L.R. Basilicata 40/2001
ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA AGRICOLA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Basilicata abroga numerose leggi regionali agricole ritenute non conformi agli orientamenti comunitari e sopprime alcune disposizioni su agriturismo e apicoltura. Salva però il completamento degli interventi già approvati o realizzati, con un termine massimo per il vincolo di destinazione agrituristico fissato al 30 settembre 2006, se successivo a quello originario.
Abrogazione di leggi regionali in materia agricola e disciplina transitoria dei contributi già concessi
Abrogazione di leggi regionali in materia agricola
La legge regionale della Basilicata interviene in modo prevalentemente abrogativo, eliminando una serie di discipline regionali agricole ritenute non più conformi ai requisiti fissati dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti in agricoltura. L’atto ha quindi una funzione di riordino e adeguamento del quadro normativo regionale.
Norme abrogate
Sono abrogate integralmente diverse leggi regionali storiche in materia agricola, tra cui norme risalenti agli anni Settanta, Ottanta e primi anni Novanta. L’abrogazione riguarda anche specifiche disposizioni di due leggi settoriali:
- della legge regionale 27 aprile 1996, n. 24, sono soppressi gli articoli 14, 17, 18, 20, 22 e 24, relativi alla disciplina dell’agriturismo;
- della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15, sono soppressi gli articoli 4, 5 e 6, relativi agli interventi a favore dell’apicoltura.
Disciplina transitoria per gli interventi già avviati
La legge salvaguarda gli interventi già realizzati dai beneficiari dei contributi o già approvati dalla Regione alla data di entrata in vigore. Tali interventi devono essere portati a termine dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale secondo le procedure e condizioni previste dalle singole leggi di settore. Restano però fermi i vincoli di destinazione previsti per l’agriturismo, con una regola speciale sui termini.
Vincolo di destinazione per le aziende agrituristiche
Per le aziende agrituristiche finanziate continua ad applicarsi il vincolo di destinazione previsto dagli articoli 18 e 20 della legge regionale n. 24 del 1996, ma con un limite massimo: se il termine originario supera tale data, il vincolo non può protrarsi oltre il 30 settembre 2006. Se invece il termine originario è più breve, resta valido quello decennale previsto dalla disciplina precedente.
Affitto dell’azienda agrituristica nel periodo di vincolo
Durante la vigenza del vincolo di destinazione, l’azienda agrituristica può essere concessa in affitto esclusivamente a soggetti iscritti nell’elenco degli operatori agrituristici. Il locatore resta l’unico responsabile verso la Regione Basilicata per eventuali inadempimenti dell’affittuario che possano comportare la revoca dei contributi. Questa previsione è stata introdotta successivamente con la legge regionale 19 aprile 2002, n. 15.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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