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Legge

L.R. Umbria 25/2005

Art. 45 e art. 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2004 - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 6 e della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 7 , nonché integrazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 e della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37 .

Normativa regionaleL.R. Umbria 25/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge assesta il bilancio 2005 della Regione Umbria: accerta il disavanzo 2004 e ne prevede la copertura tramite mutui/prestiti obbligazionari, reiscrive fondi vincolati non utilizzati nel 2004, disciplina i fondi perenti e aggiorna varie autorizzazioni di spesa e tabelle di bilancio. Interviene inoltre su alcune leggi regionali del 2005 e su disposizioni settoriali, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Assestamento del bilancio 2005 della Regione Umbria e variazioni connesse

Assestamento del bilancio 2005 e copertura del disavanzo

La legge regionale dell’Umbria interviene sull’assestamento del bilancio di previsione 2005 e sul bilancio pluriennale 2005-2007, recependo il saldo finanziario negativo maturato al 31 dicembre 2004 e aggiornando le relative autorizzazioni di spesa. Il provvedimento opera esclusivamente per l’ordinamento finanziario regionale umbro e per l’esercizio 2005, con riflessi sul pluriennale 2005-2007.

Disavanzo finanziario e ricorso all’indebitamento

Il saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio 2004 è accertato in euro 76.762.340,05. La copertura è affidata alla Giunta regionale, autorizzata ad assumere, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari fino al medesimo importo complessivo.

L’indebitamento può avere durata massima di 30 anni, decorrenti dal 2005. L’onere massimo di ammortamento è fissato in euro 150.000,00 per il 2005 e in euro 4.100.000,00 annui dal 2006 in poi. La copertura degli oneri è posta a carico di specifici stanziamenti del bilancio 2005 e successivi del bilancio pluriennale.

Il mutuo o prestito è destinato al finanziamento delle spese indicate nella tabella F allegata, in coerenza con la disciplina statale richiamata in materia di indebitamento regionale.

Reiscrizione dei fondi vincolati non utilizzati

È determinato in euro 1.268.194.926,01 l’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale 2005, relativi a stanziamenti di esercizi precedenti finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il 2004. La quantificazione rinvia alla tabella C allegata.

Fondi perenti e residui passivi

La legge approva la tabella D, contenente l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2004 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza 2005 e quelle già oggetto di reiscrizione ai sensi della disciplina sui fondi vincolati.

Modifiche alla legge finanziaria regionale 2005

Sono apportate modifiche puntuali alla legge regionale 16 febbraio 2005, n. 6:

  • l’importo dell’articolo 2, comma 1, è elevato da euro 54.175.500,00 a euro 56.830.500,00;
  • l’importo dell’articolo 3, comma 1, è elevato da euro 206.500,00 a euro 216.500,00.

Sono inoltre aggiornate varie tabelle allegate alle leggi regionali n. 6 e n. 7 del 2005, mediante sostituzione o variazione delle tabelle E, F, G, H e I, con effetti sulle destinazioni del mutuo, sulle aperture di credito e su altre partite di bilancio.

Risorse decentrate del personale regionale

Per l’anno 2005 lo stanziamento del fondo per le risorse decentrate del personale regionale è incrementato di euro 1.600.000,00. L’onere è coperto con le risorse dell’unità previsionale di base 02.1.013 “Gestione delle risorse umane”.

Integrazioni a leggi regionali settoriali

La legge integra due disposizioni regionali vigenti:

  • alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 è aggiunto il comma 3-bis all’articolo 5, che pone a carico della UPB 07.1.014 (capitoli 3563-3564) il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 dell’articolo 1;
  • alla legge regionale 3 maggio 1990, n. 37 è aggiunto il comma 1-bis all’articolo 37, che assegna alla UPB 10.2.004 (capitolo 6793) la copertura degli interventi per investimenti previsti dall’articolo 20, comma 3.

Variazioni di bilancio e rinnovo delle autorizzazioni di spesa

Le variazioni disposte dalla legge si applicano al bilancio di previsione 2005 e al bilancio pluriennale 2005-2007. Per effetto delle variazioni e delle somme reiscritte, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi previsti dalle leggi regionali o statali richiamate.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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