LEGGE 27 febbraio 1974, n. 68
Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeStabilisce che l'assegno giornaliero agli allievi delle Accademie militari sia versato per metà su libretto di risparmio e per metà in contanti; analoga disciplina per gli allievi/aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare; modifica la disciplina del trattamento economico per allievi provenienti da sottufficiali (pagamento anche durante interruzioni o degenze) e sospensione per altri allievi in determinati casi. Gli artt. 2 e 4 sono stati abrogati dal D.Lgs. 15/03/2010, n.66.
Modalità di corresponsione degli assegni agli allievi delle Accademie militari
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