986.
Quesito e prassi segnalata dagli Uffici
L’Ufficio istante segnala che alcuni notai, invece di presentare la denuncia di avveramento della condizione sospensiva o di altro evento rilevante ai sensi dell’art. 19 del TUR, depositano per la registrazione un secondo atto pubblico avente funzione meramente ricognitiva.
La prassi descritta è la seguente:
- il primo atto viene registrato con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, oppure in misura proporzionale provvisoria;
- al verificarsi della condizione sospensiva o dell’evento che genera ulteriore imposizione, viene formato un secondo atto pubblico;
- tale secondo atto viene registrato con applicazione dell’imposta proporzionale dovuta.
L’Ufficio, in questi casi, applica all’atto ricognitivo l’imposta fissa, richiede comunque la denuncia di avveramento della condizione e, dopo la presentazione di quest’ultima, notifica un avviso di liquidazione per l’imposta proporzionale già riscossa. Il quesito nasce dalla necessità di verificare se tale impostazione sia corretta alla luce delle osservazioni del Consiglio Nazionale del Notariato e in assenza di chiarimenti ministeriali specifici.
Quadro normativo: art. 19 DPR n. 131/1986
La risoluzione ricorda che l’art. 19 del DPR n. 131/1986 prevede una procedura speciale per i casi in cui, dopo la registrazione di un atto, si verifichino eventi che comportano una nuova liquidazione dell’imposta già corrisposta.
Le ipotesi considerate sono:
- avveramento della condizione sospensiva;
- esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione;
- altri eventi idonei a modificare gli effetti giuridici e a richiedere un’ulteriore liquidazione d’imposta.
Tali eventi devono essere denunciati all’Ufficio che ha registrato l’atto originario da parte:
- delle parti contraenti;
- degli aventi causa;
- di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione.
Il termine per la denuncia è di 20 giorni dal verificarsi dell’evento. In seguito alla denuncia, l’Ufficio procede alla liquidazione dell’ulteriore imposta dovuta.
Funzione della denuncia e ammissibilità dell’atto ricognitivo
La ratio della denuncia ex art. 19 è quella di informare l’Amministrazione finanziaria del verificarsi di fatti che modificano la tassazione originaria, consentendo il corretto esercizio del potere impositivo.
La Direzione Centrale chiarisce che l’obbligo di denuncia può essere assolto anche tramite una diversa formalità, vale a dire attraverso la registrazione di un secondo atto giuridico, definito atto ricognitivo, purché questo abbia esclusivamente la funzione di accertare l’avveramento della condizione sospensiva o dell’evento sopravvenuto.
L’atto ricognitivo può quindi sostituire la denuncia quando:
- risulti esplicitamente il collegamento con il primo atto;
- siano rispettate le condizioni e i termini dell’art. 19;
- sia idoneo a garantire l’interesse dell’Erario alla corretta imposizione.
Condizioni operative per la validità dell’adempimento
La risoluzione specifica due condizioni essenziali perché l’atto ricognitivo assolva validamente alla funzione di denuncia:
- deve essere presentato per la registrazione entro 20 giorni dall’avveramento della condizione sospensiva o dal verificarsi dell’evento ulteriore;
- la registrazione deve avvenire presso l’Ufficio in cui è stato registrato il primo atto.
Viene inoltre precisato che il termine di 20 giorni deve essere rispettato anche nei casi di registrazione telematica, nonostante l’art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 463/1997 preveda in via generale un termine di 30 giorni.
Regime sanzionatorio in caso di ritardo
Se la registrazione dell’atto ricognitivo avviene oltre il termine di 20 giorni, trovano applicazione le regole generali sul ravvedimento operoso, come chiarito dalla Circolare 23 luglio 1998, n. 192, par. 3.
Trattamento fiscale dell’atto ricognitivo e liquidazione dell’imposta
L’atto ricognitivo è soggetto a registrazione con applicazione dell’imposta principale in misura fissa, poiché si tratta di un atto privo di contenuto patrimoniale.
Successivamente, sulla base di tale atto, l’Ufficio procede a:
- liquidare l’imposta complementare dovuta in base all’atto originario e agli eventi sopravvenuti;
- notificare alle parti un apposito avviso di liquidazione.
La procedura è quindi considerata equivalente, sotto il profilo funzionale, a quella che sarebbe stata seguita mediante la denuncia ex art. 19.
Indicazioni finali agli Uffici
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti, al fine di garantire uniformità applicativa sul territorio.
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