L.R. Toscana 53/2014
Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), relative al servizio civile regionale finanziato con fondi europei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina toscana del servizio civile regionale: porta a 12 mesi la durata massima e introduce progetti finanziabili con PON Garanzia Giovani o POR FSE, con bandi a scadenze, limiti numerici per gli enti, istruttoria regionale e coinvolgimento dei centri per l’impiego. Prevede anche una prima applicazione sui progetti già presentati nel 2014 e finanziabili con Garanzia Giovani.
Servizio civile regionale finanziato con fondi europei
Servizio civile regionale finanziato con fondi europei in Toscana
La legge regionale Toscana 26 settembre 2014, n. 53 interviene sulla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35, aggiornando la disciplina del servizio civile regionale per consentirne il finanziamento con risorse europee, in particolare nell’ambito del PON Garanzia Giovani e del POR FSE. Introduce inoltre una disciplina di prima applicazione per alcuni progetti già presentati nel 2014.
Durata massima del servizio civile regionale
La durata massima del servizio civile regionale è fissata in dodici mesi.
Progetti finanziati con fondi europei: soggetti ammessi e presentazione
Sono ammessi al servizio civile regionale finanziato con fondi europei i giovani in possesso dei requisiti specifici previsti:
- dal PON Garanzia Giovani;
- dal POR FSE.
I progetti sono presentati dagli enti iscritti all’albo regionale tramite apposito bando emanato dal dirigente della competente struttura regionale. Il bando può prevedere una o più scadenze per la presentazione dei progetti.
Limiti per gli enti e numero di progetti richiedibili
Per ciascuna scadenza prevista dal bando, gli enti iscritti all’albo possono presentare un numero massimo di progetti e richiedere un numero massimo di giovani, differenziati per categoria:
- enti di prima categoria: fino a 18 progetti e fino a 130 giovani complessivamente;
- enti di seconda categoria: fino a 7 progetti e fino a 50 giovani complessivamente;
- enti di terza categoria: fino a 3 progetti e fino a 20 giovani complessivamente.
Selezione, approvazione e finanziamento dei progetti
I progetti che presentano i contenuti previsti dalla legge regionale sul servizio civile sono approvati e ammessi a finanziamento secondo l’ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo modalità operative definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
Possono essere ripresentati e considerati idonei anche i progetti di servizio civile regionale già presentati con bandi regionali ed approvati ma non finanziati, purché le caratteristiche dei progetti e i requisiti dei giovani siano compatibili con il PON Garanzia Giovani o con il POR FSE.
Elenco dei progetti e avvio dei giovani
L’elenco dei progetti, con l’indicazione di quelli approvati e finanziati, è approvato con decreto del dirigente del competente ufficio regionale entro 45 giorni da ogni scadenza del bando. L’elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e trasmesso ai centri per l’impiego.
I centri per l’impiego, verificati i requisiti, indirizzano i giovani agli enti titolari dei progetti, favorendo l’incontro tra domanda e offerta. Gli enti effettuano la verifica di idoneità mediante colloquio e valutazione del curriculum vitae, fino alla copertura dei posti previsti dal progetto. Successivamente trasmettono alla Regione e ai centri per l’impiego l’elenco dei giovani da avviare al servizio, insieme alla documentazione sulle procedure seguite; il dirigente regionale prende atto delle procedure e dispone l’avvio al servizio.
Adempimenti finali e applicazione delle altre regole
Ai giovani che hanno effettuato il servizio civile regionale e sono in possesso dell’attestato di svolgimento del servizio, i centri per l’impiego rilasciano il libretto formativo del cittadino.
Per quanto non previsto dalla nuova disciplina si applicano la legge regionale sul servizio civile e il relativo regolamento, salvo le procedure di controllo e rendicontazione, che seguono le regole previste per l’attuazione del PON Garanzia Giovani o del POR FSE.
Disposizioni di prima applicazione
In prima applicazione, la Regione può finanziare con risorse del PON Garanzia Giovani i progetti presentati nel bando dirigenziale del 22 aprile 2014 n. 1677, purché approvati dalla struttura regionale competente e compatibili con il PON Garanzia Giovani.
Nel bando di ammissione dei giovani al servizio civile, previsto dalla legge regionale di base, devono essere indicati espressamente:
- i progetti finanziati con risorse PON Garanzia Giovani;
- i requisiti dei giovani ammissibili previsti per il servizio civile finanziato con fondi europei.
Per tali progetti si applicano le regole sulla selezione, avvio, attestazione e rinvio alle procedure europee di controllo e rendicontazione previste per l’articolo 20 bis.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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