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Risoluzione

Risoluzione n. 55 del 7/06/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, dopo l’introduzione della ritenuta del 4% sui bonifici per spese agevolate, un bonifico incompleto che impedisca l’applicazione della ritenuta preclude la detrazione del 36%. La detrazione è però salvaguardata se il pagamento viene ripetuto con un nuovo bonifico corretto, in modo da consentire l’adempimento bancario e il rispetto del DM n. 41/1998.

Detrazione 36% per box pertinenziale e bonifico incompleto

Detrazione del 36% per box pertinenziale e requisiti del bonifico

La risoluzione esamina se la detrazione del 36% per l’acquisto di un box pertinenziale possa essere fruita nonostante un bonifico bancario privo di alcuni dati obbligatori. Il documento conclude che, alla luce della disciplina sopravvenuta sulla ritenuta del 4%, la completezza del bonifico è condizione necessaria per mantenere il diritto all’agevolazione.

Quesito e fatti rappresentati

Tizia e Caio hanno acquistato il 14 novembre 2011 un appartamento con box pertinenziale. Per fruire della detrazione del 36% limitatamente al box, hanno disposto nello stesso giorno un bonifico di euro 11.000 alla ditta venditrice, pari al costo di realizzazione del box. Nel bonifico, però, non erano indicati:

  • il riferimento normativo alla legge n. 449 del 1997;
  • il codice fiscale degli ordinanti, beneficiari della detrazione;
  • il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico era effettuato. Per tale motivo la banca non ha operato la ritenuta fiscale del 4% prevista dall’art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. L’istante chiede se tale incompletezza impedisca la fruizione della detrazione.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene di poter comunque fruire della detrazione del 36%, richiamando:

  • la circolare 12 maggio 2000, n. 95, che ammetteva la detrazione anche in assenza dell’indicazione della legge n. 449/1997 nel bonifico;
  • la risoluzione 15 luglio 2008, n. 300, secondo cui l’incompletezza del bonifico poteva essere sanata quando vi era coincidenza tra soggetto ordinante e destinatario della fattura.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il regime dell’agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • fino al 2011 la detrazione era disciplinata dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con aliquota del 36% per le spese sostenute e rimaste a carico, comprese quelle per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • dal 2012 l’agevolazione è disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR. Le modalità di fruizione sono regolate dal DM 18 febbraio 1998, n. 41. In particolare, l’art. 1, comma 3, impone che il pagamento delle spese detraibili avvenga mediante bonifico bancario dal quale risultino:
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Effetti della disciplina sulla ritenuta del 4%

L’Agenzia richiama l’evoluzione normativa introdotta dall’art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’art. 22 del DL n. 98 del 2011. Dal 1° luglio 2010, banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto all’atto dell’accredito dei bonifici disposti dai contribuenti per oneri deducibili o detraibili. Secondo l’Agenzia, il bonifico assume così anche una funzione strumentale rispetto all’obbligo degli intermediari di effettuare la ritenuta. Se il bonifico non è compilato in modo completo, viene definitivamente compromessa la possibilità per banca o Poste di applicare la ritenuta del 4%.

Principio di diritto affermato

L’Agenzia ritiene non più sostenibile, nel nuovo quadro normativo, la tesi che consentiva la detrazione anche in presenza di un bonifico carente dei requisiti richiesti, quando tale carenza impedisca l’applicazione della ritenuta del 4%. Ne consegue che chi intende fruire dell’agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio deve rispettare integralmente il DM n. 41 del 1998, incluso l’obbligo di usare un bonifico che riporti correttamente i dati richiesti e consenta agli intermediari di operare la ritenuta.

Possibile sanatoria mediante nuovo pagamento

La detrazione non viene negata se il contribuente ripete il pagamento alla ditta beneficiaria con un nuovo bonifico bancario o postale correttamente compilato, tale da consentire la ritenuta del 4% prevista dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010. In tal caso:

  • i presupposti della norma agevolativa risultano integrati nell’anno del pagamento;
  • se il nuovo bonifico è effettuato nel 2012, la spesa è detraibile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2012, cioè UNICO 2013;
  • poiché l’art. 16-bis del TUIR ha reso strutturale la detrazione dal periodo d’imposta 2012, il pagamento corretto consente la fruizione del beneficio. Le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, possono disciplinare le modalità di restituzione all’istante dell’importo originariamente pagato.

Esito conclusivo

La risoluzione esclude la detrazione in presenza di un bonifico incompleto che impedisca la ritenuta del 4%, ma ammette il beneficio se il contribuente effettua un nuovo pagamento con bonifico corretto, nel rispetto delle prescrizioni del DM n. 41 del 1998 e dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010.

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