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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 942 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva presentato un'istanza di condono ai sensi della legge n. 289 del 2002 e, dopo l'emissione della cartella esattoriale, aveva impugnato il successivo diniego di autotutela e di sgravio, sostenendo che l'errata quantificazione degli importi fosse dovuta a un errore scusabile e che non vi fosse alcun danno erariale. L'Agenzia ha contestato la possibilità di impugnare il diniego di autotutela, rilevando che la cartella non era stata tempestivamente impugnata entro il termine di 60 giorni ed era quindi divenuta definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario della contribuente. La cartella esattoriale, non tempestivamente impugnata, è divenuta intangibile. Il successivo diniego di autotutela non poteva essere utilizzato per rimettere in discussione la cartella, il diniego implicito del condono o il merito della pretesa tributaria. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Sono impugnabili gli atti indicati dalla norma; il comma 3 consente, in determinati casi, di impugnare con l'atto successivo anche l'atto presupposto non ritualmente notificato.

    Il diniego di autotutela è impugnabile davanti al giudice tributario quanto alla legittimità del rifiuto, ma non può essere utilizzato per contestare nel merito un atto impositivo ormai definitivo, salvo il caso di atti presupposti non ritualmente notificati e collegati da un nesso procedimentale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnabile.

    La mancata impugnazione tempestiva della cartella comporta la definitività e l'intangibilità del rapporto tributario, impedendo di contestarlo successivamente tramite un'istanza di autotutela.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    La richiesta di condono non impedisce all'Amministrazione di manifestare implicitamente il diniego mediante l'emissione della cartella; il contribuente che intenda contestare tale diniego deve impugnare tempestivamente la cartella.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    È stato invocato dall'Agenzia per denunciare la nullità della sentenza derivante dalla violazione delle norme processuali sulla impugnabilità degli atti tributari e sui termini di ricorso.

  • Art. 378 c.p.c.

    Ha consentito alla contribuente il deposito di memorie illustrative in sede di giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento deve essere impugnata entro il termine previsto dalla legge; se non viene contestata tempestivamente, diventa definitiva e non può essere rimessa in discussione mediante una successiva istanza di autotutela.
  • Il diniego espresso o tacito di autotutela è impugnabile solo per contestare la legittimità del rifiuto dell'Amministrazione e l'eventuale sussistenza di un interesse generale alla rimozione dell'atto, non per riesaminare il merito della pretesa tributaria definitiva.
  • Quando l'Amministrazione emette una cartella dopo una domanda di condono, l'emissione della cartella può costituire diniego implicito del condono; il contribuente deve contestare direttamente la cartella.
  • L'autotutela non costituisce un rimedio alternativo o sostitutivo dell'impugnazione ordinaria e non consente di recuperare termini processuali ormai scaduti.
  • La possibilità di contestare un atto presupposto insieme all'atto successivo opera solo nei casi previsti dalla legge, in particolare quando l'atto presupposto non sia stato ritualmente notificato e sussista un effettivo rapporto di consequenzialità procedimentale; non si applica automaticamente al diniego autonomo di autotutela.

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