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Legge

L.R. Basilicata 46/2001

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ART. 7, COMMA 1, DELLA L.R. 6 AGOSTO 1997, N. 38, RECANTE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO

Normativa regionaleL.R. Basilicata 46/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 46/2001 modifica l’art. 7, comma 1, della L.R. n. 38/1997 escludendo dall’obbligo di rispetto delle norme sismiche regionali i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge del 1997, avessero già depositato gli elaborati progettuali oppure iniziato o ultimato la costruzione. La legge è entrata in vigore il 1° dicembre 2001.

Esclusione dall'applicazione della disciplina sismica regionale per opere già depositate o avviate/ultimate

Esclusione dall’applicazione della disciplina sismica regionale

La legge regionale della Basilicata interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, modificando il regime transitorio previsto dalla L.R. 6 agosto 1997, n. 38. La norma riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata e si riferisce alla disciplina applicabile alle opere già avviate o già definite al momento dell’entrata in vigore della legge del 1997.

Regime transitorio per opere già depositate, iniziate o ultimate

La disposizione sostituita stabilisce che non sono tenuti al rispetto delle norme contenute nella L.R. n. 38/1997 coloro che, alla data di entrata in vigore di quella legge:

  • abbiano già provveduto al deposito degli elaborati progettuali; oppure
  • abbiano iniziato una costruzione; oppure
  • abbiano ultimato una costruzione.

Il criterio è dunque ancorato a una situazione fotografata alla data di entrata in vigore della legge del 1997, con effetto di esclusione dall’applicazione della disciplina sismica regionale per tali fattispecie pregresse.

Entrata in vigore

La legge regionale n. 46/2001 è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 1° dicembre 2001.

Rilievo pratico

Si tratta di una modifica di portata sostanzialmente storica e transitoria, priva di applicazioni operative attuali per nuovi interventi, poiché disciplina una situazione riferita a opere già depositate, iniziate o ultimate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 38/1997.

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