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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26442/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma che lo aveva dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 699, comma secondo, c.p., contestando la qualificazione del coltello sequestrato come "arma". Sostiene che l'oggetto era di uso necessario per la sua condizione di persona senza fissa dimora e che, dunque, sarebbe dovuta prevalere una ricaduta normativa più lieve (richiamo all'art. 4, commi 2 e 3, L. 18/04/1975 n.110) ovvero il riconoscimento del giustificato motivo per il porto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. La Corte ha ritenuto che il coltello fosse un'arma bianca (lama fissa, doppio taglio, sottile e appuntita, riconducibile a stiletto/pugnale), non assimilabile a uno strumento per uso alimentare e, pertanto, correttamente qualificato ai sensi dell'art. 699 c.p.. È stata esclusa la rilevanza della condizione di senza fissa dimora come giustificazione generica del porto. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata nella sostanza; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 699 cod. pen.

    art. 699, comma secondo, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il coltello, per le sue caratteristiche (lama fissa, doppio taglio, sottile e appuntita), rientri nella nozione di "arma bianca" pericolosa e destinata all'offesa, idonea a integrare la fattispecie di cui all'art. 699 c.p.

  • L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commi 2 e 3

    art. 4, commi 2 e 3 I. 18 aprile 1975, n. 110

    La normativa sulle armi è richiamata per la qualificazione della condotta come contravvenzione/illecito relativo al porto di armi; la Corte non ha ritenuto applicabile una deroga in favore del ricorrente in ragione della sua condizione personale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento di €3.000.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Citata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto assenti elementi che escludessero la colpa del ricorrente nella proposizione di un ricorso manifestamente aspecifico.

Massime di principio

  • Un coltello con caratteristiche tipiche di stiletto o pugnale (lama fissa, doppio taglio, sottile, appuntita) è qualificabile come arma bianca e non come semplice utensile d'uso comune.
  • La condizione personale (es. senza fissa dimora) non giustifica automaticamente il porto di un'arma bianca: la giustificazione deve essere specifica e provata, non generica.
  • Le censure generiche o aspecifiche in cassazione (che non contestano puntualmente la qualificazione fattuale o giuridica) possono rendere il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
  • In caso di ricorso inammissibile per aspecificità o manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per contestare con successo la qualificazione di un oggetto come arma è opportuno fornire elementi probatori dettagliati (descrizione tecnica, foto, contesto d'uso, testimonianze) che dimostrino l'effettivo uso 'necessario' e non offensivo dell'oggetto.

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