L.R. Calabria 6/2008
Disciplina del regime di proroga previsto dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria i prelievi venatori in deroga agli obblighi di tutela degli uccelli selvatici, consentendoli solo per le ragioni previste dalla normativa UE e statale, con durata massima annuale, motivazione puntuale, controlli, monitoraggio e relazione annuale alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri competenti. Attiva solo nell’ambito della stagione venatoria e per le specie non in calo significativo.
Disciplina regionale delle deroghe al prelievo venatorio di uccelli selvatici
Disciplina regionale delle deroghe al prelievo venatorio di uccelli selvatici
La legge detta, per la Regione Calabria, il quadro applicativo delle deroghe al divieto di prelievo di specie di uccelli selvatici previsto dalla disciplina europea e statale. La regolazione regionale è vincolata ai presupposti della normativa dell’Unione, della legge n. 157 del 1992 e della legge n. 221 del 2002.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda i prelievi in deroga effettuati nel corso della stagione venatoria ai sensi dell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE, nei limiti e per le finalità riconosciute dalla normativa richiamata. L’intervento regionale opera solo nel territorio calabrese e riguarda esclusivamente le ipotesi di deroga espressamente consentite.
Presupposti per l’adozione delle deroghe
La Giunta regionale può adottare deroghe di durata non superiore a un anno, soltanto quando non esistano altre soluzioni soddisfacenti e ricorrano una o più delle seguenti esigenze:
- interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- sicurezza aerea;
- prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
- protezione della flora e della fauna;
- ricerca, insegnamento, ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento finalizzato a tali attività;
- cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo. Le deroghe devono essere adeguatamente motivate secondo quanto richiesto dall’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.
Contenuto delle deroghe e procedimento
Prima dell’adozione, la Giunta regionale sente l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale. Nel provvedimento di deroga devono essere indicati:
- le specie interessate;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, nonché i soggetti autorizzati;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione;
- il numero complessivo dei capi prelevabili nell’intero periodo, con riferimento alla consistenza delle popolazioni, per le ipotesi di ricerca, insegnamento, ripopolamento, reintroduzione e attività affini;
- i controlli e le forme di vigilanza;
- l’autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste. Le deroghe non possono essere attivate per specie delle quali sia stata accertata una significativa diminuzione della consistenza numerica.
Soggetti abilitati al prelievo e modalità operative
I prelievi venatori in deroga per le ipotesi di cui alle lettere a) e c) della direttiva possono essere effettuati dai cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia o operanti nelle Aziende Faunistico-Venatorie della Calabria, purché muniti del tesserino venatorio e delle schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle Province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia. I prelievi possono avvenire:
- da appostamento fisso;
- da appostamento temporaneo;
- in forma vagante. Sono consentiti nelle giornate di caccia previste o nelle giornate di cui all’art. 14, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 9 del 1996, con l’orario fissato dal calendario venatorio regionale. Per l’attività possono essere utilizzati i mezzi consentiti dalla legge statale e dalla legge regionale sulla caccia.
Monitoraggio, restituzione dati e controlli
Le schede di monitoraggio devono essere riconsegnate dal cacciatore alla Provincia competente nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Le Province trasmettono poi alla Regione i dati di prelievo ricavati dalle schede acquisite, sempre nei termini e con le modalità fissati dalla Giunta. L’I.N.F.S. o l’istituto faunistico regionale riconosciuto è individuato come autorità abilitata a dichiarare realizzate le condizioni previste dalla direttiva europea per l’applicazione della deroga.
Modifica o sospensione dei prelievi
Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’I.N.F.S. o l’eventuale istituto faunistico regionale riconosciuto, può disporre la modifica o la sospensione dei prelievi autorizzati quando emergano variazioni negative dello stato delle popolazioni interessate. Per le deroghe relative alla piccola quantità, il provvedimento può intervenire anche in relazione all’entità dei prelievi complessivi monitorati rispetto ai limiti richiesti dalla direttiva e dalla relativa guida interpretativa della Commissione europea.
Monitoraggio, ricerca e divulgazione
La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione sulle specie interessate dai regimi di deroga, con finalità di conoscenza e supporto applicativo della disciplina.
Relazione annuale e adempimenti istituzionali
Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro per gli affari regionali se nominato, ai Ministri dell’ambiente, delle politiche agricole alimentari e forestali e per le politiche europee, al Presidente del Consiglio regionale, all’I.N.F.S. e, se istituito, all’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata ai soggetti di cui all’art. 27 della legge n. 157 del 1992. In caso di violazione consistente nel mancato possesso del tesserino venatorio e delle schede di monitoraggio quindicinale, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 31, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992, come confermate dalla legge regionale n. 9 del 1996.
Abrogazioni e decorrenza
Sono abrogate le norme regionali in materia di deroga incompatibili con questa legge. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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