Circolare numero 204 del 14-9-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per il personale religioso alle dipendenze di terzi, l’esonero Gescal riguarda solo la quota a carico del lavoratore (0,35%), mentre resta dovuta dal datore di lavoro la quota dello 0,70%, salvo esoneri per altro titolo. L’obbligo opera per i periodi successivi ad agosto 1988, in assenza di diverse direttive ministeriali. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per l’esposizione dei dati sul mod. DM10, distinguendo tra Amministrazioni dello Stato/enti non soggetti CUAF e aziende diverse, con l’introduzione del codice P520 per il contributo Gescal 0,70% e l’uso del codice 49 per il personale religioso (clero regolare) con specifiche esclusioni contributive.
Obbligo contributivo Gescal e modalità di esposizione DM10 per il personale religioso
Obbligo contributivo Gescal e modalità DM10 per il personale religioso
La circolare interviene per chiarire il regime contributivo Gescal applicabile al personale religioso, con particolare riferimento al clero regolare che presta attività lavorativa alle dipendenze di terzi. L’obiettivo è definire con precisione la ripartizione dell’onere tra lavoratore e datore di lavoro e uniformare le modalità di esposizione dei dati nel mod. DM10.
Ambito dell’esonero e ripartizione dell’onere Gescal
La circolare conferma quanto già indicato con la circolare n. 179 del 12 agosto 1988: l’esonero dal versamento della Gescal per i religiosi dipendenti riguarda esclusivamente la quota posta a carico del lavoratore, pari allo 0,35%. Ne deriva che il datore di lavoro resta tenuto al versamento della quota a proprio carico, pari allo 0,70%, salvo che sia esonerato per altra causa.
Viene precisato che tale impostazione è stata comunicata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche a fronte delle contestazioni sollevate da alcuni datori di lavoro, che richiamavano la precedente gestione INAM, nella quale era previsto l’esonero totale della contribuzione (1,05%). Nonostante ciò, la circolare ribadisce che le disposizioni già impartite dall’Istituto restano pienamente operative e devono continuare ad essere applicate.
Decorrenza dell’obbligo contributivo
In mancanza di diverse direttive ministeriali, la decorrenza dell’obbligo contributivo dello 0,70% viene fissata per i periodi successivi all’agosto 1988. La precisazione è rilevante ai fini della corretta applicazione temporale dell’onere datoriale e della gestione degli eventuali addebiti pregressi.
Codice di autorizzazione per enti che occupano solo personale religioso esonerato
Per gli enti che occupano esclusivamente personale religioso escluso dal versamento della Gescal, sia per la quota del datore di lavoro sia per quella del lavoratore, deve essere attribuito il codice di autorizzazione "9C". Tale codice identifica l’"esclusione dal versamento della contribuzione Gescal" e consente di qualificare correttamente la posizione contributiva dell’ente.
Modalità di esposizione sul mod. DM10: Amministrazioni dello Stato ed enti non soggetti CUAF
Per le Amministrazioni dello Stato e per gli enti non soggetti alla disciplina della CUAF che occupano congiuntamente lavoratori soggetti a regimi contributivi differenti, anche i dati relativi al personale religioso devono essere indicati mediante gli appositi codici di "tipo contribuzione" da 61 a 72 previsti nel manuale DM10/89, edizione gennaio 1989.
Se invece per il personale religioso è stata aperta una posizione separata e il personale è soggetto alle stesse forme assicurative, i dati contributivi devono essere esposti nei righi 10 e 11. Per la contribuzione di malattia e per la Gescal restano ferme le modalità già previste alle pagine 29 e 30 del manuale.
Codice P520 per il contributo Gescal del datore di lavoro
Per il versamento della Gescal relativa al personale religioso in questo ambito viene istituito il codice "P520", corrispondente al contributo Gescal dello 0,70%. Il codice deve essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2-89, preceduto dalla dicitura "GESCAL D.L." e seguito dall’indicazione di numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Modalità per aziende diverse da Amministrazioni dello Stato ed enti non soggetti CUAF
Per le aziende diverse da quelle sopra considerate, l’esposizione dei dati relativi al personale religioso avviene mediante il codice tipo contribuzione "49". La circolare ne modifica il significato rispetto alle istruzioni del manuale DM10/89, specificando che esso indica il personale religioso (clero regolare) escluso dalla contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione, per la Cassa Unica Assegni Familiari, per la Gescal limitatamente alla quota a carico del lavoratore (0,35) e per il contributo di maternità.
Con il codice 49 devono essere esposti sia i contributi previdenziali sia quelli per malattia e Gescal.
Esposizione separata di contributi previdenziali e assistenziali
Quando l’azienda deve distinguere l’esposizione dei contributi assistenziali da quelli previdenziali, ad esempio in presenza di personale con indennità di trasferta, la circolare stabilisce che:
- per i contributi previdenziali si utilizza il codice tipo contribuzione "49";
- per i contributi di malattia e Gescal si seguono le modalità indicate alle pagine 35 e 36 del manuale DM10/89;
- per il versamento della Gescal relativa al personale religioso deve comunque essere utilizzato il codice "P520", sempre per l’importo dello 0,70%.
La circolare, nel complesso, fornisce quindi una disciplina operativa unitaria sia sul piano sostanziale del contributo Gescal sia sul piano dichiarativo nel modello DM10.
Punti principali
Obbligo contributivo Gescal per il personale religioso
Si conferma che l’esonero dal versamento della Gescal per i religiosi che lavorano alle dipendenze di terzi riguarda soltanto la quota a carico del lavoratore pari allo 0,35%. Rimane invece in capo al datore di lavoro l’obbligo di versare la quota dello 0,70%, salvo che il datore sia esonerato per un diverso titolo. La circolare precisa che il criterio è stato comunicato al Ministero del Lavoro e che le disposizioni dell’Istituto restano pienamente operative, nonostante le contestazioni di alcuni datori di lavoro che richiamano la precedente gestione INAM, la quale prevedeva l’esonero totale dell’1,05%.
Decorrenza dell’obbligo e codice di autorizzazione
In assenza di differenti direttive ministeriali, la decorrenza dell’obbligo contributivo dello 0,70% non può che riferirsi ai periodi successivi all’agosto 1988. Inoltre, agli enti che occupano solo personale religioso escluso dal versamento della Gescal, sia per la quota datoriale sia per quella del lavoratore, deve essere attribuito il codice di autorizzazione "9C", con il significato di esclusione dal versamento della contribuzione Gescal.
Personale religioso presso Amministrazioni dello Stato ed enti non soggetti CUAF
Per le Amministrazioni dello Stato e gli enti non soggetti alla disciplina della CUAF che occupano congiuntamente lavoratori assoggettati a diverse forme contributive, anche i dati relativi al personale religioso devono essere esposti con gli appositi codici di "tipo contribuzione" dal numero 61 al 72 previsti nel manuale DM10/89. Se invece per il personale religioso è stata aperta una posizione separata e tale personale è soggetto alle stesse forme assicurative, i relativi dati contributivi vanno esposti nei righi 10 e 11. Per la contribuzione di malattia e Gescal restano ferme le modalità indicate alle pagine 29 e 30 del manuale.
Codice P520 per la Gescal del personale religioso
Per il versamento della contribuzione Gescal relativa al personale religioso in questo ambito deve essere utilizzato il nuovo codice "P520", con significato di contributo Gescal 0,70%. Il codice va indicato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2-89, preceduto dalla dicitura "GESCAL D.L." e seguito da numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Personale religioso presso aziende diverse
Le aziende diverse da quelle del punto precedente devono utilizzare il codice tipo contribuzione "49" per l’esposizione dei dati del personale religioso. Tale codice assume il nuovo significato di personale religioso (clero regolare) escluso dalla contribuzione per disoccupazione, Cassa Unica Assegni Familiari, Gescal limitatamente alla quota a carico del lavoratore (0,35) e contributo di maternità. Con il codice 49 devono essere esposti sia i contributi previdenziali sia quelli per malattia e Gescal.
Esposizione separata di contributi previdenziali e assistenziali
Se l’azienda deve esporre separatamente i contributi assistenziali da quelli previdenziali, ad esempio in presenza di personale con indennità di trasferta, per i contributi previdenziali si utilizza il codice 49. Per i contributi di malattia e Gescal si seguono invece le modalità previste alle pagine 35 e 36 del manuale DM10/89, utilizzando comunque il codice P520 per il versamento della Gescal relativa al personale religioso, sempre nella misura dello 0,70%.
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