Cassazione Penale, Sentenza n. 10990/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugna l'ordinanza del 30/09/2024 che ha confermato il decreto del G.I.P. di Velletri (11/03/2024) disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro e di due orologi trovati nella cassaforte della casa familiare, nei confronti del padre Finzi Giorgio (contestato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n.74/2000). Il ricorrente, terzo interessato, sostiene che i beni erano di sua proprietà: per il denaro produce estratti conto bancari attestanti prelievi dal suo conto e dichiara che i due orologi sono stati da lui acquistati (una dichiarazione di vendita e un bonifico con causale 'acquisto rolex usato'). Contesta la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto i beni riconducibili al padre, sostenendo che la motivazione è apparente e che la documentazione prodotta sarebbe idonea a provare la sua titolarità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere diretto a criticare valutazioni di fatto. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame aveva esaminato e risposto a tutte le allegazioni difensive: la somma è stata ritenuta riferibile al padre perché rinvenuta in una cassaforte di uso esclusivo del padre; la deduzione sulla custodia del denaro per motivi storici/socioculturali è risultata inverosimile; non è stato documentalmente comprovato il reddito del ricorrente. Quanto agli orologi, i giudici hanno escluso valore probatorio alle dichiarazioni rese in perquisizione, hanno ritenuto non provata la provenienza/epoca della dichiarazione di vendita e insufficiente il bonifico, la cui causale era generica. Perciò il vizio denunciato non è configurabile come omessa motivazione su questioni decisive e le critiche sono valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata per l'ipotesi di reato contestata al padre; la sentenza si limita a segnalare il capo d'imputazione senza svilupparne l'interpretazione sostanziale nel provvedimento impugnato.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento normativo della declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e per questioni attinenti alla motivazione e alla valutazione di fatto; con conseguente condanna alle spese e all'ammenda.
Principio processuale sulla sindacabilità in Cassazione delle misure cautelari reali
La Corte sottolinea che in materia di misure cautelari reali la Cassazione non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto dei giudici di merito, salvo vizi di motivazione omessa su questioni decisive evincibili dagli atti; le critiche che prospettano sole valutazioni alternative di fatto sono inammissibili.
Massime di principio
- Chi rivendica la titolarità di beni sequestrati come terzo interessato deve fornire documentazione chiara e specifica che colleghi i beni alla propria disponibilità (es. estratti conto con traccia univoca dei prelievi, fatture con numero di matricola, documenti di vendita con indicazione certa della provenienza e data).
- Il ritrovamento di beni in una cassaforte dichiarata di uso esclusivo di un altro soggetto pesa fortemente a favore di quest'ultimo nella ricostruzione di pertinenza dei beni.
- Documenti generici o privi di elementi identificativi (fatture senza matricola, bonifici con causali generiche) sono spesso ritenuti insufficienti a provare la proprietà di oggetti di valore.
- Deduzioni di carattere culturale o storico (p. es. abitudini di custodire contante per ragioni etniche o geopolitiche) devono essere sostenute da elementi probatori attinenti al caso concreto; altrimenti possono risultare inverosimili.
- In Cassazione, avverso provvedimenti su misure cautelari reali, è necessario denunciare un vizio di diritto o l'omessa motivazione su questioni decisive evincibili dagli atti; le semplici controversie sulla valutazione dei fatti non sono sindacabili e rendono il ricorso inammissibile, con possibile condanna a spese e ammenda.
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