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Legge

L.R. Toscana 51/2020

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019

Normativa regionaleL.R. Toscana 51/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna e coordina numerose discipline regionali toscane: procedura elettorale, nomine, trasparenza, dati personali, autonomie locali, rifiuti, turismo, ERP, territorio, sanità, cultura, lavoro e altre materie. Include anche alcune disposizioni transitorie e finanziarie, oltre ad abrogazioni puntuali. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURT (9 luglio 2020).

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019 della Toscana

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019

La legge regionale Toscana 6 luglio 2020, n. 51 interviene in modo diffuso su molteplici settori dell’ordinamento regionale, aggiornando testi vigenti, chiarendo regole applicative e introducendo alcune disposizioni transitorie o finanziarie. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

Procedimento elettorale regionale e schede di voto

La legge modifica la disciplina delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, aggiornando i modelli di scheda elettorale e le relative modalità di stampa. Per le elezioni della XI legislatura è ridotto a un terzo il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste circoscrizionali.

In particolare:

  • le schede per il primo o secondo turno devono essere stampate secondo i modelli allegati alla legge, che sostituiscono o integrano quelli previgenti;
  • la scheda elettorale viene ridisegnata per evidenziare simboli di lista, eventuale dicitura di lista regionale presente e nominativi dei candidati con i relativi quadrati per la preferenza;
  • nei casi di più liste collegate al medesimo candidato Presidente, i rettangoli delle liste e quello del Presidente sono collocati in un unico rettangolo più ampio secondo l’ordine risultante dal sorteggio.

Nomine regionali, incompatibilità e sostituzioni

La legge aggiorna la disciplina regionale sulle nomine e designazioni, con particolare riguardo ai requisiti di incompatibilità e alle procedure di sostituzione dei componenti cessati.

Sono previste, tra l’altro:

  • una nuova formulazione dell’incompatibilità per chi sia titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di enti e organismi pubblici regionali, incluse le aziende sanitarie e ospedaliere toscane;
  • l’obbligo per l’organo regionale competente di avviare il procedimento per la nuova nomina o designazione entro 15 giorni dalla notizia della cessazione del precedente incarico;
  • la decadenza delle candidature presentate nel procedimento riferito al nominativo da sostituire, con possibilità di ripresentazione da parte dei soggetti legittimati.

Collegio di garanzia e Difensore civico regionale

La disciplina del Collegio di garanzia viene coordinata con la normativa generale sulle nomine regionali. La votazione per la nomina deve avvenire entro 45 giorni dalla scadenza del mandato; in caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio.

Per il Difensore civico regionale viene ampliato e chiarito l’intervento verso i concessionari e gestori di servizi pubblici, compresi i servizi pubblici nazionali nei limiti delle leggi statali. Si prevede inoltre la possibilità di promuovere intese, accordi e convenzioni per attribuirgli funzioni di conciliazione delle controversie tra gestori e utenti.

Partecipazione e pubblicità patrimoniale delle cariche di garanzia

La legge interviene sull’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, sostituendo il riferimento ai membri “designati” con quelli “nominati” e abrogando alcune previsioni interne alla disciplina.

Quanto alla trasparenza patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia:

  • l’obbligo viene riferito anche a chi riceve un’indennità continuativa di carica o di funzione;
  • sono introdotte semplificazioni per l’adempimento annuale quando la dichiarazione sia già stata presentata nei sei mesi precedenti con allegazione della dichiarazione dei redditi;
  • se la scadenza naturale dell’incarico cade nei sei mesi successivi al termine annuale, l’adempimento si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni annuali.

Attività europee e internazionali

La disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana viene aggiornata per riallineare i richiami normativi statali, sostituendo i riferimenti alla previgente disciplina sulla cooperazione internazionale e sulla partecipazione al processo normativo UE con quelli alla legge n. 125/2014 e alla legge n. 234/2012.

Autonomie locali e unioni di comuni

In materia di unioni di comuni, la legge fornisce interpretazione autentica dei requisiti per la costituzione dell’unione: i requisiti devono sussistere al momento della costituzione e non rilevano successive variazioni dovute a fusioni, incorporazioni, decremento demografico o modifiche dei confini.

Sono inoltre aggiornate:

  • le disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione, includendo anche quelle attribuite dalla l.r. 22/2015;
  • alcuni dati dell’allegato A della l.r. 68/2011 relativi a popolazione e ambiti territoriali, con soppressione di una tabella e rinumerazione delle successive.

Agricoltura e tartufi

Nella disciplina sui tartufi viene operato un intervento di coordinamento testuale sulla norma relativa alle zone geografiche di provenienza, tutela e valorizzazione.

Rifiuti, LAMMA e autorità idrica

In materia di rifiuti, la legge recepisce gli effetti di una pronuncia costituzionale e abroga alcune lettere della disciplina sui rifiuti. Viene inoltre eliminato il comma che subordinava una parte della disciplina sul recupero di rifiuti non pericolosi all’autorizzazione rilasciata ai sensi del medesimo comma.

Per il consorzio LAMMA si passa dal piano annuale al piano annuale con proiezione triennale, eliminando in varie disposizioni il solo riferimento al carattere “annuale”.

Nella disciplina dell’Autorità idrica toscana, su richiesta del comune interessato, l’appartenenza alle conferenze territoriali può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentita l’Autorità idrica Toscana.

Promozione economica, turismo e sistema neve

La legge interviene sul sistema regionale di promozione economica e turistica con una modifica di coordinamento al programma operativo.

Nel comparto turismo, le modifiche originariamente recate su strutture ricettive, campeggi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, stabilimenti balneari, requisiti dell’attività e sospensione dell’attività risultano oggi abrogate dalla l.r. 61/2024, ma nel testo del 2020 erano inserite come aggiornamenti alla l.r. 86/2016.

È inoltre precisato che le disposizioni sul sostegno alle PMI del “sistema neve” per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita si applicano nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Programmazione culturale, istruzione e lavoro

Nel settore dell’istruzione e del diritto allo studio universitario viene introdotto il riferimento al piano di attività annuale con proiezione triennale e, in più punti, viene soppresso il solo aggettivo “annuale”.

Per gli strumenti di programmazione di genere e per il lavoro:

  • i progetti per la conciliazione vita-lavoro sono collocati entro gli strumenti di programmazione regionali, che ne definiscono obiettivi, requisiti generali e risorse;
  • il programma delle attività in materia di lavoro viene impostato con proiezione triennale, eliminando il riferimento al solo anno successivo;
  • vengono aggiornati diversi richiami interni della l.r. 32/2002.

Viene inoltre eliminato il limite temporale “entro il 2019” per il contributo straordinario all’Università di Firenze per la nuova sede del Dipartimento DAGRI.

Protezione civile e aiuti di Stato

Per l’intervento finanziario collegato all’emergenza meteo del 17 novembre 2019 nel Comune di Orbetello viene ribadito che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Sicurezza stradale

La disciplina toscana sulla sicurezza stradale viene aggiornata nei riferimenti alla programmazione regionale e agli strumenti di programmazione delle politiche educative, sostituendo i richiami alla previgente legge di programmazione con quelli alla l.r. 1/2015 e alla l.r. 32/2002.

Espropriazioni e porto di Livorno

Nella commissione provinciale espropri vengono aggiornate le qualifiche richieste, passando a un tecnico esperto in materia di espropri e a un tecnico per un altro componente.

Per gli interventi sul porto di Livorno è specificato che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Patrimonio regionale e trattamento dei dati personali

Per gli immobili confiscati la destinazione è riferita a finalità istituzionali o sociali, e non più solo a finalità di pubblico interesse.

La disciplina sul trattamento dei dati viene completamente aggiornata al GDPR:

  • il titolo della l.r. 13/2006 viene sostituito;
  • l’oggetto del trattamento è esteso alle categorie particolari di dati personali e ai dati relativi a condanne penali e reati;
  • il trattamento da parte della Giunta regionale e degli altri soggetti indicati è rimesso a regolamento regionale nel rispetto del GDPR e del Codice privacy;
  • sono individuati il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati;
  • per il Consiglio regionale il trattamento è disciplinato da regolamento interno, ai sensi dello Statuto.

Organizzazione regionale e incarichi

In via transitoria, per assicurare la piena operatività della Giunta nel passaggio dalla X alla XI legislatura, sono mantenuti gli incarichi di direttore già conferiti ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009 fino alla decorrenza dei nuovi incarichi.

La legge dispone anche l’abrogazione di alcune norme finanziarie pregresse sulla riduzione dei costi di funzionamento della Regione e del SSR.

Sanità, volontariato ed enti del terzo settore

La disciplina sanitaria regionale è aggiornata sostituendo i riferimenti alle organizzazioni di volontariato con quelli agli enti del terzo settore, con la precisazione che tali enti non svolgono attività in forma imprenditoriale.

Sono inoltre aggiornate norme su:

  • piscine, estendendo alcune previsioni anche agli utenti delle attività aperte al pubblico;
  • servizio civile regionale, consentendo la partecipazione ai residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana;
  • contributi e proprietà riferiti all’ASL Toscana nord ovest;
  • vari richiami contenuti in atti regionali del 2019 e 2020, con adeguamento al linguaggio del terzo settore.

Edilizia residenziale pubblica

La disciplina ERP viene modificata in modo sostanziale su requisiti, assegnazione, utilizzo autorizzato, canone, morosità, decadenza e requisiti per l’accesso.

Tra gli aspetti principali:

  • i requisiti per l’accesso devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e al momento dell’assegnazione, salvo alcuni requisiti che restano in capo al solo richiedente;
  • nell’assegnazione ordinaria possono essere considerati casi particolari adeguatamente motivati;
  • l’utilizzo autorizzato dell’alloggio è ammesso, nei casi previsti, anche per specifiche situazioni di difficoltà economica o familiare, come perdita del lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti, cessazione di attività per cause di forza maggiore, malattia grave, infortunio o decesso di un componente;
  • il reddito annuo complessivo è definito in modo dettagliato, con diverse regole di calcolo, detrazioni per figli a carico e riduzioni per alcune condizioni di disabilità;
  • il ritardato pagamento del canone e delle spese accessorie comporta una penale dell’1,5% per ogni mese di ritardo dopo 30 giorni dalla scadenza, oltre agli interessi legali, senza preventiva messa in mora;
  • per la decadenza dall’assegnazione sono precisate le ipotesi e i termini di rilascio dell’alloggio, con termine comunale comunque non superiore a 12 mesi;
  • sono aggiornate anche le norme transitorie, i requisiti patrimoniali e i sistemi di punteggio degli allegati.

Governo del territorio, edilizia e pianificazione

La legge interviene ampiamente sulla disciplina urbanistica e edilizia regionale.

Sono previste, tra le altre, le seguenti modifiche:

  • per il recupero dei sottotetti, ulteriori casi sono ammessi nel rispetto delle altezze minime previste dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975 per i restanti locali;
  • nell’approvazione di piani regolatori portuali e relative varianti di porti di interesse nazionale deve comunque essere verificata la conformità al PIT, assicurando il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti;
  • per gli adeguamenti tecnico-funzionali del PRP, la Giunta verifica la coerenza entro 30 giorni dalla trasmissione e la proposta va trasmessa anche al Ministero competente, con allegato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • i progetti di paesaggio previsti dal PIT seguono le procedure di approvazione già previste, con coinvolgimento degli organi ministeriali;
  • nella disciplina dell’attività edilizia libera viene introdotta e poi coordinata la lettera a quater) tra i mutamenti di destinazione d’uso;
  • è corretta la disciplina della SCIA e del rilascio delle autorizzazioni per determinati interventi, con termini di 60 giorni o, per la banda ultra larga, 40 giorni;
  • i regolamenti edilizi devono rispettare le linee guida ministeriali per le varianti non sostanziali e per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza;
  • per gli incentivi di edilizia sostenibile è introdotta una garanzia fideiussoria pari all’importo degli incentivi, con vincolo del 30% per almeno 12 mesi dal termine dei lavori;
  • in via transitoria, fino all’efficacia delle linee guida regionali, la conformità ai requisiti per gli incentivi è certificata dal progettista e poi dal professionista abilitato alla fine dei lavori;
  • le modifiche al piano regionale cave acquistano efficacia dalla pubblicazione sul BURT;
  • per i piani strutturali con misure di salvaguardia in scadenza, è prevista una deroga limitata nel tempo: gli interventi edilizi elencati sono ammessi nei casi di decadenza delle misure tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e fino al 31 maggio 2021, salvo adozione del piano operativo da parte dei comuni;
  • nei poteri sostitutivi è chiarito il riferimento alla pianificazione territoriale comunale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, quindi dal 10 luglio 2020.

Obsolescenza pratica

Molte disposizioni della legge sono di manutenzione e coordinamento, oppure legate a scadenze già esaurite, a legislature passate, a procedimenti elettorali del 2020/2021 o a norme successivamente abrogate o sostituite. Per questo, pur restando utile come testo di coordinamento storico, il provvedimento è oggi in larga parte superato nella pratica applicativa.

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