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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8119/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Compravendita (30-6-1992) di due carrelli magazzinieri automatizzati (marca Samag, modello Max 2). L'acquirente contestava l'inidoneità delle macchine a svolgere funzioni promesse (in particolare la funzione di aggiornamento della disponibilità di magazzino), chiedendo risoluzione del contratto, restituzione del prezzo e risarcimento danni; difensori e terze chiamate (Samag, Zapi) coinvolte per manleva e responsabilità della componentistica e del software. Il contenzioso si è svolto su accertamenti tecnici relativi a hardware, software, manualistica e all'effettivo funzionamento del sistema (semi-automatico vs. completamente automatico). In cassazione la ricorrente deduceva molteplici violazioni e omissioni di pronuncia da parte della Corte d'appello, oltre a vizi di interpretazione contrattuale e di quantificazione del danno; Baoli Emea proponeva ricorso incidentale in tema di manleva e spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi sei motivi del ricorso principale (accertando che la Corte d'appello aveva valutato i profili di fatto e che i vizi erano, nella sostanza, minori e funzionali a una riduzione del prezzo e a risarcimento, non alla risoluzione). Ha però accolto parzialmente il settimo motivo - relativo alla statuizione sulle spese - e ha cassato la pronuncia limitatamente a quel punto: decidendo nel merito, la Cassazione ha condannato Baoli Emea S.p.A. al pagamento delle spese processuali a favore di Samag Industriale S.r.l. e Zapi S.p.A. (importi già liquidati), ha confermato la compensazione delle spese di cassazione e ha disposto la compensazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale per il giudizio di legittimità; ha altresì condannato Stylgrafix e la ricorrente incidentale alla rifusione, per metà ciascuna, delle spese di cassazione a favore di Zapi S.p.A. Il ricorso incidentale è stato integralmente rigettato, salvo la correzione sulle spese a carico di Baoli Emea.

Norme richiamate

  • art. 1497 cod. civ.

    Riferito alla risoluzione per mancanza di qualità promesse: la Cassazione sottolinea che il compratore ha l'onere di provare che il difetto riguarda qualità effettivamente promesse nel contratto; nel caso concreto tale prova non è stata fornita in termini utili per la cassazione.

  • art. 1490 cod. civ.

  • art. 1492 cod. civ.

  • art. 1494 cod. civ.

    Riferito alla richiesta di risarcimento: la Corte d'appello aveva comunque quantificato e riconosciuto un risarcimento equitativo; la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse omissione di pronuncia su tale domanda.

  • art. 91 cod. proc. civ.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Usato per giustificare la compensazione integrale delle spese tra parti principali per la parziale reciproca soccombenza; la Corte conferma l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella compensazione delle spese.

  • art. 112 cod. proc. civ.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato come criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, omessa pronuncia); la Corte ha escluso la maggior parte delle doglianze per carenza di rilievo in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni di fatto.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    La Corte ha usato l'art. 384 co. 2 per decidere nel merito, dopo avere cassato parzialmente la sentenza impugnata.

  • art. 83 cod. proc. civ. (formulazione previgente)

    Applicato per dichiarare nulla la procura rilasciata in calce a comparsa: per i giudizi iniziati prima delle modifiche del 2009 la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi.

  • art. 346 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla ri-esplicitazione in appello delle tesi alternative (vizi redibitori e mancanza qualità promesse).

  • legge 18 giugno 2009 n. 69

    Richiamata per delineare la non applicabilità retroattiva delle modifiche processuali ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.

  • art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Riferito agli effetti processuali e contributo unificato in caso di ricorso incidentale, con annotazione di eventuale obbligo di versamento aggiuntivo.

Massime di principio

  • Per ottenere la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse (art. 1497 c.c.) il compratore deve provare non solo il difetto, ma che quella qualità fosse effettivamente promessa/contrattualizzata; senza questa prova la contestazione resta valutazione di fatto soggetta al giudice di merito.
  • Le valutazioni tecniche di merito (sussistenza, gravità dei difetti, funzionamento complessivo) sono difficilmente ribaltabili in cassazione salvo vizio di diritto o di motivazione formale: la cassazione sindaca principalmente la corretta applicazione del diritto e la regolarità procedurale.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al giudice di merito nei casi di parziale soccombenza reciproca: anche la parte che ottiene una tutela parziale può comunque non essere integralmente esonerata dalle spese.
  • In tema di chiamata in garanzia/terzi chiamati, le spese del terzo chiamato devono essere poste a carico della parte che ha promosso la chiamata (salvo compensazione o arbitraria chiamata); non è corretto gravare di spese il compratore che sia almeno parzialmente vittorioso.
  • Le formalità di conferimento della procura e le regole processuali in vigore all'epoca dell'inizio del giudizio sono vincolanti: procure rilasciate in forma non ammessa dalla normativa previgente possono determinare nullità della costituzione di nuovi difensori.
  • Nelle contestazioni contrattuali complesse (hardware + software + manualistica) è essenziale documentare contrattualmente le qualità promesse e gli accordi con subfornitori per poter poi attribuire responsabilità e manleve; l'assenza di chiari riferimenti contrattuali indebolisce le pretese di risoluzione.

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