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Risoluzione

Risoluzione n. 54 del 7/06/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce tre codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, disciplinando anche le modalità di compilazione del modello e il caso delle società fiduciarie.

Istituzione dei codici tributo F24 per imposta sugli immobili e attività finanziarie detenuti all'estero

Istituzione dei codici tributo per imposte su immobili e attività finanziarie detenuti all'estero

La risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012 istituisce specifici codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e fornisce le istruzioni operative per la compilazione del modello di pagamento.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione si fonda sull’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

  • Il comma 13 ha introdotto, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, per le persone fisiche residenti in Italia.
  • Il comma 14 stabilisce che soggetto passivo è il proprietario dell’immobile o il titolare di altro diritto reale sullo stesso, e che l’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali il possesso si è protratto.
  • Il comma 18 ha introdotto, sempre a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
  • Il comma 19 dispone che tale imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

Provvedimento attuativo e ruolo delle società fiduciarie

La risoluzione richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012, che detta disposizioni di attuazione dell’articolo 19, commi da 13 a 22.

In particolare, il provvedimento prevede che, nel caso di immobili, inclusi quelli oggetto di operazione di emersione, per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria:

  • la società fiduciaria applica e versa l’imposta dovuta dal contribuente;
  • il versamento avviene previa fornitura della provvista da parte del contribuente;
  • il pagamento deve essere effettuato entro il termine previsto.

Codici tributo istituiti

Per il versamento mediante modello F24 delle imposte sopra indicate, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:

  • 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 13, DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e successive modificazioni.
  • 4042 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 13, DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e successive modificazioni, per il versamento da parte delle società fiduciarie.
  • 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 18, DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e successive modificazioni.

Modalità di compilazione del modello F24

La risoluzione precisa come devono essere indicati i codici tributo nel modello F24.

  • I codici tributo vanno esposti nella sezione Erario.
  • Devono essere indicati in corrispondenza delle somme nella colonna importi a debito versati.
  • Nel campo anno di riferimento va riportato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato AAAA.

Rateazione e versamento cumulativo

Per i codici tributo 4041 e 4043 è prevista una specifica gestione del campo rateazione/regione/prov./mese rif.:

  • in caso di versamento rateale, va indicato il numero della rata nel formato NNRR, dove NN è il numero della rata in pagamento e RR il numero complessivo delle rate;
  • in caso di pagamento in un’unica soluzione, il campo deve essere valorizzato con 0101.

Per il codice tributo 4042, relativo alle società fiduciarie:

  • il campo NN non deve essere valorizzato;
  • il versamento è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati, sulla base della provvista ricevuta.

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