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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14167/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di esecuzione e che il legittimo impedimento del difensore, anche per impegno professionale concomitante, costituisce causa di rinvio dell'udienza. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto, rilevando che l'istanza di rinvio era tempestiva e giustificata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 5/12/2024 con cui il Tribunale di Bologna ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (disposta con sentenza del 12/01/2023) e ha ripristinato la pena originaria, lamentando la violazione di legge per il mancato differimento dell'udienza camerale nonostante la tempestiva istanza di rinvio presentata dal difensore per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno in Corte d'assise nella difesa di un imputato detenuto.

Norme richiamate

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Si applica anche nel procedimento di esecuzione: il legittimo impedimento del difensore, ivi compreso quello determinato da concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza più datata per regolare i procedimenti camerali; tuttavia tale interpretazione è stata superata dalla giurisprudenza recente che estende l'applicazione dell'art. 420-ter anche a questi procedimenti.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 13775/15/12/2020; Sez. 1, n. 27151/31/05/2024; Sez. 1, n. 7070/22/01/2025; confronto con Sez. U., n. 31461/27/6/2006 - Passamani)

    La Corte dà continuità all'orientamento recente che estende l'art. 420-ter ai procedimenti di esecuzione e supera l'orientamento Sez. U. Passamani che escludeva tale applicazione ai procedimenti camerali.

Massime di principio

  • Il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale deve essere valutato e può determinare il rinvio dell'udienza anche nei procedimenti di esecuzione.
  • Perché l'istanza di rinvio sia accolta è necessario che sia tempestiva e adeguatamente giustificata; è utile documentare l'impegno concorrente (es. calendario udienze della Corte d'assise, nomina, comunicazioni ufficiali).
  • Se il giudice non differisce l'udienza senza valutare correttamente il legittimo impedimento, l'ordinanza adottata può essere annullata in sede di legittimità e la causa rimessa per nuovo giudizio sul punto.
  • La giurisprudenza recente prevale sugli orientamenti più restrittivi: non si può più ritenere automaticamente inapplicabile l'art. 420-ter ai procedimenti camerali/esecutivi.
  • In situazioni analoghe è consigliabile al difensore presentare tempestivamente istanza scritta di rinvio, acquisire e allegare prove dell'impegno concomitante e chiedere la verbalizzazione dell'istanza; se rifiutato il rinvio, documentare il rifiuto per eventuale impugnazione.
  • L'intervento del Procuratore Generale a favore dell'accoglimento del ricorso non è determinante per la soluzione giuridica ma può segnalare la correttezza dell'interpretazione della norma adottata dalla Corte.

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