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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22687/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, emesso nei confronti di un architetto sulla base dello studio di settore VK18U, con recupero di maggiori compensi e maggior volume d'affari e richiesta di maggiori imposte, sanzioni, interessi e spese. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR della Calabria, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione. In Cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo: nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse esposto compiutamente svolgimento del processo, richieste delle parti, motivi in fatto e diritto, né avesse confrontato le doglianze dell'Ufficio con la decisione di primo grado e con la prova documentale offerta dal contribuente; la motivazione si sarebbe limitata ad affermazioni astratte e stereotipate, prive di reale collegamento con gli atti di causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza d'appello era affetta da motivazione solo apparente, poiché, pur esistendo graficamente, non rendeva percepibile il fondamento della decisione e non esponeva un ragionamento controllabile, limitandosi a formule apodittiche e astratte senza confronto effettivo con il materiale di causa. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce dei principi sul riparto degli oneri probatori negli accertamenti basati sugli studi di settore; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, quale error in procedendo.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    impone l'esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto; la sua violazione determina nullità della sentenza tributaria se la motivazione è solo apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla quando manca l'indicazione del criterio logico seguito dal giudice e non è percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 111 Cost.

    richiede una decisione motivata in modo effettivo e comprensibile.

  • art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base normativa dell'accertamento fiscale effettuato mediante studio di settore.

  • art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base normativa dell'accertamento ai fini IVA mediante studio di settore.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il testo esiste formalmente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché contiene affermazioni generiche, stereotipate o incongrue rispetto alle questioni devolute.
  • Nel giudizio tributario il giudice d'appello deve confrontarsi con le censure formulate dall'appellante, con le risultanze del primo grado e con il materiale probatorio acquisito; il semplice richiamo a principi astratti non è sufficiente a sorreggere la decisione.
  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore la procedura si basa su presunzioni semplici: l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard al caso specifico, mentre il contribuente ha l'onere di allegare e provare circostanze idonee a giustificare lo scostamento dal modello normale.
  • L'esito del contraddittorio e la valutazione delle allegazioni difensive del contribuente devono essere esplicitati nella motivazione dell'atto e della sentenza; altrimenti il controllo di legittimità è impedito e la decisione è nulla.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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