L.R. Basilicata 41/2001
ACCELERAZIONE DEI PAGAMENTI PER INTERVENTI ELETTI AI FINANZIAMENTI COMUNITARI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata consente, per gli interventi turistici già finanziati ai sensi della L.R. 5/1993 e al fine di utilizzare integralmente le risorse del P.O.P. 1994/99, l’erogazione fino al 100% del contributo concesso. Il saldo è pagabile su domanda con certificato di fine lavori e polizza fideiussoria. Norma urgente ed efficace dal 23 novembre 2001.
Accelerazione dei pagamenti per interventi finanziati con fondi comunitari nel turismo
Accelerazione dei pagamenti per interventi finanziati con fondi comunitari
La legge regionale della Basilicata interviene per favorire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie assegnate con il Programma operativo plurifondo (P.O.P.) 1994/99. La disciplina riguarda gli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5, in materia di sviluppo della ricettività turistica e dei servizi complementari.
Ambito di applicazione
La misura si applica alle spettanze maturate dai beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito della L.R. Basilicata n. 5/1993. L’obiettivo è consentire l’erogazione accelerata delle somme dovute, nei limiti delle risorse comunitarie disponibili per il P.O.P. 1994/99.
Modalità di erogazione del contributo
In deroga alla regola ordinaria prevista dall’art. 7 della legge regionale n. 5/1993, i beneficiari possono ottenere l’erogazione fino alla concorrenza del 100% del contributo concesso. Il pagamento avviene su istanza dell’interessato, quindi non automaticamente, ma a fronte della documentazione richiesta.
Documentazione necessaria
Alla domanda devono essere allegati:
- il certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori;
- una polizza fideiussoria di importo pari al saldo erogato, esigibile a semplice richiesta dell’ente e svincolabile solo dall’ente stesso dopo il collaudo delle opere.
Schema della polizza fideiussoria
Lo schema della polizza è predisposto dalla Giunta regionale. La norma, quindi, demanda all’organo esecutivo regionale la definizione del modello da utilizzare per la garanzia richiesta.
Efficacia temporale e attualità della disciplina
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, cioè il 23 novembre 2001. Si tratta di una disciplina legata a un contesto finanziario e programmatico ormai concluso, riferito al P.O.P. 1994/99, e quindi oggi priva di attuale utilità operativa.
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