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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8121/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino n.1689/2019 che, dopo rinvio dalla Cassazione, aveva escluso la vincolatività diretta del preliminare sui mandanti (in ragione del mandato qualificato come senza rappresentanza) ma aveva ritenuto sussistente la rappresentanza apparente dei venditori e aveva condannato i Carpegna al risarcimento del danno (acconti versati, €540.000) in solido con il falso rappresentante Audero. I ricorrenti denunciavano profili processuali (preclusione/rinuncia di domande, limiti del giudice del rinvio) e di diritto (impropria applicazione della rappresentanza apparente in presenza di contratto preliminare che richiede forma scritta, errata valutazione delle prove, carenza del nesso causale e motivazione sui danni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei Carpegna sia il ricorso incidentale degli Aresu. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla preclusione della domanda sulla apparenza, ai limiti del giudice del rinvio, alla necessità della forma scritta per escludere sempre la tutela risarcitoria fondata sulla rappresentanza apparente, alla valutazione delle prove e al nesso causale. In particolare la Corte ha confermato che: la rappresentanza apparente può fondare responsabilità risarcitoria anche se manca una procura scritta quando sussistono elementi esteriori che giustificano l'affidamento incolpevole del terzo; il giudice del rinvio poteva esaminare la domanda risarcitoria non decisa in appello; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la sussistenza della colpa dei venditori e il nesso causale; pertanto la condanna a risarcire gli acconti è stata confermata e il diritto al doppio della caparra è stato escluso. Sono compensate le spese per un terzo, e per i restanti due terzi a carico dei ricorrenti principali maggiormente soccombenti.

Norme richiamate

  • art. 360 co.1 n.3 c.p.c.

    Fondamento del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato i motivi alla luce di tale norma rigettando i mezzi dedotti.

  • art. 346 c.p.c.

    Riguarda la presunzione di rinuncia alle domande non riproposte in appello; la Corte ha precisato i casi in cui la riproposizione ex art.346 è sufficiente (parte vittoriosa) e quando è necessario l'appello incidentale (parte parzialmente soccombente).

  • art. 384 c.p.c.

    Limiti del giudice del rinvio: deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, con possibilità di riesame più ampio solo se la cassazione ha consentito la valutazione dei fatti; la sentenza impugnata è compatibile con tale principio.

  • art. 1392 cod. civ.

    Norma sulla forma della procura; la Corte ha ricordato che la forma scritta è rilevante per l'efficacia vincolante del contratto preliminare, ma non impedisce necessariamente la tutela risarcitoria dell'affidamento in presenza di rappresentanza apparente.

  • art. 1350 e 1351 cod. civ.

    Norme sulla forma dei contratti che richiedono forma ad substantiam (es. trasferimenti immobiliari e preliminari); la Corte ha confermato che la mancanza di procura scritta esclude vincoli diretti sul rappresentato, ma non esclude di per sé la responsabilità risarcitoria per apparenza.

  • art. 2043 cod. civ.

    Fonte della responsabilità extracontrattuale; la Corte ha ritenuto che la rappresentanza apparente può integrare il fatto illecito ex art.2043 a carico del falsamente rappresentato che abbia colposamente creato l'affidamento.

  • art. 2055 cod. civ.

    Principio di responsabilità in solido tra più autori del danno; applicato per condannare i venditori in solido con il falso rappresentante.

  • art. 1223 e 1227 cod. civ.

    Regole sulla liquidazione del danno e criteri risarcitori; la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione volta a ristituire gli acconti versati (restitutio in integrum).

  • art. 112 c.p.c.

    Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; richiamato per giustificare l'esame della domanda di rappresentanza apparente in quanto rientrante nel petitum complessivo posto in discussione.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Regole sulla valutazione e acquisizione della prova; la Corte ha escluso vizi procedurali nell'uso e nella valutazione delle prove operata dalla Corte d'appello, ritenendola attività di merito non sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione.

Massime di principio

  • La qualificazione del mandato come senza rappresentanza (mandato senza poteri) esclude che il contratto concluso dal falsus procurator vincoli direttamente il rappresentato; tuttavia ciò non impedisce che il rappresentato possa essere ritenuto responsabile in via extracontrattuale se ha colposamente creato apparenza di poteri.
  • La rappresentanza apparente può fondare una responsabilità risarcitoria anche in relazione a contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam: la mancanza di procura scritta impedisce l'efficacia vincolante del contratto, ma non esclude automaticamente la protezione dell'affidamento incolpevole del terzo.
  • La parte vittoriosa in primo grado non è sempre obbligata a proporre appello incidentale per riproporre domande assorbite: la riproposizione ex art. 346 c.p.c. può essere sufficiente se la parte è risultata pienamente vittoriosa; se invece la parte è parzialmente soccombente su questioni incompatibili, è necessario l'appello incidentale per evitare il giudicato.
  • Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può esaminare e valutare fatti e questioni non esaminate o assorbite nei precedenti gradi purché non contravvenga alle premesse e ai limiti del rinvio stabiliti dalla sentenza di cassazione.
  • La valutazione della prova e l'apprezzamento sulla colpa e sul nesso causale sono in via principale compiti del giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo i vizi di motivazione o le palese violazioni di regole probatorie specifiche.
  • La tutela risarcitoria perseguita mediante restitutio in integrum può riguardare le somme effettivamente versate e perdute dal terzo, mentre formule tipiche contrattuali (es. doppia caparra) non sono automaticamente riconducibili alla perdita patrimoniale risarcibile se non corrispondono a un danno effettivamente subito.

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