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Messaggio

Messaggio numero 21062 del 23-09-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce gli effetti, sul Fondo di Tesoreria INPS, del passaggio di lavoratori tra datori di lavoro a seguito di operazioni societarie o cessione di contratto ex art. 2112 c.c. Conferma la continuità degli obblighi contributivi e disciplina rivalutazione, liquidazione del TFR e corretta compilazione del flusso UNIEMENS/EMens da parte di cedente e subentrante.

Fondo di Tesoreria TFR in caso di trasferimento d’azienda o cessione di contratto

Fondo di Tesoreria e trasferimento dei lavoratori

Il documento integra le precedenti indicazioni dell’INPS in materia di Fondo di Tesoreria, con riferimento alle situazioni in cui, per effetto di operazioni societarie o cessione del contratto, i lavoratori passano da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del rapporto, ai sensi dell’articolo 2112 c.c. L’obiettivo è precisare gli effetti di tali passaggi sugli obblighi contributivi e sulla gestione del TFR.

Ambito delle operazioni considerate

Sono richiamate, in particolare, le ipotesi di:

  • cessione di ramo d’azienda;
  • fusione per incorporazione;
  • cessione del contratto;
  • passaggio diretto di personale nell’ambito di gruppi di imprese, quando comporti comunque il cambio di soggetto giuridico.

In tutte queste fattispecie il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità.

Obblighi contributivi verso il Fondo di Tesoreria

La circolare ribadisce che, in presenza di un’operazione societaria o di cessione di contratto, permangono gli obblighi di versamento al Fondo di Tesoreria anche se il lavoratore passa da un datore di lavoro soggetto all’obbligo contributivo verso il Fondo a un datore che, in via ordinaria, non vi sarebbe tenuto.

Il nuovo datore di lavoro diventa quindi destinatario degli adempimenti previsti dalla legge n. 296/2006, art. 1, commi 755 e seguenti, con riferimento esclusivo al personale transitato, anche se non possiede il requisito occupazionale ordinario di almeno 50 addetti.

Rivalutazione delle quote di TFR

Il documento richiama l’articolo 2120 c.c., secondo cui le quote annuali di TFR, esclusa quella maturata nell’anno, devono essere rivalutate al 31 dicembre di ogni anno applicando:

  • un tasso fisso dell’1,5%;
  • il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Per il TFR versato al Fondo di Tesoreria, la rivalutazione deve essere effettuata anch’essa a fine anno, oppure alla cessazione del rapporto di lavoro. L’incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, va imputato alla posizione del singolo lavoratore e il relativo costo resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Nei casi di trasferimento del personale, la rivalutazione delle quote di TFR è effettuata dal datore di lavoro subentrante e riguarda anche le somme già versate alla Tesoreria dall’azienda cedente.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione

Viene precisato che alle medesime conclusioni si giunge anche per l’obbligo di versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del TFR, dovuta dal 2001.

In caso di trasferimento di dipendenti a cavallo d’anno, cedente e acquirente devono coordinare gli adempimenti relativi all’acconto di novembre e al saldo di febbraio, per evitare duplicazioni, come il recupero indebito dell’imposta sostitutiva o una doppia comunicazione della rivalutazione.

Liquidazione del TFR alla cessazione del rapporto

Alla cessazione del rapporto, il datore subentrante deve liquidare al lavoratore, rivalutandolo, l’intero TFR composto da:

  • TFR fisicamente trasferito dalla cedente, per i lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006;
  • TFR già versato dalla cedente al Fondo di Tesoreria;
  • TFR maturato con i versamenti effettuati dal medesimo datore subentrante al Fondo.

Il datore subentrante deve poi recuperare dalla Tesoreria le quote complessivamente versate per i lavoratori cessati, in sede di conguaglio con i contributi dovuti. Resta comunque ferma la possibilità di richiedere l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria nei casi di incapienza mensile.

Gestione del TFR nel flusso EMens/UNIEMENS

La gestione delle quote di TFR confluite alla Tesoreria avviene tramite le comunicazioni mensili EMens/UNIEMENS. Al momento della compilazione del flusso, il datore subentrante deve:

  • indicare il lavoratore con il codice tipo assunzione 2T nell’elemento dedicato, con il significato di assunzione in carico a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo, cessione individuale del contratto o passaggio diretto in gruppo di imprese con cambio di soggetto giuridico;
  • valorizzare contestualmente l’elemento relativo alla posizione contributiva INPS presso cui il lavoratore era precedentemente in carico.

Il datore cedente deve invece indicare il lavoratore con il corrispondente codice tipo cessazione 2T, senza valorizzare contestualmente l’elemento relativo alla nuova posizione contributiva.

Indicazioni operative e richiami

Il testo contiene alcuni richiami operativi specifici:

  • la rivalutazione va indicata nel flusso relativo al mese di febbraio dell’anno successivo, nell’elemento Rivalutazione presente in EMens/UNIEMENS;
  • il recupero delle quote versate dalla Tesoreria deve essere effettuato con i codici PF10 e PF20 del quadro D del DM10, oppure secondo le modalità indicate nell’elemento previsto in UNIEMENS;
  • i riferimenti normativi e di prassi richiamati includono l’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006, l’art. 2120 c.c., la circolare n. 70/2007 e il messaggio n. 5859 del 07-03-2008.

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