Cassazione Civile, Sentenza n. 8119/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Compravendita (30-6-1992) di due carrelli magazzinieri automatizzati (marca Samag, modello Max 2). L'acquirente contestava l'inidoneità delle macchine a svolgere funzioni promesse (in particolare la funzione di aggiornamento della disponibilità di magazzino), chiedendo risoluzione del contratto, restituzione del prezzo e risarcimento danni; difensori e terze chiamate (Samag, Zapi) coinvolte per manleva e responsabilità della componentistica e del software. Il contenzioso si è svolto su accertamenti tecnici relativi a hardware, software, manualistica e all'effettivo funzionamento del sistema (semi-automatico vs. completamente automatico). In cassazione la ricorrente deduceva molteplici violazioni e omissioni di pronuncia da parte della Corte d'appello, oltre a vizi di interpretazione contrattuale e di quantificazione del danno; Baoli Emea proponeva ricorso incidentale in tema di manleva e spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi sei motivi del ricorso principale (accertando che la Corte d'appello aveva valutato i profili di fatto e che i vizi erano, nella sostanza, minori e funzionali a una riduzione del prezzo e a risarcimento, non alla risoluzione). Ha però accolto parzialmente il settimo motivo - relativo alla statuizione sulle spese - e ha cassato la pronuncia limitatamente a quel punto: decidendo nel merito, la Cassazione ha condannato Baoli Emea S.p.A. al pagamento delle spese processuali a favore di Samag Industriale S.r.l. e Zapi S.p.A. (importi già liquidati), ha confermato la compensazione delle spese di cassazione e ha disposto la compensazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale per il giudizio di legittimità; ha altresì condannato Stylgrafix e la ricorrente incidentale alla rifusione, per metà ciascuna, delle spese di cassazione a favore di Zapi S.p.A. Il ricorso incidentale è stato integralmente rigettato, salvo la correzione sulle spese a carico di Baoli Emea.
Norme richiamate
art. 1497 cod. civ.
Riferito alla risoluzione per mancanza di qualità promesse: la Cassazione sottolinea che il compratore ha l'onere di provare che il difetto riguarda qualità effettivamente promesse nel contratto; nel caso concreto tale prova non è stata fornita in termini utili per la cassazione.
art. 1490 cod. civ.
art. 1492 cod. civ.
art. 1494 cod. civ.
Riferito alla richiesta di risarcimento: la Corte d'appello aveva comunque quantificato e riconosciuto un risarcimento equitativo; la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse omissione di pronuncia su tale domanda.
art. 91 cod. proc. civ.
art. 92 cod. proc. civ.
Usato per giustificare la compensazione integrale delle spese tra parti principali per la parziale reciproca soccombenza; la Corte conferma l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella compensazione delle spese.
art. 112 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ.
Richiamato come criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, omessa pronuncia); la Corte ha escluso la maggior parte delle doglianze per carenza di rilievo in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni di fatto.
art. 384 cod. proc. civ.
La Corte ha usato l'art. 384 co. 2 per decidere nel merito, dopo avere cassato parzialmente la sentenza impugnata.
art. 83 cod. proc. civ. (formulazione previgente)
Applicato per dichiarare nulla la procura rilasciata in calce a comparsa: per i giudizi iniziati prima delle modifiche del 2009 la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi.
art. 346 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla ri-esplicitazione in appello delle tesi alternative (vizi redibitori e mancanza qualità promesse).
legge 18 giugno 2009 n. 69
Richiamata per delineare la non applicabilità retroattiva delle modifiche processuali ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Riferito agli effetti processuali e contributo unificato in caso di ricorso incidentale, con annotazione di eventuale obbligo di versamento aggiuntivo.
Massime di principio
- Per ottenere la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse (art. 1497 c.c.) il compratore deve provare non solo il difetto, ma che quella qualità fosse effettivamente promessa/contrattualizzata; senza questa prova la contestazione resta valutazione di fatto soggetta al giudice di merito.
- Le valutazioni tecniche di merito (sussistenza, gravità dei difetti, funzionamento complessivo) sono difficilmente ribaltabili in cassazione salvo vizio di diritto o di motivazione formale: la cassazione sindaca principalmente la corretta applicazione del diritto e la regolarità procedurale.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al giudice di merito nei casi di parziale soccombenza reciproca: anche la parte che ottiene una tutela parziale può comunque non essere integralmente esonerata dalle spese.
- In tema di chiamata in garanzia/terzi chiamati, le spese del terzo chiamato devono essere poste a carico della parte che ha promosso la chiamata (salvo compensazione o arbitraria chiamata); non è corretto gravare di spese il compratore che sia almeno parzialmente vittorioso.
- Le formalità di conferimento della procura e le regole processuali in vigore all'epoca dell'inizio del giudizio sono vincolanti: procure rilasciate in forma non ammessa dalla normativa previgente possono determinare nullità della costituzione di nuovi difensori.
- Nelle contestazioni contrattuali complesse (hardware + software + manualistica) è essenziale documentare contrattualmente le qualità promesse e gli accordi con subfornitori per poter poi attribuire responsabilità e manleve; l'assenza di chiari riferimenti contrattuali indebolisce le pretese di risoluzione.
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