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Risoluzione

Risoluzione n. 11 del 17/01/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica solo al servizio di erogazione di acqua tramite rete idrica comunale, mentre le cessioni di acqua di sorgente o da tavola imbottigliata scontano l’aliquota ordinaria del 22%. Tuttavia, per i comportamenti pregressi tenuti in buona fede con applicazione del 10%, l’Agenzia ritiene non irrogabili le sanzioni.

IVA sulle cessioni di acqua di sorgente: aliquota applicabile

IVA sulle cessioni di acqua di sorgente: aliquota applicabile

La risoluzione esamina il trattamento IVA delle cessioni di acqua di sorgente, anche detta acqua da tavola, commercializzata in bottiglia. Il chiarimento nasce da un interpello presentato da ALFA S.p.A., che commercializza sia acqua minerale sia acqua destinata al consumo umano, e chiede quale aliquota IVA si applichi a quest’ultima.

Quesito e posizione del contribuente

La società istante sostiene che l’acqua destinata al consumo umano, diversa dall’acqua minerale naturale, debba essere assoggettata all’aliquota IVA ridotta del 10% prevista dal n. 81 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972. Tale conclusione viene ritenuta valida indipendentemente dal recipiente utilizzato per la commercializzazione.

Secondo l’istante:

  • l’acqua di sorgente non è una sotto-categoria dell’acqua minerale naturale;
  • le modalità di distribuzione non incidono sull’aliquota applicabile;
  • la prassi commerciale dei “boccioni” per uffici e altri luoghi aperti al pubblico confermerebbe l’uso dell’aliquota del 10%.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricostruisce la disciplina di riferimento distinguendo tra:

  • acque minerali naturali, disciplinate dal d.lgs. n. 176 del 2011;
  • acque destinate al consumo umano, definite dal d.lgs. n. 31 del 2001;
  • acque di sorgente, espressamente ricondotte dal d.lgs. n. 176 del 2011 nell’ambito delle acque destinate al consumo umano.

Sul piano IVA, vengono richiamati:

  • il n. 81 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede il 10% per “acqua, acque minerali”;
  • l’art. 5, comma 3, del d.l. n. 261 del 1990, che assoggetta le cessioni e importazioni di acque minerali all’aliquota ordinaria, attualmente del 22%.

Distinzione tra acqua minerale e acqua di sorgente

L’Agenzia spiega che le acque minerali naturali sono caratterizzate da:

  • origine da falda o giacimento sotterraneo;
  • provenienza da sorgenti naturali o perforate;
  • caratteristiche igieniche particolari;
  • eventuali proprietà favorevoli alla salute;
  • purezza originaria e conservazione di tale purezza;
  • tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti.

Tali acque sono valutate sotto profili:

  • geologico e idrogeologico;
  • organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
  • microbiologico;
  • se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.

Le acque di sorgente, invece, sono descritte come acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, con origine da falda o giacimento sotterraneo e provenienza da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. La loro valutazione avviene su base:

  • geologica e idrogeologica;
  • organolettica, fisica, fisico-chimica e chimica;
  • microbiologica.

L’Agenzia sottolinea che, pur essendo microbiologicamente simili alle acque minerali, le acque di sorgente seguono la disciplina delle acque potabili sotto il profilo chimico, con conseguente tolleranza di contaminazioni non ammesse per le acque minerali naturali.

Valutazioni tecniche e riferimenti doganali

Viene richiamato anche il parere dell’Agenzia delle Dogane del 12 settembre 2012, che ha classificato l’“acqua di sorgente” nel capitolo 22, voce 2201, codice NC 22019000 (“altre”). Secondo tale parere, la voce comprende sia l’acqua ordinaria sia le acque minerali naturali o artificiali.

L’Agenzia delle Dogane aveva inoltre osservato che l’acqua di sorgente:

  • è simile alle acque minerali sotto il profilo microbiologico;
  • è però assimilabile all’acqua potabile sotto il profilo chimico;
  • non può recare in etichetta indicazioni sulle caratteristiche chimiche o proprietà favorevoli per la salute.

Ragioni dell’esclusione dell’aliquota agevolata per l’acqua di sorgente imbottigliata

L’Agenzia delle Entrate rileva che il d.lgs. n. 176 del 2011 consente sia alle acque minerali naturali sia alle acque di sorgente la rimozione o l’aggiunta di anidride carbonica, rendendo possibile la commercializzazione come acqua gassata. Inoltre, i due prodotti presentano analogie anche sul piano giuridico-amministrativo, essendo entrambi soggetti a:

  • riconoscimento del Ministero della Salute;
  • autorizzazione regionale;
  • limitazioni d’uso;
  • obbligo di trasporto con recipienti destinati al consumo finale.

È inoltre evidenziato che, dopo il d.lgs. n. 176 del 2011, è venuta meno la norma che limitava la commercializzazione dell’acqua minerale a contenitori fino a 2 litri, consentendo anche contenitori di capacità superiore, compresi i cosiddetti “boccioni”, pure per l’acqua minerale.

Non viene ritenuto pertinente il richiamo della società alla disciplina IVA del commercio di gas, poiché quel settore è influenzato anche dalle accise e da esigenze di equilibrio della tassazione complessiva.

Principio di diritto affermato dall’Agenzia

L’Agenzia conclude che l’aliquota agevolata del 10% di cui al n. 81 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, è applicabile esclusivamente ai corrispettivi per l’erogazione di acqua “potabile” e “non potabile” fornita ai titolari di contratti di utenza con i Comuni o con le società autorizzate, mediante allacciamento alle condotte della rete idrica comunale.

In altri termini, il beneficio riguarda il servizio generale di erogazione idrica, commisurato ai consumi e funzionale a ridurre i costi di un servizio primario. La risoluzione richiama in tal senso anche la Direttiva 2006/112/CE, articolo 98 e allegato III, numero 2, che menziona espressamente l’“erogazione di acqua”.

Di conseguenza:

  • l’agevolazione non si estende alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola imbottigliata;
  • tali cessioni restano soggette all’aliquota ordinaria, attualmente del 22%.

Tutela del contribuente e assenza di sanzioni

Pur escludendo l’aliquota agevolata per l’acqua di sorgente imbottigliata, l’Agenzia riconosce che la questione presentava profili interpretativi dubbi e che la commercializzazione di acqua da tavola era già diffusa in applicazione del 10%.

Pertanto, in base all’articolo 10 dello Statuto del contribuente e all’esimente di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, si ritiene che non debbano essere irrogate sanzioni per il comportamento tenuto fino a quel momento nell’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alla commercializzazione dell’acqua di sorgente.

Indicazioni finali

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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