L.R. Sicilia 1/2004
Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia il referendum abrogativo e consultivo, le iniziative popolari e quelle dei consigli comunali/provinciali, definendo quorum, limiti, procedure, organi competenti e termini. Prevede anche rimborsi ai promotori dei referendum abrogativi ammessi e spese a carico del bilancio regionale. Norma ancora formalmente vigente, ma in larga parte riferita a procedure elettorali e consultazioni puntuali.
Disciplina del referendum regionale siciliano e dell’iniziativa legislativa popolare
Disciplina del referendum e dell’iniziativa legislativa nella Regione siciliana
La legge attua lo Statuto siciliano in materia di referendum e di iniziativa legislativa popolare, nonché di iniziativa dei consigli comunali e provinciali. Regola le procedure per la richiesta, l’ammissibilità, lo svolgimento e gli effetti dei referendum abrogativi e consultivi, oltre alla presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare o degli enti locali.
Referendum abrogativo: presupposti, limiti e quorum
Il referendum può chiedere l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale su iniziativa di:
- almeno 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani;
- oppure 3 consigli provinciali rappresentativi di almeno il 15% degli abitanti della Regione;
- oppure 40 consigli comunali rappresentativi di almeno un decimo degli abitanti della Regione.
Non sono sottoponibili a referendum, tra le altre, le leggi tributarie e di bilancio, le leggi relative agli organi statutari, all’organizzazione e al personale dell’amministrazione regionale, al recepimento della normativa comunitaria e all’attività internazionale della Regione. Il referendum non può essere richiesto nell’anno anteriore alla scadenza dell’Assemblea regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione della stessa. Non è riproponibile, prima di un anno, un quesito già dichiarato inammissibile.
Per la validità del referendum abrogativo occorre la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e il raggiungimento della maggioranza dei voti validi espressi.
Quesito referendario e requisiti di chiarezza
Il quesito deve essere formulato in termini semplici, chiari, omogenei e coerenti. La formula base è “volete che sia abrogato/a …”, seguita dagli estremi della legge; in caso di abrogazione parziale, vanno indicati gli articoli e, se necessario, i commi interessati, con trascrizione delle disposizioni oggetto di abrogazione. È prevista una sintesi dell’oggetto del referendum, salvo che le altre indicazioni rendano già sufficiente la chiarezza del quesito.
Raccolta firme, autenticazione e controllo di regolarità
L’iniziativa popolare richiede la presentazione preliminare del quesito da parte di almeno 10 promotori, con deposito presso la Commissione regionale competente del testo, della relazione illustrativa, dei certificati elettorali dei promotori e dei fogli da vidimare per la raccolta firme. I fogli possono essere vidimati solo dopo il deposito e devono riportare il quesito stampato in epigrafe.
Le firme si raccolgono esclusivamente su fogli vidimati, entro 90 giorni dalla vidimazione del primo foglio, e devono essere autenticate. Entro i successivi 20 giorni i fogli vanno depositati; la Commissione verifica poi la regolarità e la sufficienza delle firme: almeno 50.000 per il referendum abrogativo e almeno 10.000 per l’iniziativa legislativa. La proposta è irricevibile se manca il numero minimo di firme valide e certificate.
Organi competenti e procedimento referendario
È istituita la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, che giudica l’ammissibilità delle istanze, dichiara la procedibilità definitiva e rende i pareri previsti. La Commissione è composta dal Presidente dell’Assemblea regionale, dall’Avvocato generale della Regione, da tre professori universitari di materie giuridiche e da quattro avvocati abilitati alle giurisdizioni superiori. Opera per la durata della legislatura e delibera a maggioranza assoluta.
Dopo il controllo di regolarità delle firme, la Commissione valuta l’ammissibilità del quesito sotto il profilo dell’oggetto, dei limiti di legge, della chiarezza e dell’omogeneità. Verifica anche se l’eventuale esito positivo del referendum farebbe venire meno norme costituzionalmente o statutariamente vincolate, o leggi statali di attuazione di normative comunitarie o di obblighi internazionali. In caso di modifiche legislative sopravvenute, può dichiarare l’improcedibilità o riformulare il quesito.
Referendum proposti da consigli provinciali o comunali
Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali devono contenere un quesito identico in tutte le delibere e devono pervenire entro 90 giorni tra la prima e l’ultima deliberazione necessaria a raggiungere il numero richiesto. I nomi degli incaricati che rappresentano i sottoscrittori devono essere gli stessi; in caso di divergenza prevale l’indicazione del primo ente deliberante.
Indizione, sospensioni e svolgimento del referendum abrogativo
I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale: il Presidente della Regione li indice entro il 15 marzo per le deliberazioni definitive pervenute entro il 15 febbraio, fissando la consultazione in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno. È possibile, in caso di referendum nazionali, far coincidere le votazioni regionali con quelle nazionali, previa intesa con il Ministro dell’interno.
Le operazioni referendarie sono sospese nei sei mesi che precedono la scadenza dell’Assemblea regionale e nei sei mesi successivi all’elezione della nuova Assemblea, nonché nei casi di scioglimento anticipato secondo i termini indicati dalla legge. I referendum già fissati in periodi sospesi sono rinviati alla prima tornata utile.
Abrogazione sopravvenuta prima del voto e riformulazione del quesito
Se, prima della consultazione, la disciplina oggetto del referendum viene totalmente abrogata, il Presidente della Regione dichiara che il referendum non ha più luogo. In caso di abrogazione parziale o di nuova disciplina della stessa materia, la permanenza o meno della consultazione è valutata con il supporto della Commissione di garanzia, che può anche imporre la riformulazione del quesito.
Votazione, scrutinio e proclamazione dei risultati
La votazione è riservata ai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e si svolge in un’unica giornata, con voto diretto, libero e segreto. Sono disciplinati la costituzione degli uffici di sezione, la partecipazione dei rappresentanti dei partiti e dei promotori, le schede di voto, l’orario di apertura dei seggi, lo scrutinio, gli uffici provinciali e l’ufficio regionale per la proclamazione dei risultati.
Il referendum è dichiarato valido solo se ha votato la maggioranza degli aventi diritto; in caso di esito favorevole, il Presidente della Regione dichiara l’avvenuta abrogazione con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, con efficacia dal giorno successivo, salvo differimento fino a 60 giorni. Se il referendum è contrario all’abrogazione, la proposta non può essere ripresentata prima di cinque anni.
Referendum consultivo
L’Assemblea regionale può deliberare referendum consultivi sui principi, indirizzi o orientamenti relativi a progetti di legge regionali. La richiesta può essere presentata solo da deputati regionali o dalla Giunta regionale e deve contenere relazione illustrativa e quesito formulato con criteri di chiarezza analoghi a quelli del referendum abrogativo.
La presentazione della proposta sospende l’esame e l’approvazione dei progetti di legge interessati. Se approvata dall’Assemblea, il Presidente della Regione indice il referendum entro 5 giorni, fissandolo tra 90 e 120 giorni dalla data del decreto, con possibilità di rinvio fino a un anno. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dalla partecipazione al voto; i risultati vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione e l’iter legislativo riprende dopo la pubblicazione.
Iniziativa legislativa popolare e dei consigli provinciali o comunali
L’iniziativa legislativa può essere esercitata da:
- almeno 10.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani;
- almeno 3 consigli provinciali;
- almeno 40 consigli comunali rappresentativi di almeno il 10% della popolazione siciliana.
La proposta deve contenere il testo del progetto di legge articolato e una relazione illustrativa; se comporta spese o minori entrate, deve indicare gli oneri e le relative coperture. Restano esclusi, tra gli altri, i progetti su leggi tributarie e di bilancio, sugli organi interni della Regione e degli enti locali, sul recepimento di normativa comunitaria e sull’attività internazionale della Regione. L’iniziativa non può essere esercitata nell’anno precedente la scadenza dell’Assemblea regionale.
Procedura per l’iniziativa popolare
Per la raccolta firme si applicano regole analoghe a quelle del referendum: deposito preliminare presso la Commissione competente, vidimazione dei fogli, raccolta entro 90 giorni, successivo deposito entro 20 giorni e verifica della regolarità entro 40 giorni. Se la proposta risulta regolare, passa all’esame di ammissibilità del Presidente dell’Assemblea regionale e poi alla Commissione legislativa competente. Se la Commissione non si pronuncia entro sei mesi dall’assegnazione, la proposta va iscritta al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta dell’Assemblea.
Iniziativa dei consigli provinciali o comunali e prosecuzione nella legislatura successiva
Le deliberazioni degli enti locali che approvano l’identico progetto di proposta sono trasmesse alla Segreteria generale dell’Assemblea. La proposta si considera presentata quando perviene l’ultima deliberazione necessaria a raggiungere i requisiti richiesti, nel rispetto del termine massimo di 90 giorni tra la prima e l’ultima deliberazione. Se le deliberazioni necessarie non pervengono nei termini, il Presidente dell’Assemblea dichiara la decadenza.
Le proposte di iniziativa legislativa non decadono con la scadenza o lo scioglimento dell’Assemblea; se la validità è già stata deliberata, l’esame prosegue nella legislatura successiva previa presa d’atto della Commissione competente.
Disposizioni finanziarie
Per i referendum abrogativi dichiarati ammissibili è previsto un rimborso ai promotori pari a 0,50 euro per ogni firma valida, fino alla soglia minima necessaria e con limite massimo complessivo di 250.000 euro annui, purché la consultazione abbia raggiunto il quorum di partecipazione. Gli oneri per lo svolgimento delle consultazioni sono posti a carico del bilancio regionale secondo le voci indicate dalla legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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