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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24692/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che li ha condannati per bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2 l. fall.). Deduiscono: 1) vizio nella ricostruzione dell'elemento soggettivo (contestano l'uso della nozione di "prevedibilità in concreto" e l'erronea equiparazione al dolo eventuale); 2) errore sulla natura dell'evento e del nesso causale (sostengono che la norma punisce la causazione del dissesto e non un mero aggravamento del dissesto, denunciando analogia in malam partem); 3) eccezione di incostituzionalità dell'art. 223 come interpretato dal diritto vivente; 4) mancata derubricazione a bancarotta semplice; 5) vizi di motivazione e illegittima estensione della fattispecie rispetto al capo d'imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che: il termine "fallimento" nell'art. 223 va inteso in senso sostanziale (dissesto economico) e, pertanto, l'evento rilevante è il dissesto; il nesso di causalità non è escluso dalla preesistenza di concause e l'operazione dolosa può consistere anche in omissioni sistematiche (es. non versamento tributi/previdenza) che aggravino il dissesto; l'elemento soggettivo richiede dolo sulle operazioni (consapevolezza e volontà di compiere comportamenti lesivi/infedeli) e la prevedibilità in concreto del dissesto come effetto di tali operazioni, ma non la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare (non è richiesto il dolo eventuale sul fallimento). La Corte ha respinto l'incostituzionalità e la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, confermando la regolare motivazione di responsabilità e la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.

Norme richiamate

  • art. 223, comma secondo, n. 2, legge fallimentare

    Il termine "fallimento" va letto in senso sostanziale (dissesto economico della società) e include il dissesto provocato o aggravato da operazioni dolose anche se non unico fattore causale

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato per distinguere il significato formale della dichiarazione di fallimento (provvedimento giurisdizionale) dal significato sostanziale di dissesto economico rilevante ai fini dell'art. 223

  • art. 42 e art. 43 cod. pen.

    Forniscono il quadro delle forme del dolo; la Corte afferma che nella bancarotta da operazioni dolose il dolo deve investire le operazioni (consapevolezza e volontà), mentre il dissesto deve essere prevedibile in concreto

  • art. 25 Cost.

    Richiamato nella contestazione circa il principio di legalità e divieto di analogia in malam partem; la Corte ritiene la norma sufficientemente determinata e compatibile con il principio di tassatività

  • art. 41 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di cause: la presenza di concause non esclude il nesso di causalità materiale tra operazione dolosa e dissesto

  • art. 329 d.lgs. (Codice della crisi d'impresa) (richiamo)

    La sostituzione formale di "fallimento" con "dissesto" nel Codice della crisi non innova la disciplina ma conferma l'interpretazione giurisprudenziale che attribuisce al termine valore sostanziale

  • artt. 217 e 224 legge fallimentare (bancarotta semplice)

    Citate in relazione alla richiesta di derubricazione; Corte ritiene che i fatti rientrino nella fattispecie dolosa prevista dall'art. 223 e non nella bancarotta semplice

  • Cost., giurisprudenza costituzionale (sent. n. 55 del 2021 e altre)

    Usata per confermare che la prevedibilità dell'evento non voluto può essere valutata in concreto e rientra in limiti compatibili con il principio di colpevolezza costituzionale

Massime di principio

  • Il termine "fallimento" nell'art. 223 deve essere interpretato come dissesto sostanziale: rileva la situazione economico-finanziaria di dissesto, non il solo provvedimento giudiziale di dichiarazione del fallimento.
  • La presenza di concause efficaci (preesistenti o contemporanee) non esclude la responsabilità penale: è sufficiente che l'operazione dolosa abbia cagionato o contribuito a cagionare il dissesto, ossia anche un aggravamento decisivo del quadro di crisi.
  • L'elemento soggettivo nella bancarotta da operazioni dolose richiede dolo sulle operazioni (consapevolezza e volontà di porre in essere atti infedeli o intrinsecamente pericolosi per la società) e la prevedibilità in concreto del dissesto come effetto delle stesse; non è invece necessario il dolo eventuale volto al fallimento.
  • La prevedibilità del dissesto va valutata in concreto tenendo conto della sistematicità, durata e modalità delle condotte (es. omissioni sistematiche dei versamenti), nonché degli indici che rendono ragionevole ritenere il dissesto come sviluppo logicamente prevedibile.
  • Non sussiste, di regola, violazione del principio di legalità o divieto di analogia in malam partem quando la norma incriminatrice è interpretata nei limiti dei suoi significati letterali e tradotti in parametri noti (tipo soggettivo, ruolo degli agenti, nesso eziologico).
  • Nei casi pratici i giudici di merito devono motivare in modo esplicito gli indici di prevedibilità e il ruolo sistemico delle operazioni dolose (prolungamento nel tempo, importo rilevante, logica gestionale di autofinanziamento) per fondare la sussistenza dell'elemento psicologico e del nesso causale.

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