Cassazione Civile, Ordinanza n. 06353/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società aveva impugnato, in primo grado e poi in appello, avvisi di pagamento TARES per l'anno 2013 emessi dal Comune, contestando la tassazione di aree portuali e specchi d'acqua utilizzati in forza di concessione demaniale. In Cassazione aveva articolato cinque motivi: due di nullità della sentenza per carenza, illogicità e genericità della motivazione; un motivo per violazione degli artt. 14, comma 9, d.l. n. 201 del 2011 e 6 del d.P.R. n. 158 del 1999; ulteriori due motivi per difetto di motivazione o motivazione meramente apparente. Prima dell'adunanza camerale, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, corredato da scrittura privata di transazione tra le parti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia intervenuta prima dell'adunanza camerale e, su richiesta della ricorrente, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite in conformità agli accordi tra le parti e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, in relazione alla disciplina TARES invocata dalla contribuente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente
fondano la declaratoria di estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
art. 14, comma 9, d.l. n. 201 del 2011
richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata nella disciplina della TARES
art. 6, d.P.R. n. 158 del 1999
richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata nella disciplina della TARES
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta prima dell'adunanza camerale determina l'estinzione del giudizio, quando sia ritualmente formulata e non vi siano ostacoli processuali alla sua declaratoria.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate se ciò corrisponde agli accordi intercorsi tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma ha natura eccezionale e si riferisce ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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