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Legge

L.R. Umbria 29/2005

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 - Norme in materia di bonifica.

Normativa regionaleL.R. Umbria 29/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Umbria n. 30/2004 sulla bonifica: disciplina le elezioni consortili, rafforza i controlli regionali sugli atti dei consorzi, impone l’adeguamento degli statuti e del piano di classifica entro 120 giorni dalle norme regolamentari, e sopprime i consorzi idraulici di scolo e difesa nei comprensori interessati.

Modifiche alla disciplina umbra sulla bonifica e sui consorzi di bonifica

Modifiche alla disciplina regionale sulla bonifica e ai consorzi di bonifica

La legge regionale dell’Umbria n. 29 del 22 dicembre 2005 interviene sulla L.R. 23 dicembre 2004, n. 30 in materia di bonifica. Le modifiche riguardano soprattutto elezioni consortili, controlli regionali, adeguamento degli statuti dei consorzi e soppressione dei consorzi idraulici di scolo e difesa nei comprensori interessati.

Elezioni consortili e durata degli organi

È introdotta la disciplina delle elezioni del Consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica. Scaduto il termine previsto dall’art. 15 della legge regionale n. 30/2004, le elezioni si svolgono di norma in coincidenza con le elezioni regionali; se necessario, si tengono con le prime elezioni utili politiche, amministrative o europee. Le modalità operative sono demandate al regolamento della Giunta regionale previsto dall’art. 14, comma 4.

Per i primi rinnovi, i consorzi di bonifica devono indire le elezioni entro 120 giorni dall’approvazione degli statuti da parte della Regione. Gli organi così eletti restano in carica fino alla prima tornata utile politica, regionale, amministrativa o europea, secondo la regola appena richiamata.

Controlli regionali sugli atti dei consorzi

La Giunta regionale approva gli statuti dei consorzi di bonifica e le loro modifiche. Inoltre esercita un controllo di legittimità sulle deliberazioni degli organi consorziali relative a:

  • bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni;
  • conti consuntivi;
  • piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;
  • elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Adeguamento degli statuti e piano di classifica

Dopo l’approvazione, da parte della Regione, delle norme regolamentari previste dall’art. 26 della L.R. n. 30/2004, i consorzi di bonifica devono, entro 120 giorni:

  • adeguare i propri statuti;
  • adottare il piano di classifica degli immobili.

Sono inoltre abrogati i commi 3, 4 e 5 dell’art. 27 della legge regionale n. 30/2004.

Soppressione dei consorzi idraulici di scolo e difesa

Nei comprensori delimitati ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 30/2004 sono soppressi i consorzi idraulici di difesa e di scolo. La soppressione è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale disciplina anche la successione nei rapporti giuridici e amministrativi tra gli enti soppressi e i consorzi di bonifica subentranti nell’esercizio dei compiti e delle funzioni.

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